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Esalazioni

La domanda, con la quale il privato, denunciando l'installazione da
parte del comune di una discarica di rifiuti in prossimita' della
sua abitazione, ne chieda la chiusura, al fine di evitare esalazioni
pregiudizievoli, ed altresi' chieda il risarcimento del danno, non
si sottrae alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto si
collega a posizioni di diritto soggettivo (diritto alla salute e
diritto di proprieta'), mentre l'eventuale interferenza di quelle
pretese su atti amministrativi non determina difetto di
giurisdizione, ma rileva solo sotto il profilo dei limiti interni
delle attribuzioni di detto giudice ordinario (divieto di annullare,
modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi
dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E).*


ANNO/NUMERO: 1990 5714


REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Dott. Franco BILE Pres. di Sez. Agg.to
" Alberto ZAPPULLI Primo Presidente
" Filippo ANGLANI Consigliere
" Giorgio ONNIS "
" Vincenzo DI CIO' Rel. "
" Francesco FAVARA "
" Michele CANTILLO "
" Renato SGROI "
" Vito GIUSTINIANI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.5117-88 del R.G. AA. CC., proposto
da
COMUNE DI ORBETELLO, in persona del Sindaco in carica, elettivamente
domiciliato in Roma Via R. Fauro n.43 presso lo studio dell'Avv. Ugo
Petronio, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Merusi, giusta
delega a margine del ricorso;
Ricorrente
contro
ZANOBI ORLANDO, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle
Milizie n.138 presso lo studio dell'Avvocato Mario Martignetti, che
lo rappresenta e difende giusta procura speciale per Notaio Bruno
Murinai di Orbetello del 20 Giugno 1989 n.35237 di repertorio;
Resistente
nonche'
ROSSI ROBERTA;
Intimata
Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio
pendente innanzi al Tribunale di Grosseto iscritto al n.1641-85;
Udita nella pubblica udienza, tenutasi il giorno 9 Novembre 1989, la
relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Di Cio';
Udito l'Avv. Petronio per delega;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dr. Manfredo Grossi,
Sostituto Procuratore Generale, presso la Corte Suprema di
cassazione, che ha concluso chiedendo la giurisdizione del giudice
ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Orlando Zanobi con ricorso al Pretore di Orbetello chiedeva che,
a' sensi dell'art. 700 c.p.c., fosse ordinato al Comune di quella
citta' - quale titolare dell'opera pubblica - ed a Roberta Rossi -
quale proprietaria del fondo su cui essa insiste - l'immediata
chiusura della discarica in contrada La Torba. Assumeva che i rifiuti
non venivano interrati giornalmente e che da essi talvolta
provenivano esalazione insopportabili.
L'adito pretore accoglieva parzialmente l'istanza e lo Zanobi, (1)
dinanzi al Tribunale di Grosseto chiedeva la condanna dei nominati
convenuti alla chiusura della discarica ed al risarcimento dei danni.
Il Comune di Orbetello propone istanza di regolamento preventivo
di giurisdizione, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione
amministrativa.
Le altre parti non hanno depositato scritti difensivi; il
difensore di Orlando Zanobi ha partecipato alla discussione, in base
a regolare procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante assume che la controversia deve essere devoluta alla
giurisdizione amministrativa, perche' l'accoglimento della domanda -
volta alla condanna del Comune di Orbetello a chiudere la discarica,
la cui installazione e' stata regolarmente deliberata da quell'ente
territoriale comporterebbe la duplice violazione dell'art. 4 della
legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E. E sull'abolizione del
contenzioso amministrativo, il quale vieta al giudice ordinario sia
la condanna di una pubblica amministrazione ad un "facere", sia la
revoca o la modifica di un atto amministrativo.
La tesi non puo' essere condivisa.
Nella ripartizione del potere giurisdizionale in controversie che
vedano coinvolta un'amministrazione pubblica, rilevano i limiti
esterni posti alla competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria,
delineati dall'art. 2 della citata legge n. 2248 del 1865, secondo
cui appartengono alla giurisdizione ordinaria tutte le materia nelle
quali si faccia questione d'un diritto civile o politico.
Il successivo art. 4, invece dispone che il giudice ordinario,
allorche' la controversia cada su un diritto che si pretende leso da
un atto dell'autorita' amministrativa, deve limitarsi a decidere
sugli effetti dell'atto rispetto all'oggetto della controversia senza
poter modificare o revocare l'atto amministrativo. Questa norma,
pertanto, non solo non incide sull'attribuzione del potere
giurisdizionale al giudice ordinario o amministrativo - che e' il
tema del presente giudizio - ma addirittura presuppone che esso
appartenga al primo; dispone solo che l'autorita' giudiziaria
ordinaria, nell'esercitarlo, rispetti gli indicati limiti.
Cio' posto, nella specie l'attore, promuovendo il presente
giudizio, ha denunciato il pregiudizio alla salute ed all'ambiente
derivante dalla vicina discarica e, altresi', dal modo in cui questa
era usata; e poiche' egli ha dedotto che la stessa e' installata in
prossimita' della propria abitazione, non v'e' che abbia fatto valere
posizioni di diritto soggettivo, sotto l'aspetto della tutela del
diritto alla salute nonche' del diritto di proprieta'.
In conseguenza, avuto riguardo della posizione soggettiva
dell'attore, rispetto ai beni di cui invoca la tutela, la
giurisdizione per l'indicata controversia appartiene all'autorita'
giudiziaria ordinaria.
La problematica introdotta dall'istante, nella richiesta di
regolamento della giurisdizione, attiene ai limiti interni del potere
giurisdizionale, riguardanti il giudizio di merito.
Essa, quindi, esula dalla pronuncia richiesta in questa sede alle
Sezioni unite della Corte di Cassazione ed avra' rilievo allorche' il
giudice competente prendera' in esame le domande sottopostegli, per
valutarne la proponibilita' e la fondatezza.
Le spese del presente giudizio si pongono a carico del soccombente
Comune di Orbetello.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria e condanna il Comune di Orbetello al pagamento delle spese
del presente giudizio, in favore di Orlando Zenobi, in L. 15.000,
oltre, a L. 1.800.000 per onorario di avvocato.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte
Suprema di Cassazione, sezioni unite civile, il 9 novembre 1989.
(1) "promuovendo il giudizio di merito, nel termine all'uopo
stabilito,". Postilla approv
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
 
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