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La natura subordinata del lavoro

 
 
 
 
 
 
 
La natura subordinata del lavoro deve essere accertata in concreto
 
 
La Suprema Corte di Cassazione civile, sez. lavoro, nella sentenza 13.04.2007, n. 8919, ha statuito il principio secondo cui la natura subordinata di un rapporto di lavoro non può desumersi dalle relative norme che la disciplinano; essa, infatti, deve essere accertata in concreto, attraverso un’attenta valutazione delle concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa si da poterla poi confrontare con la fattispecie che caratterizza la nozione legale di subordinazione.
Nel caso di specie la vicenda era quella di un addetto ai servizi che aveva stipulato delle convenzioni con l’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, che l’aveva poi assunto come lavoratore subordinato. Il dipendente proponeva, quindi, ricorso al fine di vedersi riconosciuta la natura subordinata del rapporto a far data dalla stipula delle convenzioni.
L’Azienda si difendeva sostenendo che la normativa applicata all’interessato sancisce disposizioni del tutto incompatibili con la pretesa natura subordinata del lavoro, come per esempio il deposito cauzionale, la circostanza che l'incaricato abbia propri dipendenti, la responsabilità per danni. Eccepivano, inoltre, le Ferrovie che la legge sullo stato giuridico del personale ferroviario non prevedeva la categoria degli addetti ai servizi,  nella quale rientrava l’interessato.
Nel corso del processo, però, l’attore è riuscito a provare la sussistenza di elementi tipici del lavoro subordinato, come per esempio la circostanza che l’interessato non aveva alcun margine di discrezionalità nello svolgimento delle sue mansioni, essendo il suo lavoro diretto dal capostazione, che era anche il soggetto qualificato ad approvare le sue ferie.
Ed è proprio sulla base delle prove da ultimo indicate che la Suprema Corte ha dato ragione al ricorrente.
In particolare il Collegio, attraverso il richiamo ad altre precedenti pronuncie, ha statuito che la natura subordinata del rapporto di lavoro deve essere accertata dal giudice a cui è richiesto l'accertamento, il quale è tenuto ad un’attenta analisi delle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa al fine di confrontarle poi con quelle caratterizzanti la nozione legale di subordinazione, “senza che dalla normativa applicata possa farsi discendere una vincolante qualificazione del rapporto come di lavoro autonomo, dato che questa interpretazione sarebbe contrastante con i principi costituzionali.”
 
 
 
 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
 
SEZIONE LAVORO
 
Sentenza 13 aprile 2007, n. 8919
 
 
 
 
 
 
 
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