Recesso con preavviso e indennità sostitutiva supplementare
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 15 maggio 2007, n. 11094, ha affermato il principio secondo cui in caso di licenziamento con preavviso, il lavoratore ha diritto agli aumenti retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro, anche se non lavorato, i quali rileveranno anche per la determinazione dell’indennità sostitutiva del preavviso e, per i dirigenti, dell’indennità supplementare.
Nel caso di specie un dirigente di una società licenziato aveva fatto ricorso all’autorità giudiziaria sostenendo l’illegittimità del licenziamento, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al pagamento dell’indennità di preavviso insieme all’indennità supplementare prevista dal contratto collettivo dei dirigenti industriali.
Giunta al cospetto dei giudici di legittimità, la questione si è focalizzata soprattutto sulla rilevanza degli effetti nel licenziamento con e senza preavviso, con specifico riferimento alla natura di quest’ultimo, natura che la Corte ha sintetizzato citando due orientamenti giurisprudenziali opposti.
Secondo un primo indirizzo, maggioritario (Cass. 23 luglio 2004 n. 13883; Cass. 30 agosto 2004 n. 17334; Cass. 21 novembre 2001 n. 14646; Cass. 25 agosto 1990 n. 8717; Cass. 13 dicembre 1988, n. 6798), il preavviso ha efficacia reale sicchè ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nel termine stabilito dal contratto collettivo, dagli usi o secondo equità; durante il periodo di preavviso la prestazione lavorativa continua a meno che la controparte dà il consenso, per esempio accettando l’indennità sostitutiva del preavviso.
Secondo l’orientamento minoritario(Cass. 19 gennaio 2004 n. 74; Sezioni Unite sent. 29 settembre 1994 n. 79141), invece, la natura del preavviso avrebbe efficacia obbligatoria; in altre parole, solo dopo il consenso del contraente non recedente il rapporto cesserebbe, mentre nel caso di recesso con effetto immediato, vista la lettera dell’art. 2118 c.c. (in cui non si fa alcun accenno alla necessità del consenso della parte recedente), l’unico obbligo di quest’ultima sarebbe quello di corrispondere l'indennità sostitutiva.
La Corte, però, in relazione al caso di specie, che riguarda aspetti tipicamente retributivi, ritiene che il suesposto contrasto giurisprudenziale non abbia molta importanza.
A detta del Collegio, infatti, l’efficacia reale del preavviso, sostenuta dalla giurisprudenza dominante, deve essere interpretata solo nel senso che nel recesso con preavviso di cui all’art. 2118 c.c., non vi è solo l'obbligo di pagare un’indennità sostitutiva di preavviso, come nel licenziamento in tronco consentito dall'articolo 2119 c.c., per giusta causa, sussistendo altresì anche l'obbligo di preservare tutti i diritti retributivi che sarebbero maturati nel corso del periodo di preavviso.
Alla luce delle suesposte considerazioni la Suprema Corte ha, quindi, concluso ritenendo che la norma contenuta nel capoverso dell’art. 2118 c.c. - che obbliga il recedente, ove manchi il preavviso, a pagare un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso - attribuisce rilevanza agli aumenti retributivi intervenuti durante il preavviso, anche se non lavorato, ai fini della determinazione sia dell'indennità sostitutiva del preavviso, sia dell'indennità supplementare per i dirigenti.