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Licenziamento illegittimo

    

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

Con sentenza del giugno  2006 il giudice del lavoro di Milano ha ritenuto illegittimo il licenziamento comminato ad una lavoratrice, addetta all'inserimento di taluni dati in computer, la quale, a seguito di un invito rivoltole dai  suoi superiori, aveva reagito proferendo le parole:” siete impazziti”. Il giudice ha ritenuto che la pronuncia così effettuata, in risposta alle contestazioni, non legittima l'allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro; la decisione è fondata sulla mancanza di proporzionalità del provvedimento di licenziamento rispetto alla condotta offensiva addebitata alla lavoratrice e ciò in applicazione del principio di proporzionalità tra infrazioni disciplinari e sanzioni sul lavoro come stabilito dall'articolo 2106 del codice civile.
In particolare la giurisprudenza di legittimità ha sempre stabilito che il giudizio di proporzionalità à tra comportamento illecito del lavoratore e la sanzione comminata va condotto alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto, tenendo conto delle modalità di svolgimento dei fatti contestati, delle loro natura e del contenuto obbiettivo ed intenzionale di essi (nello stesso senso cassazione n. 3994/ 05).
Nel caso di specie sebbene il tribunale di Milano non abbia ritenuto il comportamento della lavoratrice esente da censura ha, tuttavia, statuito che il datori di lavoro avrebbe potuto disciplinare, legittimamente,il  comportamento attraverso la combinazione di sanzioni disciplinari conservative poiché  il licenziamento , come la più grave di tutte le sanzioni disciplinari, costituisce pur sempre l'estrema ratio .

 

 
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