Pareri legali standard

home
 Testamento Condominio Società Matrimonio
 Obbligazioni Famiglia Locazione Successione
 Casa Lavoro Marchi e Brevetti Contratti
 Proprietà Immigrazione Responsabilità Reati
 Persone Minori Consulenza Fallimento
 Consumatori Navigazione Ambiente Internazionale
 Diritto sportivo Banche Crediti Edilizia
 Assicurazioni Diritto sanitario Il Diritto militare Informatica
 Amministrativo Processo Stradale Tributi
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

Assicurazione fabbricato

Sentenza n. 5535 del 1994

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Francesco Enrico ROSSI Presidente
" Michele CANTILLO Consigliere
" Salvatore NARDINO "
" Vincenzo BALDASSARRE Rel. "
" Giancarlo BIBOLINI "
ha pronunciato la seguente



SENTENZA
sul ricorso proposto
da
CONDOMINIO "PONTE ITALIA" DI PARMA - VIALE CAPRERA 3, in persona del suo amministratore, elettivamente domiciliato in Roma via Po 43 presso l'Avvocato Cesare Massimo Bianca che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
Ricorrente
contro
S.P.A. LA FONDIARIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI, in persona del Direttore Centrale e legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma via Carlo Poma 4 presso l'Avvocato Emilio Conte, che la rappresenta e difende giusta procura speciale per Notaio Luigi Rogantini Picco reperto 6226 del 29.01.1993;
Resistente
Avverso la sentenza 322-90 della Corte di Appello di Bologna depositato il 31.03.1990;
Sono presenti per il richiedente l'Avvocato Bianca;
Per il resistente l'Avvocato Conte;
Il Consigliere Dr. Baldassarre svolge la relazione;
La difesa del richiedente chiede l'accoglimento;
La difesa del resistente chiede il rigetto;
Il P.M. Dr. DI SALVO conclude per l'accoglimento del primo motivo;
Assorbimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di sentenza passata in cosa giudicata, con la quale il Condominio "Ponte Italia" di Parma era stato condannato a pagare a Domenico Livori la somma di lire 10.000.000, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di danni conseguenti a lesioni riportate scivolando su lastra di ghiaccio formatasi in luogo di pertinenza del Condominio, quest'ultimo conveniva innanzi al Tribunale di Parma la s.p.a. La Fondiaria, assicuratrice della responsabilità civile, per essere tenuto indenne dalla della intera somma dovuta al Livori. La compagnia convenuta resisteva, eccependo che la propria obbligazione doveva ritenersi proporzionalmente ridotta in ragione della differenza esistente tra il valore dell'immobile al momento del verificarsi dell'incidente e quello considerato alla data della stipula del contratto di assicurazione e della determinazione del premio, in virtù della clausola 10 del contratto medesimo. Offriva, quindi, a saldo, la somma di lire 8.200.000, calcolata in base a tale proporzione; somma che era incassata dall'istante quale acconto. Il Tribunale, con sentenza 23 ottobre - 8 novembre 1986, accoglieva la domanda sul presupposto dell'inefficacia della clausola suddetta, giudicata vessatoria e non approvata per scritto. La sentenza, in accoglimento dell'impugnazione della s.p.a. La Fondiaria, è stata riformata dalla Corte d'appello di Bologna, che, con la pronuncia in epigrafe, ha condannato l'appellante al pagamento della somma di lire 8.200.000, comprensiva di rivalutazione ed interessi al 31 gennaio 1986, data del pagamento.
Il Giudice dell'appello, pur riconoscendo che è discutibile il criterio di ricollegare la entità del rischio per responsabilità civile al variare del valore dell'immobile, salvo che nei limiti in cui la variazione sia determinata dall'inflazione, ha considerato che, quanto meno in riferimento all'epoca della stipula, caratterizzata da alti e bassi d'inflazione, il fattore di variabilità più rilevante era costituito proprio dal fenomeno inflattivo e che, nella specie, il premio era stato fissato in unica somma, riguardante l'assicurazione contro i danni e quella contro la responsabilità civile. Ha ritenuto in conseguenza che la predetta clausola non fosse vessatoria ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., ne' priva di causa.
In ordine alla misura della riduzione percentuale dell'indennizzo, su cui qui non si controverte, ha giudicato attendibile la documentazione prodotta dall'appellante.
Il ricorso del Condominio è affidato a due motivi.
Per resistere la società intimata ha depositato procura speciale al difensore, che ha partecipato poi alla discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - Con i due motivi, che pongono questioni legate da elementi di connessione e sostanzialmente gradate, il ricorrente Condominio, addebita alla Corte d'appello, nell'ordine logico:
a) Violazione e falsa applicazione delle norme sulla nullità del contratto (art. 1418 cod. proc. civ. (NDR: così nel testo)), nonché contraddittorietà' ed incongruenza della motivazione e omesso esame di punto decisivo, per non avere considerato, omettendo ogni indagine al riguardo, che la clausola del contratto di assicurazione contro la responsabilità civile volta a ridurre l'indennizzo in proporzione alla diminuzione del valore dell'immobile assicurato non solo contrasta con la causa di detto contratto - posto che il rischio effettivo non dipende in alcun modo dal valore dell'immobile - ma è da ritenersi del tutto priva di causa per la sua irragionevolezza e mancanza di giustificazione; che tale clausola è, per tanto, radicalmente nulla, senza che la nullità possa estendersi all'intero contratto.
b) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto la suddetta clausola non è volta a precisare l'oggetto del contratto, come ritenuto in sentenza, ma, ma lungi dall'implicare l'applicazione dell'art. 1907 cod. civ., è diretta a restringere arbitrariamente la responsabilità dell'assicuratore. 2) - È opportuno premettere che il Giudice dell'appello non ha ignorato la questione della nullità della controversa clausola contrattuale, come sostenuto dal ricorrente - con addebito, per altro, superato dalla rilevabilità di ufficio, da parte di questa Corte Suprema, delle nullità non considerate nella sentenza impugnata - , dato che si legge in motivazione che "la clausola di cui al n. 10 delle condizioni generali non può ritenersi vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c., ma anche che essa non è affatto priva di causa, in quanto è diretta ad assicurare un rapporto sinallagmatico tra premio ed entità effettiva del rischio". E, sebbene il primo profilo fosse collegato nel giudizio d'appello ad espressa censura, avendo il Tribunale accolto la domanda di indennizzo in ragione della declaratoria di inefficacia della clausola, a norma dell'art. 1321 cit., la Corte del merito ha esposto ampie argomentazioni, riferite anche ed opportunamente alla questione della nullità per difetto di causa.
- 3) - Entrambe le questioni poste con il ricorso in esame sono state risolte da questa Sezione con sentenza 21 ottobre n. 4259, dalla quale è stata tratta la seguente massima:
"Con riguardo a contratto di assicurazione della responsabilità civile del proprietario di un fabbricato, la clausola di polizza, la quale delimiti l'obbligazione dell'assicuratore in relazione al valore dell'immobile, implicando una riduzione proporzionale dell'obbligazione medesima in caso di inferiorità di tale valore rispetto a quello effettivo alla data dell'evento, configura legittima espressione dell'autonomia negoziale e non abbisogna di specifica approvazione scritta, vertendosi in tema di patto inerente all'individuazione e quantificazione del rischio assicurato". Al riguardo è stato rilevato che il sinallagma tipico del contratto di assicurazione, costituito dalla corrispondenza fra rischio e premio, opera anche quando sia assicurata la responsabilità civile del proprietario di fabbricato e si è data, quindi, risposta all'obiezione secondo cui, assumendo a parametro per la valutazione del rischio il valore dell'edificio, si finirebbe per ridurre il rischio proprio nei casi in cui esso, per la vetustà del fabbricato, è maggiore. Ed è stato, quindi, chiarito che l'argomento potrebbe valere al fine di ritenere inapplicabile la regola della proporzionalità, di cui all'art. 1907 cod. civ. (assicurazione parziale), alla assicurazione della responsabilità civile, che non prevede un valore massimo assicurato in cifra fissa;
mentre rientra nell'autonomia privata rifarsi a detto parametro per definire, pure con riguardo a questo tipo di assicurazione, la dimensione del rischio assicurato; salva la possibilità - per ovviare ad una eccessiva riduzione della copertura - di stipulare apposite clausole correttive, che accrescano gli obblighi dell'assicuratore e, correlativamente, quello, relativo al premio, dell'assicurato.
- 4) - La Corte territoriale ha notato, a ragione, che il principale fattore di variabilità del valore degli edifici è costituito dal fenomeno inflattivo (fatto questo in concreto riscontrabile) e che i tassi dell'inflazione incidono anche sulla determinazione dei risarcimenti; che, nel caso in esame, il premio era unico per l'assicurazione contro i danni e contro la responsabilità civile e calcolata fin dall'inizio sul valore dell'immobile, cosicché era difficile prevedere un diverso meccanismo di adeguamento limitatamente alla parte relativa alla responsabilità civile. La funzione di adeguamento ravvisata nella controversa pattuizione si traduce - alla stregua del non censurabile apprezzamento espresso dal Giudice del merito - in un mezzo per attuare l'accennato sinallagma contrattuale.
In vero, se le parti hanno inteso commisurare il premio e, per la reciproca incidenza, l'ammontare del risarcimento al valore dichiarato del fabbricato in un determinato momento, non stravolge la causa del contratto una riduzione della copertura dipendente dalla alterazione di tale valore, senza che questa sia bilanciata dall'aumento del premio.
- 5) - Con riguardo all'asserita nullità, il collegio osserva, infine, che la citata sentenza n. 4259-89 non si pone in contrasto con la precedente 22 ottobre 1981, n. 5532, sempre di questa Sezione, invocata da parte ricorrente.
La sentenza meno recente ha accolto, infatti, il ricorso della società assicuratrice, per avere il giudice del merito malamente interpretato una clausola delle condizioni generali di polizza (clausola dichiarata nulla), ritenendo che, anche nell'assicurazione della responsabilità civile del proprietario per danni prodotti a terzi da cose, la misura del premio sia determinata in riferimento, oltre che al massimale concordato, al valore dell'edificio assicurato, e, quindi, per avere applicato impropriamente il principio, estraneo alla fattispecie, di limitazione del rischio, di cui all'art. 1898 cod. civ..
A sostegno della pronunzia di cassazione con rinvio questa Corte ha affermato che "non può fondatamente sostenersi - come invece hanno fatto i giudici di merito - che nell'assicurazione di responsabilità civile il valore dell'edificio per il quale viene stipulata l'assicurazione deve assumersi a parametro della valutazione del rischio".
Nel caso qui in esame non si discute, però, di limitazione del rischio per legge, ossia a norma del citato art. 1898, quale conseguenza del mutato valore dell'immobile assicurato, bensì della convenzionale limitazione del risarcimento per avere le parti assunto il valore del fabbricato a parametro della misura delle rispettive obbligazioni.
- 6) - In ordine alla mancanza di specifica sottoscrizione, è sufficiente richiamare le osservazioni che precedono circa la funzione della clausola in parola, che prevede un patto di proporzionalità, non diretto a limitare la responsabilità dell'assicuratore, ai sensi del secondo comma dell'art. 1341 cod. civ., bensì a stabilire il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa.
Consegue l'integrale rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente Condominio al rimborso di spese ed onorari. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in lire 53.000, oltre onorari in lire unmilionecinquecentomila. Così deciso il 19 gennaio 1994
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
 
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
 
Argomento:
Email : 
* Pref/Num
Tel. Cell. Fax

Descrizione della richiesta di consulenza

*Campi facoltativi


Testamento Condominio Società Matrimonio Obbligazioni
Famiglia Locazione Successione Casa Lavoro
Marchi e Brevetti Contratti Proprietà Immigrazione Responsabilità
Reati Persone Minori Consulenza Fallimento
 
Casa
Argomenti
 - Abitabilità
 - Agevolazione prima casa
 - Assicurazione fabbricato
 - Balconi
 - Cantina
 - Cessione di cubatura
 - Concessione edilizia
 - Demolizione di fabbricato abusivo
 - Distanza dagli alberi
 - Distanza tra costruzioni
 - Donazione e garanzia bancaria
 - Esalazioni
 - Finestre
 - ICI
 - Immissioni
 - Immobili da costruire
 - Impianti termici
 - Mutamento destinazione d'uso e concessione
 - Parcheggi
 - Prelazione
 - Rumori
 - Sanatoria destinazione d’uso dell’immobile
 - Visure ipocatastali
 
Iureconsult consente la pubblicazione dell'argomento che tu vorrai trattare
 
 
Forum sul diritto
 
 
     
   
     
© copyright 2003