Anzianità di servizio e computo del periodo di formazione e lavoro
La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 12 giugno 2007, n. 13716, ha statuito il principio secondo cui il periodo di formazione e lavoro, per espressa e inderogabile previsione legislativa, và computato nell'anzianità di servizio sia in caso di trasformazione dello stesso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia quando l'anzianità di servizio è presa in considerazione da discipline meramente contrattuali, come quella sugli scatti di anzianità e i passaggi automatici di classe stipendiale.
Nel caso di specie si trattava di un dipendente delle Ferrovie dello Stato, il quale, intendendo essere assegnato ad una classe stipendiale superiore, chiedeva il computo nell’anzianità di servizio dell’attività prestata durante il periodo di contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, previo annullamento di una clausola del contratto individuale di lavoro che invece escludeva il calcolo degli effetti economici derivanti dal periodo di formazione e lavoro.
La Corte, supportando le proprie argomentazioni con il richiamo delle vigenti disposizioni di legge (art. 3, comma 5 e comma 12, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863) nonché di conforme giurisprudenza (Cass. n. 10961 del 2000, Cass. n. 13309 del 2000, Cass. n. 10773 del 2001, Cass. n. 14112 del 2001, Cass. n. 3849 del 2003, Cass. n. 434 del 2004), ha chiarito che in caso di trasformazione del periodo di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato il periodo interessato deve essere computato inderogabilmente nell’anzianità di servizio,”anche quando questa è presa in considerazione da discipline meramente contrattuali, come quella sugli scatti di anzianità e i passaggi automatici di classe stipendiale, dato che la distinzione tra istituti di origine legale e trattamenti di fonte convenzionale non trova fondamento nel tassativo tenore del testo normativo, la cui portata non può ritenersi derogabile neanche mediante specifiche previsioni della contrattazione collettiva”.
Il Collegio osserva, quindi, che le norme in oggetto sono poste a tutela di lavoratori particolarmente deboli sul piano contrattuale, ed hanno certamente natura imperativa ed inderogabile, ciò si desume, infatti, dalla stessa formulazione letterale delle norme medesime le quali, infatti, non contengono alcun rinvio alle disposizioni della contrattazione collettiva ed individuale rinvio che, di contro, ci sarebbe sicuramente stato nel caso di ammessa derogabilità.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 12 giugno 2007, n. 13716