In materia di assoggettabilita' a contribuzione obbligatoria delle
erogazioni economiche del datore di lavoro previste in occasione di
transazioni o conciliazioni giudiziali, il principio, secondo cui le
erogazioni dipendenti da transazioni aventi la finalita' non di
eliminare la "res dubia" oggetto della lite, ma di evitare il
rischio della lite stessa, e non contenenti un riconoscimento
neppure parziale del diritto del lavoratore, debbono considerarsi in
nesso non di dipendenza ma di occasionalita' con il rapporto di
lavoro e quindi non assoggettabili a contribuzione, va coordinato
con il principio, desumibile dall'art. 12 della legge n. 153 del
1969, secondo cui l'indagine del giudice di merito sulla natura
retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore dal datore di
lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni,
e con il principio che nell'ampio concetto di retribuzione
imponibile ai fini contributivi, quale dettato dal richiamato art.
12, rientra tutto cio' che, in denaro o in natura, il lavoratore
riceve dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di
lavoro (sicche' per escludere la computabilita' di un istituto non
e' sufficiente la mancanza di uno stretto nesso di corrispettivita',
ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal
rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione
ANNO/NUMERO 1998 5412
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Rel. Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE IOVINO, LEONARDO
LIRONCURTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.M.A.T. SPA elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMMASO GARGALLO
5, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ALABRESE, rappresentato e
difeso dall'avvocato LUCIANO FALOMO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 62/95 del Tribunale di PORDENONE, depositata
il 16/1/95, R.G.N. 3805/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/11/97 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Paolo DETTORI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 5 ottobre 1992 il Pretore di Pordenone
rigettò l'opposizione proposta dalla s.p.a. IMAT avverso il decreto,
con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di L.
20.627.586 a titolo di contributi evasi e correlative sanzioni,
connessi ad un'erogazione pecuniaria data dalla società al sig.
Gerardo Carbone, ex dipendente, in esecuzione di una conciliazione
transattiva giudiziale che aveva posto termine ad una controversia
instauratasi a seguito di licenziamento disciplinare irrogato al
lavoratore.
L'appello interposto dalla società soccombente, fu accolto dal
Tribunale, il quale, con decisione del 20 settembre 1994 - 16
gennaio 1995, revocò il decreto ingiuntivo sull'assorbente rilievo
che la somma, con esso richiesta, non era assoggettabile a
contribuzione, perché concordata dalle parti per porre fine, (con
intento novativo), alla controversia tra di loro insorta, senza
alcun riconoscimento delle reciproche pretese.
Avverso tale sentenza, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione,
affidato ad un unico motivo.
La s.p.a. IMAT resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 12 legge n. 153 del 1969 e 360, n. 3
e n. 5 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione.
L'Istituto ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha
affermato apoditticamente che, dal testo della transazione, non
emerge alcun riconoscimento della validità delle contrapposte
pretese dedotte con la lite, poi, transatto e che non si è dato
carico di esaminare l'opposta tesi, secondo cui la somma indicata
nell'accordo transattivo, doveva ritenersi ricevuta "in dipendenza "
del rapporto di lavoro e, quindi, doveva ritenersi assoggettabile a
contribuzione ex art. 12 legge n. 153/69.
Il motivo é fondato.
Questa Corte é chiamata ad intervenire nuovamente sulla questione
dell'assoggettabilità o meno, delle somme erogate al lavoratore, in
esecuzione di un accordo transattivo, alla contribuzione
previdenziale.
Ciò premesso, su un piano generale, va osservato che la
giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che non é assoggettabile a
contribuzione solo ciò che, in sede formalmente transattiva, venga
corrisposto al solo scopo di porre fine alla lite senza alcun nesso
- se non meramente occasionale - e neanche risarcitorio - con le
pretese inerenti al rapporto di lavoro (Cass. n. 9335/95).
Ma va ribadito che nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai
fini contributivi, quale dettato dall'art. 12 legge 30 aprile 1969
n. 153, rientra tutto ciò che, in denaro o in natura, il lavoratore
riceve dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di
lavoro talché per escludere la computabilità di un istituto non é
sufficiente il riscontro della mancanza di uno stretto nesso di
corrispettività, ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso
e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la
corresponsione (Cass. n. 11516/95; v. anche Cass. n. 1898/97).
Conseguentemente, sebbene le erogazioni del datore di lavoro
derivanti da titolo transattivo, che, finalizzato non ad eliminare
la "res dubia" oggetto della lite, ma ad evitare il rischio della
lite stessa, non contenga un riconoscimento neppure parziale del
diritto del lavoratore, siano da considerarsi non "in dipendenza" ma
in nesso di mera occasionalità con il rapporto di lavoro e,
pertanto, non assoggettabili a contribuzione (Cass. n. 49/97), va
ulteriormente ribadito, tuttavia, che, a norma dell'art. 12 della
legge n. 153/69, l'indagine del giudice del merito sulla natura
retributiva o meno di determinate somme erogate al lavoratore dal
datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali
erogazioni e, quindi, neanche in presenza di una transazione
intervenuta a seguito di lite giudiziaria (Cass. 4809/85; v. anche:
Cass. n. 4776/85).
Al criterio sopra esposto non si é attenuto il giudice dell'appello,
il quale, pur mostrando di conoscere in astratto alcuni principi
affermati dalla giurisprudenza, non é stato coerente con gli stessi,
poiché ha limitato la sua indagine al titolo formale (conciliazione
giudiziale) della erogazione della somma di L. 11 milioni ricevuta
dal lavoratore Gerardo Carbone (dipendente della IMAT), affermando
apoditticamente che "dal testo (della transazione, n.d.r.) non
emerge alcun riconoscimento della validità delle contrapposte
pretese dedotte nella lite transatta, né cenno alcuno compare circa
le somme che sarebbero spettate al Carbone nel caso di accoglimento
della sua impugnativa".
L'interpretazione sostenuta dal giudice d'appello, qui disattesa,
condurrebbe oltre tutto - come pure puntualmente rilevato
dall'Istituto ricorrente - a conseguenze non ammissibili, né
certamente volute dal legislatore. Giacchè per eludere la portata
normativa dell'art. 12 legge n. 153/69, sarebbe sufficiente il dato
formale della conciliazione.
Le proposizioni della motivazione della sentenza impugnata non
sfuggono, peraltro, alle censure del ricorrente, secondo cui
l'interpretazione accolta dal Tribunale contrasta con il significato
dell'accordo. Ed a sostegno di tale critica, si richiama il testo
della transazione giudiziale conclusa il 21 giugno 1983, in forza
della quale "la IMAT offre al sig. Carbone Gerardo che accetta, a
titolo di risarcimento danni per anticipata risoluzione dal rapporto
di lavoro, la somma di L. 11.000.000.
La lettera di licenziamento verrà revocata e il rapporto si risolve
per dimissioni del sig. Carbone Gerardo, che le dà con la
sottoscrizione del presente atto e che vengano accettate dalla IMAT
s.p.a., senza che ciò comporti diritti reciproci all'indennità di
preavviso.
Il sig. Carbone Gerardo dichiara di rinunciare alle domande ed agli
atti di cui al ricorso e dichiara altresì di non avere più nulla a
pretendere per il precorso rapporto di lavoro".
Il dato testuale fornisce convincenti argomenti per confutare
l'opinione espressa dal Tribunale.
Seguendo detta opinione, la previsione contrattuale non
consentirebbe l'individuazione di un collegamento ("la dipendenza")
tra l'erogazione di L. 11 milioni ed il rapporto di lavoro; ma
appare evidente l'insufficienza e l'illogicità dell'argomentazione
addotta dal Tribunale, il quale ha pretermesso di valutare
adeguatamente l'assetto negoziale voluto dalle parti e non ha
considerato che i termini usati nel medesimo ("revoca" del
licenziamento, rinuncia del dipendente alla riassunzione e così via)
- come rilevato dall'INPS, - deponevano nel senso di un vero e
proprio accordo transattivo, in cui la somma di L. 11 milioni
(corrispondenti, grosso modo, al totale delle retribuzioni annuali
del Carbone) rappresentava certamente un'erogazione dipendente dal
pregresso rapporto di lavoro.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e
la sentenza impugnata va cassata.
E, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa
Corte deve, ai sensi del novellato art. 384 c.p.c., decidere la
causa nel merito, per cui rigetta l'appello proposto dalla s.p.a.
IMAT avverso la sentenza del Pretore di Pordenone del 5 ottobre
1992. Per effetto della soccombenza, la società resistente va
condannata al rimborso delle spese del giudizio d'appello e di
questo giudizio di legittimità spese che si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e,
decidendo nel merito (art. 384 c.p.c.), rigetta l'appello proposto
da IMAT s.p.a. avverso la sentenza del Pretore di Pordenone del 5
ottobre 1992. Condanna la IMAT s.p.a. al pagamento delle spese del
giudizio di appello, che liquida in L. 100.000 Centomila), per
spese, L. 350.000 (trecentocinquantamila) di diritti e L. 1.000.000
(un milione) per onorari; nonché delle spese di questo giudizio di
legittimità che liquida per spese in L.11.000, oltre a Lire
2.500.000(duemilionicinquecentomila) per onorario.
Così deciso in Roma il 10 novembre
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