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Impianti termici

Sentenza n. 3022 del 1992

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Italo BOLOGNA Presidente
" Francesco FAVARA Consigliere
" Renato BORRUSO "
" Giancarlo BIBOLINI "
" Ernesto LUPO Rel. "
ha pronunciato la seguente



SENTENZA
sul ricorso proposto
da
PREFETTO DI MILANO, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom. in Roma, Via dei Portoghesi, 12, c-o l'Avv.ra Generale dello Stato, che lo rapp.ta e difende ope legis.
Ricorrente
contro
CLERICI DOTT. LORENZO, nella sua qualità di Amm.re della Fabo s.a.s. di Gianzini e C., con sede in Milano, elett.te dom. in Roma, Via della Giuliana, 58, c-o l'Avv. Paolo Gonnelli che lo rapp.ta e difende con l'avv. Sergio Pandolfi, giusta delega in calce al controricorso.
Controricorrente
Avverso la sentenza del Pretore di Milano del 5.7.86;
udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 11.3.1991 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. dott. Lupo;
udito per il resistente l'avv. Gonnelli;
udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Martone che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al pretore di Milano Lorenzo Clerici, nella qualità di rappresentante legale della società Fabo s.a.s. di Gianzini e C., proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con la quale il prefetto di Milano gli aveva applicato la sanzione amministrativa di L. 13.500.000 per la violazione dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976 n. 373 (norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici), per non avere installato nello stabile di proprietà della società Fabo il prescritto sistema automatico di regolazione del calore.
Costituitasi la prefettura di Milano a mezzo di un proprio funzionario, il pretore adito, con la sentenza depositata il 15 luglio 1986, accoglieva le opposizioni osservando che, nelle singole unità immobiliari di cui era composto l'edificio, esisteva un dispositivo di controllo della temperatura dell'ambiente (c.d. termostato), onde era realizzata la ipotesi prevista dall'art. 9 del regolamento di esecuzione della citata legge n. 376-76 (approvato con D.P.R. 28 giugno 1977 n. 1052), che era derogativa rispetto al dettato dell'art. 6 della legge.
Il pretore soggiungeva che mancava, nei singoli appartamenti, un sistema di contabilizzazione dell'energia termica, previsto nel detto art. 9 del regolamento, ma il difetto di tale dispositivo non era stato mai contestato al ricorrente, onde di tale mancanza non poteva tenersi conto in ossequio al principio del contraddittorio. Avverso la sentenza del pretore, la prefettura di Milano ha proposto ricorso per cassazione. Ha resistito il Clerici con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso la prefettura deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976 n. 373 e dell'art. 9 del D.P.R. 28 giugno 1977 n. 1052 (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché l'erronea motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Secondo l'amministrazione ricorrente, l'assenza di un sistema di contabilizzazione dell'energia termica impedisce di considerare l'impianto sito all'interno di ciascun appartamento come equivalente a quello centralizzato, imposto dalla legge per l'intero edificio, onde è erronea la sentenza del pretore che ha escluso la sussistenza della violazione pur accertando l'assenza di detto sistema.
Il motivo di ricorso è fondato.
La legge 30 aprile 1976 n. 373, recante norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici, ha previsto che gli impianti di produzione del calore destinato al riscaldamento degli ambienti (con potenza termica superiore a determinati limiti) devono essere dotati di un sistema automatico di regolazione del calore fornito all'impianto di utilizzazione, funzionante in relazione alle variazioni della temperatura esterna (artt. 5 e 6). La violazione di tale disposizione precettiva è punita con la sanzione amministrativa comminata dall'art. 18 della stessa legge. Il regolamento di esecuzione della legge n. 373-76, approvato con D.P.R. 28 giugno 1977 n. 1052, prevede, nell'art. 9, che "negli edifici costituiti da più unità immobiliari, qualora ciascuna di esse sia dotata di un dispositivo di regolazione della temperatura dell'ambiente e di un sistema di contabilizzazione dell'energia termica, tale equipaggiamento è considerato sostitutivo di quanto prescritto agli artt. 5 e 6 della legge".
La sentenza impugnata ha fatto applicazione del trascritto art. 9 del regolamento, ritenendo che nei singoli appartamenti dello stabile di proprietà della società Fabo esistesse l'"equipaggiamento sostitutivo" di quello centralizzato imposto dalla legge. Il pretore ha, a tal fine, ritenuto ininfluente la assenza negli appartamenti di un sistema di contabilizzazione dell'energia termica, considerando sufficiente per l'applicabilità della norma regolamentare la esistenza di un dispositivo di regolazione della temperatura dell'ambiente (c.d. termostato).
La pronunzia del pretore è errata. La norma regolamentare considera equivalente al sistema di regolazione del calore per l'intero edificio, imposto dalla legge, la presenza nei singoli appartamenti del termostato unito ad un sistema di contabilizzazione dell'energia termica. È l'insieme dei due elementi che realizza l'equipaggiamento sostitutivo consentito dal regolamento, onde l'assenza di uno di essi rende inapplicabile la norma regolamentare. Il pretore ha ritenuto che non potesse tenersi conto dell'assenza del sistema di contabilizzazione del calore, dato che tale assenza non era stata contestata al ricorrente. Va, in senso contrario, osservato che, come ha esattamente rilevato la Amministrazione ricorrente, la mancanza di detto sistema non costituisce una autonoma violazione, che debba formare oggetto della contestazione prevista dall'art. 14 della legge n. 689-81, la quale concerne appunto la violazione amministrativa accertata.
All'interessato è stata contestata la violazione dell'art. 6 della legge n. 373-76, che pone l'obbligo di installare nell'edificio l'impianto di regolazione del calore. L'interessato ha invocato a suo favore la norma regolamentare, che consente un equipaggiamento sostitutivo di quanto previsto dalla legge. Rispetto a tale norma, che non pone doveri ma ha natura permissiva (consentendo un'attività sostitutiva di quella imposta dalla legge), non è configurabile alcuna violazione, e quindi è ad essa estraneo l'istituto della contestazione della violazione.
In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al pretore di Milano, che deciderà nuovamente sulla opposizione, attenendosi al seguente principio di diritto:
"l'applicabilità dell'art. 9, primo comma, del D.P.R. 28 giugno 1977 n. 1052 richiede che le unità immobiliari facenti parte dell'edificio siano dotate non solo di un dispositivo di regolazione della temperatura dell'ambiente, ma altresì di un sistema di contabilizzazione dell'energia termica".
Il giudice di rinvio si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla pretura circondariale di Milano, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso a Roma l'11 marzo 1991.

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