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Sanatoria destinazione d’uso dell’immobile

   

 
 
 
 
Sanatoria dell’abusivo mutamento della destinazione d’uso dell’immobile
 
In base al disposto dell’art. 31 della L. n. 47/1985 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia) tra le condizioni previste per l’accoglimento dell’istanza di sanatoria dell’abusivo mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, ricorre anche quella che il completamento funzionale delle opere interne ad edifici già esistenti avvenga entro il termine dell’1.10.1983, poi prorogato al 31.12.1993 dalla legge 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
E’ opportuno ricordare che la disciplina della richiesta di sanatoria è stata successivamente modificata dalla citata L. n. 724/1994, che all’art. 39 comma 4°, ha sostituito al provvedimento espresso di accoglimento dell’istanza la formazione del silenzio-assenso; impregiudicato, invece, è rimasto il presupposto del completamento funzionale delle opere entro il termine perentorio (del 31.12.1993).
In merito all’argomento de quo il Consiglio di Stato si è di recente pronunciato con la sentenza n. 2120 del 16 maggio 2007, in cui il  Collegio ha precisato che l’ultimazione delle opere entro il termine normativamente previsto è un presupposto indefettibile per il perfezionarsi del silenzio assenso di cui all’art. 39 comma 4° della L. n. 724/1994.  Il predetto requisito, infatti, si configura alla stregua di condizione dell’ammissibilità della domanda di condono e non come mera condizione dell’accoglibilità dell’istanza nel merito.
Sempre nella stessa pronuncia, poi, il Consiglio negano la ricorrenza del requisito del completamento dell’opera laddove le modifiche materialmente addotte al manufatto non possano riferirsi all’abuso per il quale si richiede il condono.
La giurisprudenza amministrativa, infatti, nel dare un’interpretazione circostrittiva del concetto di “completamento funzionale” delle opere interne abusive, ha ritenuto che queste, per dirsi “ultimate”, debbono essere tali da consentire l’uso in relazione alla funzione cui sono destinate e, pertanto, contenere tutti gli elementi essenziali alla loro destinazione d’uso.
Se, quindi, non risulti la relazione funzionale tra le opere abusivamente compiute e la destinazione d’uso per la quale è richiesto il condono, quelle opere non possono considerarsi “ultimate” e, di conseguenza, la sanatoria verrà esclusa.
Concludendo, può dirsi che a fronte della richiesta di condono, il silenzio-assenso si formerà soloove, quantomeno al momento dell’istanza, il manufatto, sebbene incompleto, sia pur sempre riferibile all’abuso per il quale è stato proposto il condono. In caso contrario, si verificherebbe la manifesta inammissibilità dell’istanza per indeterminatezza dell’opera condonata, sicchè non si potrebbe mai legittimamente formare il predetto silenzio-accoglimento.
 
 
 
Consiglio di Stato
 
Sezione V
 
Decisione 8 maggio 2007, n. 2120
 
 
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