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Tfr e personale EE.LL.

   

 

 

Giurisdizione relativa al TFR per il personale degli EE.LL.

 
In merito l'indennità premio di fine servizio spettante ai dipendenti degli enti locali, il Consiglio di Stato, Sezione VI, nella sentenza 2 maggio 2007 n. 1907, confermando un costante indirizzo della stessa sezione (e già adottato anche dalla Cassazione S.U.), ha affermato il principio secondo cui:
 “Le controversie relative alla liquidazione del trattamento di fine rapporto erogato in favore del personale degli Enti locali sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto investono posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto previdenziale con l’istituto erogatore, autonomo rispetto al rapporto di pubblico impiego che ne costituisce solo il presupposto.”
 
 
 
 
Consiglio di Stato
 
Sezione VI
 
Sentenza 2 maggio 2007, n. 1907
 
 
 
 
 
N.19072007
Reg.Dec.
N.476 Reg.Ric.
ANNO 2002
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
ha pronunciato la seguente
 
 
DECISIONE
 
sul ricorso in appello proposto da S. A., rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Gualtieri ed elettivamente domiciliato in Roma, via Ovidio n. 10, presso la dott.a Anna Bei- Studio Rosati;
 
contro
 
la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12;
 
e nei confronti
 
dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.) in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Dario Marinuzzi ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, via S. Croce di Gerusalemme n. 55;
 
per l'annullamento
 
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, Sez. II, 6 dicembre 2001, n. 1948;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e dell’INPDAP;
 
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2007 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l’avv. Spataro per delega dell’avv. Gualtieri e l’avv. dello Stato Spina;
 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue
 
FATTO E DIRITTO
 
Il sig. S. A. già dipendente della Regione Calabria, con delibera di Giunta regionale 20.12.1991, n. 7787 era stato inquadrato (a decorrere dal 25.9.1991) nella qualifica funzionale di 1° dirigente-livello IX, ma sulla delibera stessa la Commissione Statale di Controllo aveva chiesto chiarimenti con decisione 5.2.1992, n. 167.
 
Il procedimento di controllo si interrompeva per l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 401993 che escludeva il sindacato della Commissione sulla delibera regionale; dopo di che la Giunta regionale con i provvedimenti n. 2660 del 13.4.1995 e n. 3371 del 31.5.1995 dichiarava l’esecutività della anzidetta delibera regionale.
 
Essendo rimaste senza esito le richieste del sig. S. (collocato riposo il 1°.10.1992) volte ad ottenere il riconoscimento dei benefici economici connessi di nuovo inquadramento, lo stesso proponeva ricorso dinanzi al TAR Catanzaro instando per la corresponsione delle differenze stipendiali spettanti in relazione alla qualifica di 1° dirigente, unitamente agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, e per la rideterminazione del trattamento di fine rapporto, con liquidazione dei relativi importi di competenza regionale, nonché per la rideterminazione della base pensionistica.
 
Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla richiesta di determinazione e riliquidazione del trattamento di fine rapporto in quanto, investendo i contenuti patrimoniali del rapporto previdenziale, rientrerebbero nella cognizione della Autorità giudiziaria ordinaria; ha invece respinto il ricorso relativamente alle differenze retributive rivendicate nell’assunto che la delibera regionale n. 77871991 (che aveva inquadrato il sig. S. nella qualifica di primo dirigente) non avrebbe mai conseguito efficacia.
 
Nei riguardi della anzidetta pronuncia l’interessato ha interposto appello deducendone la erroneità per i seguenti motivi
 
a) quanto alla pretesa concernente le differenze retributive (unitamente agli accessori), la originaria delibera regionale del 1991 doveva ritenersi esecutiva in conseguenza della legge che aboliva il controllo della Commissione statale, e comunque con i provvedimenti regionali nn. 2660 e 3371 del 1995;
 
b) quanto all’eccepito difetto di giurisdizione, il ricorso introduttivo non mirava alla riliquidazione del trattamento previdenziale ma solo alla sua rideterminazione, sì che rientrava nella cognizione del giudice amministrativo.
 
L’appello è fondato nei limiti in cui è diretto a censurare la ritenuta non esecutività della delibera regionale concernente l’inquadramento dell’odierno appellante come primo dirigente.
 
Al riguardo si può concordare con il giudice di prime cure laddove ha escluso che la normativa nel frattempo sopravvenuta (D.Lgs. n. 401993), facendo venir meno l’assoggettamento a controllo della delibera regionale, abbia determinato l’immediata esecutività della stessa.
 
Invero, in disparte la considerazione che dopo la richiesta di chiarimenti avanzata dalla Commissione statale di controllo, la Regione non ha provveduto a ritrasmettere la delibera in argomento all’organo tutorio, si da far pensare ad una volontà di ritiro del predetto atto, giova osservare più in generale che l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 401993 non ha comportato anche che possa considerarsi pienamente esecutiva una delibera già sottoposta a controllo da parte della stessa Commissione e con riferimento alla quale era stata avanzata richiesta di chiarimenti, essendo comunque necessaria altra formale determinazione della stessa Amministrazione regionale volta a confermare il contenuto.
 
Senonché nella fattispecie in esame, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza appellata, la Regione ha provveduto esplicitamente con la successiva delibera di Giunta regionale n. 2660 del 13.4.1995 a confermare la esecutività dei provvedimenti in tema di inquadramento del personale che, già sottoposti a richiesta di chiarimenti, non erano stato definiti in conseguenza del soprannominato D.Lgs. n. 401993.
 
Ne consegue che la pretesa del sig. S. alla corresponsione del trattamento retributivo corrispondente alla qualifica di primo dirigente, trova il suo valido fondamento nella delibera regionale n. 77871991 che tale inquadramento disponeva con decorrenza dal 25.9.1991, e che ha attinto la sua piena efficacia con la anzidetta determinazione della Giunta regionale del 1995.
 
Unitamente alle differenze stipendiali spettanti al sig. S. per la attribuita qualifica dirigenziale debbono essere riconosciuti al medesimo anche gli emolumenti dovuti a titolo di interessi legali e, nei limiti di legge, rivalutazione monetarie sulle somme tardivamente corrisposte, conformemente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo.
 
Non può essere invece condiviso il motivo di gravame con il quale l’appellante censura la declaratoria di difetto di giurisdizione relativamente al trattamento di fine rapporto.
 
Invero, diversamente da quanto prospettato nell’atto di appello, il “petitum” azionato con il ricorso introduttivo mirava alla rideterminazione di tale trattamento ed alla conseguente liquidazione degli importi di competenza regionale, e pertanto esulava dalla giurisdizione del giudice amministrativo.
 
E ciò in linea con l’ormai costante orientamento della Sezione secondo il quale le controversie relative alla liquidazione del trattamento di fine rapporto erogato in favore del personale degli Enti locali sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto investono posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto previdenziale con l’istituto erogatore, autonomo rispetto al rapporto di pubblico impiego che ne costituisce solo il presupposto (ex multis cf. dec.i 26 maggio 2003, n. 2875; 22 ottobre 2002, n. 5797; 12 febbraio 2001, n. 671).
 
Deve essere pertanto confermata la declaratoria di difetto di giurisdizione relativamente al trattamento di fine rapporto rivendicato dal ricorrente.
 
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
 
 
 
 
 
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