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Parcheggi

Il vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio
dall'art. 41 "sexies" della legge 17 agosto 1942 n. 1150, secondo il
testo introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765,
norma imperativa, non puo' subire deroghe mediante atti privati di
disposizione degli stessi spazi, le cui clausole difformi sono
percio' sostituite di diritto dalla norma imperativa. Il suddetto
vincolo si traduce in una limitazione legale della proprieta', che
puo' essere fatta valere, con l'assolutezza tipica dei diritti
reali, nei confronti dei terzi che ne contestino l'esistenza e
l'efficacia. Pertanto coloro che abbiano acquistato le singole
unita' immobiliari dall'originario costruttore - venditore il quale,
eludendo il vincolo, abbia riservato a se' la proprieta' di detti
spazi, ben possono agire per il riconoscimento del loro diritto
reale d'uso soltanto nei confronti dei terzi ai quali l'originario
costruttore abbia alienato le medesime aree destinate a parcheggio.
In tale giudizio la pronuncia di nullita' delle clausole dei
contratti conclusi dall'originario costruttore- venditore con gli
attori, con la conseguente integrazione di quei negozi col comando
della norma imperativa, ben puo' essere adottata "incidenter
tantum", in modo che essa non costituisca giudicato nei confronti
dell'originario costruttore - venditore, non convenuto in giudizio e
si ponga solo come momento del procedimento motivazionale imposto
dal meccanismo di sostituzione di diritto richiesto dall'art. 1419
cod. civ.. La presenza in giudizio del costruttore - venditore non
s'impone nemmeno in ragione del suo diritto personale a conseguire
dagli attori l'integrazione del prezzo di acquisto in conseguenza
del richiesto riconoscimento del diritto d'uso sugli spazi vincolati
a parcheggio, in quanto tale diritto al conguaglio non deriva
direttamente dalla stessa norma imperativa bensi', ex art. 1374 cod.
civ., dai singoli contratti di acquisto.
ANNO/NUMERO: 2000 14731


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LEONE RAFFAELE, LEONE ASSUNTA, LEONE ANGELA, LEONE IGNAZIO, BENENATO
ALFREDO, PERILLO ANGELINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI
S. MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato DI LAURO ALDO,
difesi dagli avvocati BOCCIA MICHELE, ABBAMONTE ANDREA, PROCACCINI
ERNESTO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FERRARA GIUSEPPE, COSTANZO ANNA, anche nella qualita' di erede di
VIGANO' MARIA PIA, ANNUNZIATA CARMELINA, SECONDULFO GAETANO, GIAMUNDO
ANGELA ROSA, PREZIOSO SIMONE, SAVARESE ATTILIO, DURACCIO NICOLA,
SALERNO GIOVANNI, ANNUNZIATA MICHELE, GIUGLIANO AURICCHIO FRANCO,
GIUGLIANO EMILIO, GIUGLIANO RAFFAELE, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA GREGORIO VII 269, presso lo studio dell'avvocato TESTA
CESARE, difesi dall'avvocato DE LIGUORI GIUSEPPE, giusta delega in
atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 466/97 della Corte d'Appello di NAPOLI,
depositata il 18/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/05/00 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato PROCACCINI Ernesto, difensore del ricorrente che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato DE LIQUORI Giuseppe difensore del resistente che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giuseppe Ferrara, Anna Costanzo, Maria Pia Vigano', Gaetano
Secondulfo, Angela Rosa Giamundo, Simone Prezioso, Attilio Savarese,
Nicola Duraccio, Emilio Giugliano, Raffaele Giugliano, Giovanni
Salerno, Michele Annunziata, Franco Giugliano Auricchio e Carmelina
Annunziata con atto di citazione notificato il 24/27 maggio 1991,
convennero innanzi al Tribunale di Napoli Alfredo Benenato e Raffaele
Leone, per sentir dichiarare la nullita' delle clausole contenute nei
singoli atti di compravendita di unita' immobiliari facenti parti
dell'edificio condominiale sito in Ottaviano, al prolungamento di Via
Croce Rossa, con le quali l'originario proprietario - costruttore
dell'edificio, Giuseppe Duraccio, nell'alienare a loro favore le
singole unita' immobiliari, si era riservata la proprieta' delle aree
scoperte, adiacenti all'edificio, che, secondo la concessione
edilizia, erano destinate a parcheggio, nonche' la nullita' dei
successivi atti, stipulati, rispettivamente, il 14 dicembre 1984 ed
il 6 maggio 1985, in virtu' dei quali il Duraccio Giuseppe aveva
venduto dette aree ai convenuti Leone e Bennato.
Gli attori chiesero, altresi', che fosse dichiarato che le
suddette aree erano permanentemente asservite a parcheggio del
fabbricato, in virtu' di diritto di proprieta' o di altro diritto
reale, in forza della destinazione ricevuta dalla legge e dalla
concessione edilizia.
I convenuti si costituirono in giudizio per resistere alla
domanda, chiedendo, comunque. che, in caso di accoglimento della
domanda, gli attori fossero condannati a versare le somme necessarie
a ricondurre ad equilibrio il sinallagma contrattuale.
Integrato il contraddittorio nei confronti di Maria Rosaria
Russo ed Angelina Perillo, mogli dei convenuti Leone e Benenato, che
avevano acquistato le aree in regime di comunione legale, l'adito
tribunale dichiaro' il diritto degli attori all'uso delle aree di
parcheggio adiacenti al fabbricato condominiale nei confronti dei
convenuti e delle loro mogli, condannando gli stessi, in solido tra
loro, a rilasciare le aree agli attori, nei limiti di mq. 12 per ogni
parte istante, per il parcheggio di un'autovettura per ciascuna
parte; rigetto' la domanda di conguaglio proposta dai convenuti e
dalle chiamate in causa.
Tale sentenza, impugnata dal Leone, dalla Russo, dal Bennato e
dalla Perillo, ha trovato conferma nella sentenza resa in data 18
febbraio 1997 dalla Corte di Appello di Napoli.
Ha ritenuto, in primo luogo, il giudice d'appello che
correttamente il primo giudice avesse negato la validita' delle
rinunce agli atti del giudizio operate dagli attori Ferrara, Prezioso
e Carmelina Annunziata, poiche' le rinunce, fatte con dichiarazioni
scritte fuori dal processo, necessitavano dell'autenticazione delle
sottoscrizioni da parte dei difensori delle parti rinuncianti o di
pubblico ufficiale.
Cio' premesso, la corte di merito ha escluso che l'impugnata
sentenza fosse viziata da nullita' per violazione del principio della
corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato e del principio del
contraddittorio, poiche' la dichiarazione di nullita' delle clausole
dei singoli contratti conclusi dagli attori con l'originario unico
proprietario - costruttore, Giuseppe Duraccio, costituiva una
pronuncia resa incidenter tantum e la realita' del diritto vantato
dagli attori sulle aree destinate a parcheggio consentiva di
rivolgere la domanda nei confronti dei terzi acquirenti, senza la
necessita' della chiamata in causa del loro dante causa. Ne', ad
avviso della corte distrettuale, la partecipazione al giudizio del
Duraccio era resa necessaria dall'esigenza di adeguare economicamente
l'originario rapporto contrattuale tra gli attori ed il Duraccio, dal
momento che quest'ultimo avrebbe potuto far valere le sue pretese
fuori dal presente giudizio.
Quanto, poi, alla identificabilita' delle aree oggetto delle
disposizioni dell'art. 18 L. n. 765 del 1967, la Corte d'Appello ha
ritenuto generiche defatigatorie le censure formulate dagli
appellanti, osservando che, in considerazione del carattere
ineludibile del vincolo a parcheggio nonche' della circostanza che le
aree in questione erano individuate dalla concessione edilizia, il
diritto riconosciuto agli appellati su dette aree non sarebbe venuto
meno neppure se fosse stata accertata la disponibilita' di altri
spazi, in aree diverse da quelle asservite al fabbricato.
In considerazione della natura del vincolo a parcheggio, che
costituisce una limitazione legale della proprieta', che passa con la
proprieta' e, per la sua realita', e' opponibile erga omnes, il
giudice d'appello ha ritenuto infondata la censura degli appellanti,
secondo cui i loro diritti non potevano ai sensi dell'art. 2652, co.
1^m nl 6^, cod. civ., essere pregiudicati, avendoli, essi, acquistati
in buona fede ed essendo stata, la domanda di nullita', proposta dopo
cinque anni dalla trascrizione degli atti di acquisto.
Da ultimo, ad avviso della corte distrettuale, risultavano vaghe
e generiche le pretese violazioni del rapporto volumetria -
parcheggio.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso
Raffaele Leone, Assunta Leone, Angela Leone ed Ignazio Leone, tutti
quali eredi di Maria Rosaria Russo ed il primo anche in proprio,
nonche' Alfredo Bennato e Angelina Perillo, affidandosi a cinque
motivi.
Gli intimati, Giuseppe Ferraro e Anna Costanzo, la seconda anche
come erede di Maria Pia Vigano', Carmelina Annunziata, Attilio
Savarese, Nicola Duraccio, Giovanni Salerno, Michele Annunziata,
Franco Giugliano Auricchio, Emilio Giugliano e Raffaele Giugliano,
Gaetano Secondulfo, Angela Rosa Giamunolo e Simone Prezioso resistono
con controricorso.
Vi sono memorie di entrambe le parti.
I ricorrenti hanno anche depositato brevi note in replica alle
conclusioni del P.M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per
violazione e falsa applicazione degli artt. 2703 cod. civ., 214, 215
e 306 cod. proc. civ. nonche' per omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione, adducendo che erroneamente il giudice
d'appello ha ritenuto inidonee, al fine di dichiarare l'estinzione
del processo, le dichiarazioni di rinuncia agli atti del giudizio
operate dagli appellati Ferrara, Prezioso e Carmelina Annunziata a
motivo della mancata autenticazione delle relative sottoscrizioni.
Osservano, al riguardo, i ricorrenti che: a) la rinuncia agli
atti del giudizio puo' farsi mediante qualsiasi atto sottoscritto
dalla parte, che costituisca prova sicura della volonta' di porre
fine al giudizio; b) ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ., le
dichiarazioni scritte di rinuncia da essi prodotte in giudizio,
dovevano aversi per riconosciute, con la conseguente presunzione di
veridicita' in ordine alla provenienza di esse dagli apparenti
sottoscrittori.
La censura va disattesa, perche', pur condivisibile, non risulta
decisiva.
Poiche', ai sensi dell'art. 306, co. 2^, cod. proc. civ., "le
dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o
da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti
sottoscritti e notificati alle altre parti", va escluso che, per la
validita' delle dichiarazioni di rinuncia e di accettazione operate
fuori dal processo sia necessario, oltre all'atto sottoscritto dalla
parte, anche l'autenticazione della sua sottoscrizione. E', tuttavia,
necessario che le dichiarazioni siano fatte dalle parti personalmente
o da loro procuratori speciali e che, inoltre, siano notificate alle
altre parti.
Nel caso in esame i ricorrenti neppure allegano che le tre
dichiarazioni di rinuncia siano state loro notificate e che, inoltre,
essi abbiano validamente accettata la rinuncia operata dal Ferrara,
dal Prezioso e dalla Annunziata Carmelina.
Con riferimento all'accettazione, esclusa l'ipotesi, non
desumibile da alcun atto, dell'accettazione personale da parte dei
ricorrenti, l'accettazione non puo' ritenersi neppure tacitamente
operata dai loro procuratori in giudizio mediante la richiesta di
estinzione del processo, limitatamente alle posizioni dei tre
rinuncianti, poiche' non e' stato neppure addotto che i procuratori
dei ricorrenti fossero, all'uopo, muniti di mandato speciale.
Col secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa
applicazione degli artt. 41 - sexies L. n. 1150 del 1942, 1418, 1419,
1421 e 1424 cod. civ., 101, 192 e 112 cod. proc. civ. nonche' omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, osservando che
l'impugnata sentenza e' nulla, perche': a) non ha considerato che
l'azione esercitata dagli acquirenti delle singole unita'
immobiliari, essendo fondata sui contratti di compravendita dagli
stessi conclusi con Giuseppe Duraccio, originario costruttore -
venditore dell'edificio condominiale, aveva natura personale e
doveva, quindi, essere necessariamente indirizzata nei confronti del
Duraccio Giuseppe, che quei titoli aveva costituito e solo in
conseguenza dell'accertamento, nel contraddittorio delle parti che
quei contratti avevano concluso, della nullita' delle relative
clausole con le quali il Duraccio Giuseppe si era riservata la
proprieta' delle aree riservate a parcheggio, la pretesa degli attori
poteva essere rivolta nei confronti di essi ricorrenti, aventi causa
dal Duraccio Giuseppe; sicche', la Corte d'Appello, condividendo
l'opinione del primo giudice, che aveva ritenuto possibile la
pronuncia della nullita' di dette clausole sul rilievo che tale
pronuncia era resa incidenter tantum, aveva finito col rendere una
pronuncia non corrispondente alla domanda proposta, che era diretta
all'accertamento della nullita' di quelle clausole; b) in ogni caso,
il contraddittorio doveva essere integrato, essendo necessaria la
partecipazione al giudizio del Duraccio Giuseppe, anche perche' "la
nullita' della clausola che riserva al venditore dei singoli
appartamenti dell'edificio la proprieta' dei c.d. spazi parcheggio
comporta l'integrazione, ope legis, del contratto, con
l'attribuzione, in favore degli acquirenti delle unita' immobiliari,
del diritto reale d'uso dei predetti spazi ed il riconoscimento,
anche d'ufficio, del diritto del venditore ad un ulteriore
corrispettivo" (Cass., 27 dicembre 1994, n. 1188); una siffatta
pronuncia non era ipotizzabile se non in contraddittorio con
l'originario venditore.
La censura e' priva di fondamento in ciascuno dei profili nei
quali si articola.
L'impugnata sentenza ha correttamente risolto entrambe le
questioni riproposte dal motivo in esame, facendo derivare la
soluzione adottata da una esatta definizione della natura del vincolo
impresso agli spazi per parcheggio dall'art. 41 - sexies L. 17 agosto
1942, n. 1150, secondo il testo introdotto dall'art. 18 L. 6 agosto
1967, n. 765.
Invero, aderendo all'ormai consolidato insegnamento
giurisprudenziale che qualifica la norma citata come norma imperativa
inderogabile a motivo dell'interesse pubblicistico tutelato, con la
conseguenza che il vincolo di destinazione impresso agli spazi
riservati a parcheggio non puo' subire deroghe mediante atti privati
di disposizione degli stessi spazi, le cui clausole difformi sono
percio' sostituite di diritto dalla norma imperativa, la Corte
d'Appello ha correttamente ritenuto che il vincolo suddetto si
traduce in una limitazione legale della proprieta', che "puo' essere
fatta valere, con l'assolutezza tipica dei diritti reali, nei
confronti dei terzi che ne contestino l'esistenza o l'efficacia"
(Cass. SS.UU., 18 luglio 1989, n. 3363).
Ben a ragione, pertanto, gli attori rivolsero la domanda
soltanto nei confronti di coloro cui le aree destinate a parcheggio
erano state alienate dall'originario costruttore - venditore, senza
che la partecipazione al giudizio anche del costruttore - venditore,
potesse essere resa necessaria dalla domanda di nullita' delle
clausole degli originari contratti, con le quali il Duraccio Giuseppe
si era riservata la proprieta' delle aree o dall'esigenza di
rispettare l'operativita' del sinallagma contrattuale mediante
riconoscimento, a favore del Duraccio Giuseppe, del corrispettivo del
diritto d'uso vantato dagli attori.
Per vero, una volta definita in termini di realita' la natura
del diritto sugli spazi vincolati a parcheggio riconosciuto dalla
norma imperativa ai proprietari delle singole unita' immobiliari
facenti parte dell'edificio e, conseguentemente, ritenuto tale
diritto esercitabile erga omnes, nel giudizio instaurato nei
confronti dei terzi acquirenti delle aree la pronuncia di nullita'
delle clausole dei contratti conclusi dall'originario costruttore -
venditore con gli attori, con la conseguente integrazione di quei
negozi col comando della norma imperativa, pur costituendo un
antecedente logico - giuridico della statuizione avente ad oggetto il
riconoscimento del diritto d'uso degli attori nei confronti dei terzi
acquirenti convenuti in giudizio, ben puo' essere adottata incidenter
tantum, in modo che essa non costituisca giudicato nei confronti
dell'originario costruttore - venditore, non convenuto in giudizio.
Ne' la pronuncia, cosi' adottata, comporta una non consentita
modifica del petitum della domanda proposta, tale domanda essendo
direttamente ed immediatamente volta al riconoscimento del diritto
reale nei confronti dei soggetti che lo contestano, riconoscimento
rispetto al quale la pronuncia di nullita' delle clausole dei
contratti di compravendita delle singole unita' immobiliari, che
riservavano all'originario costruttore - venditore, la proprieta'
delle aree vincolate a parcheggio, si pone solo come momento del
procedimento motivazionale imposto dal meccanismo di sostituzione di
diritto richiesto dall'art. 1419, cpv. cod. civ..
Ugualmente e' da escludersi che la partecipazione al giudizio
del dante causa dei ricorrenti s'imponesse a motivo della necessita'
di porre a carico degli attori l'obbligo di integrare il prezzo
d'acquisto in conseguenza del richiesto riconoscimento del diritto
d'uso, perche', ove anche tale obbligo potesse riconoscersi
d'ufficio, come ritenuto da questa Suprema Corte con la pronuncia
menzionata dai ricorrenti a sostegno della propria tesi, andrebbe,
tuttavia, precisato che tale effetto non potrebbe farsi derivare, al
pari di quello della nascita della limitazione legale della
proprieta' corrispondente al diritto d'uso sulle aree a parcheggio
riconosciuto ai proprietari delle singole unita' immobiliari
dell'edificio, dalla stessa norma imperativa introdotta dall'art. 41
sexies L. n. 1150 del 1942, bensi' dagli atti di autonomia privata
costituiti dai contratti conclusi da ciascuno degli acquirenti le
unita' immobiliari con l'originario costruttore - venditore, quale
ulteriore effetto che, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., da essi
deriva secondo l'equita' (cfr. cass. 27 dicembre 1994, n. 11188,
menzionata dai ricorrenti).
Sicche', la relativa statuizione, dovendo, essa necessariamente
essere fondata sul contratto, non potrebbe che essere adottata in
presenza ed a favore del soggetto interessato a conseguire
l'integrazione del prezzo, senza che, tuttavia, tale impossibilita',
derivante dalla natura personale del diritto dell'originario
costruttore - venditore, impedisca il riconoscimento del diritto
d'uso sugli spazi vincolati a parcheggio, in assenza dell'originario
costruttore - venditore, nei confronti dei terzi acquirenti delle
aree destinate a parcheggio, poiche' questo diritto deriva
direttamente dal contenuto imperativo della norma e, per la sua
assolutezza, e' esercitabile erga omnes.
Col terzo motivo i ricorrenti si dolgono di violazione e falsa
applicazione degli artt. 41 sexies L. n. 1150/1942, 2697 cod. civ. e
215 cod. proc. civ. nonche' di omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione, adducendo che il giudice d'appello ha
erroneamente ritenuto di identificare le aree di cui all'art. 18 L.
n. 765 del 1967 in quelle che avevano formato oggetto della riserva
di proprieta' da parte dell'originario costruttore - venditore
Giuseppe Duraccio, rigettando le richieste istruttorie (consulenza
tecnica d'ufficio ed interrogatorio formale) volte a dimostrare che
le aree oggetto della domanda erano eccedenti rispetto alle esigenze
perseguite dal legislatore e che, peraltro, vi erano zone e/o locali
utilizzati od utilizzabili dai condomini come parcheggio e tali da
soddisfare, per estensione della loro superficie, il rapporto di un
mq. per venti mc. fissato dalla legge.
La censura non puo' essere condivisa, essendo corrette le
considerazioni al riguardo svolte dalla corte di merito, che
evidenziano, soprattutto, l'irrilevanza delle richieste istruttorie
proposte dagli appellanti a fronte del duplice rilievo che il
rapporto tra la superficie delle aree destinate a parcheggio e la
volumetria del fabbricato, cosi' come richiesto dalla legge, e'
verificato dalla p.a., nel rilascio della concessione edilizia e che,
come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n.
11188/1994 citata), la rimozione del vincolo a parcheggio sulle aree
individuate in sede di rilascio della concessione edilizia come
condizione essenziale per lo stesso rilascio, puo' avvenire soltanto
tramite una nuova concessione in variante, al fine di trasferire il
vincolo su altre superfici riconosciute idonee.
Col quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell'art. 41 sexies L. n. 1150/1942 e dell'art. 2652, 6^ cod. civ.,
nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione, adducendosi che,
erroneamente la corte territoriale ha ritenuto di rigettare
l'eccezione di inopponibilita' del diritto d'uso vantato dagli attori
ad essi, terzi acquirenti in buona fede, attesocche' la domanda
diretta all'accertamento della nullita' dei contratti era stata
proposta cinque anni dopo la trascrizione dei contratti.
Osservano, al riguardo, i ricorrenti che erroneamente
l'impugnata sentenza, per pervenire al rigetto dell'eccezione,
argomenta dalla natura di limitazione legale della proprieta'
attribuito al diritto d'uso vantato dagli attori, poiche', ai fini
dell'operativita' dell'art. 2652 n. 6^, cod. civ., e' indifferente la
ragione della nullita' dell'atto.
Rimarcano, da ultimo, l'erroneita' della ritenuta
imprescrittibilita' del diritto d'uso de quo, trattandosi, invece, di
diritto prescrittibile in venti anni.
La censura non puo' essere condivisa, perche' l'impugnata
sentenza, pur cadendo in errore quando ritiene imprescrittibile il
diritto d'uso sulle aree destinate a parcheggio, essendo
evidentemente applicabile anche ad esso il modo di estinzione per non
uso protratto venti anni, previsto dal per combinato disposto degli
artt. 1014, n. 1^, e 1026 cod. civ., coglie nel segno quando dalla
gia' rilevata natura di limitazione legale della proprieta'
riconosciuto al diritto d'uso in questione e dalla sua conseguente
opponibilita' erga omnes fa derivare l'inapplicabilita' dell'art.
2652, n. 6, cod. civ., a tutela dei terzi acquirenti in buona fede,
che abbiano trascritto il proprio acquisto prima della trascrizione
della domanda, avvenuta cinque anni dopo la trascrizione dell'atto
impugnato.
Per vero, costituendo un limite legale della proprieta', il
vincolo a parcheggio stabilito dall'art. 18 L. n. 765 del 1967 si
trasferisce con la proprieta' senza bisogno di trascrizione, al pari
di ogni altra limitazione legale della proprieta', con la conseguenza
che la domanda volta al riconoscimento del diritto d'uso derivante da
quel vincolo, ancorche' fondata sulla nullita' delle clausole
negoziali apposte in violazione del vincolo, non e' soggetta a
trascrizione ai sensi dell'art. 2652, n. 6^, cod. civ., invocato dai
ricorrenti.
Col quinto ed ultimo motivo i ricorrenti, denunciando violazione
e falsa applicazione dell'art. 41 sexies L. n. 1150/1942 e
dell'art.2697 cod. civ. nonche' omessa insufficiente e
contraddittoria motivazione, osservano che erroneamente la Corte
d'Appello ha disatteso la censura con la quale essi avevano rilevato
che risultava priva di ogni valida argomentazione la determinazione
in 12 mq. per ciascuno degli originari attori della superficie
assoggettata il diritto d'uso.
Sostengono, al riguardo, i ricorrenti che, ai sensi dell'art.
2697 cod. civ., nessun onere particolare gravava su di essi oltre a
quello di contestare la pacificita' delle relative circostanze,
ritenuta dai primi giudici, poiche' l'onere di provare i presupposti
di fatto del diritto rivendicato spettava agli attori.
Anche quest'ultima censura e' priva di fondamento, poiche' essa
travisa il significato del rilievo operato dal giudice d'appello.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la corte
territoriale non ha ritenuto, neppure implicitamente, che spettasse
agli appellanti, convenuti in primo grado, l'onere di provare i
presupposti di fatto del diritto fatto valere nei loro confronti, in
particolare la rispondenza della parte di area destinata a parcheggio
richiesta da ciascuno degli attori al rapporto fissato dall'art. 41
sexies L. n. 1150/1942, avendo, invece, la Corte rilevato la
genericita' della censura, con la quale si contestava la
determinazione in 12 mq. per ciascuno degli attori dell'area
destinata a parcheggio.
Tale valutazione, peraltro correttamente motivata, volta alla
verifica del requisito della specificita' dei motivi di appello, non
viene sottoposta a censura nel suo effettivo significato da parte dei
ricorrenti, che preferiscono attribuirle un significato che esula dal
pensiero del giudice d'appello.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato e, pertanto, secondo
l'ordinario criterio, i ricorrenti, in solido tra loro, vanno
condannati a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di
legittimita', liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido
tra loro, al rimborso, a favore dei controricorrenti, delle spese del
presente giudizio, che liquida in complessive L. 3.206.000 di cui L.
3.000.000 per onorari.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
Civile, il 17 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 14

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