Segretario comunale: obbligo di rispettare l'orario di lavoro e di timbrare il cartellino
Il Consiglio di Stato, sezione VI, nella sentenza 18 aprile 2007 n. 1763, ha statuito il principio secondo cui il segretario comunale, come tutti i dipendenti, deve osservare l’obbligo dell’orario di ufficio e, quindi, quello conseguente della timbratura del cartellino marcatempo attestante la presenza in ufficio.
Nel caso di specie, un segretario comunale, colpito dalla sanzione disciplinare della censura per non aver rispettato l’orario di lavoro, soccombente nel giudizio di primo grado, aveva fatto appello appello al Consiglio di Stato, sostenendo, fra le altre, che lo stesso, in quanto risulta nei piccoli Comuni equiparato ai dirigenti, dovrebbe ritenersi esonerato dall’obbligo della timbratura del cartellino, avendo peraltro un credito di ore di straordinario effettuate e non pagate.
Il Supremo Collegio, aderendo ad un indirizzo del Ministero dell’Interno, espresso con le note n. 9400207/17200.16455, del 21 marzo 1994 e n. 9406529/17200/16455, del 30 agosto 1994, hanno respinto il ricorso, ritenendo l’esistenza dell’obbligo dell’orario di ufficio e della conseguente timbratura del cartellino anche per la figura del segretario comunale, come per tutti gli altri dipendenti.
Consiglio di Stato
Sezione VI
Decisione 18 aprile 2007, n. 1763
Massima e Testo Integrale