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Rinuncia all'eredità

Art. 519 Dichiarazione di rinunzia

La rinunzia all`eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni (att. 52, 53, 133).
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.

Rinuncia all'eredità

Se il chiamato all'eredità non intende accettarla, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti, egli vi deve rinunciare espressamente.
La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità stessa.
La rinuncia all'eredità può essere sempre revocata fino a quando il diritto all'accettazione non èprescritto (dieci anni), se l'eredità non è stata acquisita da altri.
I creditori del chiamato all'eredità che ritengono di essere danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti (art. 2900 cod.civ.).
Atto richiesto: Rinuncia all'eredità.
Ufficio giudiziario: Tribunale o sezione distaccata di Tribunale, competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto

 



Sentenza n. 12936 del 1993

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. G. Battista D'AVINO Presidente
" Filippo VERDE Consigliere
" Girolamo GIRONE Rel. "
" Vittorio VOLPE "
" Raffaele MAROTTA "
ha pronunciato la seguente



SENTENZA
sul ricorso proposto
da
...; elett. dom.ti in Roma viale Castro Pretorio, 25 c-o l'avv. Vincenzo Mesiano; rappr.to e difeso dall'avv. Aldo Formiggini per delega a margine del ricorso.Rinuncia all'eredità
Ricorrente
contro
........ e per essa, interdette del suo tutore avv. Edgardo Ghi, elett. dom. in Roma via A. De Pretis, 86, c-o l'avv. Nicola Casavola che la rappr.ta e difende insieme all'avv. Ottavio Guidotti per delega in calce al controricorso.Rinuncia all'eredità
Controricorrente
nonché contro
......
Intimato Rinuncia all'eredità
per la cassazione della sentenza n. 48-90 della Corte di Appello di Bologna 10.11.89-25.1.90.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza 25.5.93 dal Cons. Girone.
È comparso l'avv. Formiggini difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento.
È comparso l'avv. Guidotti difensore del resistente che ha chiesto rigetto.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. dr. Amirante che ha concluso per rigetto.Rinuncia all'eredità
(N.D.R.: La discordanza fra i nomi delle Parti citate nell'intestazione e nel testo della sentenza è nell'originale della sentenza).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 10 novembre 1989-25 gennaio 1990 la Corte di appello di Bologna rigettava la impugnazione proposta da ....nei confronti di ....nonché ....rappresentata dal tutore ......avverso la sentenza non definitiva 13 aprile-9 maggio 1988 del tribunale di Modena che aveva rigettato la domanda del ....volta alla declaratoria di illiceità delle condizioni opposte nel testamento olografo 1 Rinuncia all'eredità dicembre 1979 della madre ....per la istituzione di erede in parti uguali con le Rinuncia all'eredità germane .....della rinunzia "alle due cause in corso" contro "la testatrice e le due figlie concernenti la eredità del rispettivo genitore e marito ......Rinuncia all'eredità pur dichiarando la liceità dell'altra condizione di non promuovere altre cause contro le sorelle, i loro mariti e i loro figli; Rinuncia all'eredità aveva dichiarato inammissibile per tardività la impugnazione della delibera di nomina dell'amministratore e la ulteriore richiesta di revoca e sostituzione dello stesso avanzata con istanza al Giudice istruttore dopo la precisazione delle conclusioni e rigettata la domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni,Rinuncia all'eredità condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado.Rinuncia all'eredità Rinuncia all'eredità
Osservava la Corte che in quanto la testatrice animata dal desiderio di far cessare la litigiosità tra i figli aveva consentito al figlio .... di valutare globalmente i propri interessi economici e patrimoniali derivanti dalle successioni ereditarie dei genitori e di scegliere tra due alternative, cioè di proseguire le due cause in corso ed ottenere la sola quota legittima sulla eredità della madre oppure rinunciare a quelle due cause ed ottenere anche una parte delle quote disponibili dalla stessa eredità, il beneficiario aveva conservato un'ampio margine di libera autodeterminazione in relazione al risultato economico della scelta da effettuarsi con valutazioni preventiva del possibile esito delle due cause pendenti relative Rinuncia all'eredità all'eredità paterna.Rinuncia all'eredità
Precisava che non aveva alcun rilievo l'esito parzialmente favorevole, peraltro ottenuto con sentenza non ancora passata in giudicato, delle due cause.Rinuncia all'eredità
Osservava che la cassazione stessa non si poteva qualificare in contrasto con la norma dell'art. 24 Cost. Rinuncia all'eredità per la quale "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, posto che nella specie non si trattava di rinunciare al diritto di agire davanti agli organi giudiziali bensì di rinunziare al diritto patrimoniale ben disponibile della eredità paterna allo scopo di conservare il beneficio ottenuto sull'eredità materna. Rinuncia all'eredità Avverso la sentenza il ....ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.Rinuncia all'eredità
Resiste con controricorso la .......come rappresentata dal tutore avv. Edgardo Ghi.
La .......Rinuncia all'eredità non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione denunciando "violazione degli artt. 626 e 634 c.c. in relazione agli artt. 533, 537 e 553 stesso codice (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)" il ricorrente sostiene che "il semplice desiderio della testatrice di ricomporre l'armonia familiare non poteva lecitamente raggiungersi imponendo la rinuncia a diritti conformi a legge e riconoscimenti ex sententia" a meno di ritenere "valida qualunque imposizione anche la più contraria a norme imperative" e tanto meno in quanto si trattava di beni dei quali era stata ottenuta la intestazione dalla stessa testatrice essendo essi invece di spettanza pro quota del figlio pretermesso dal genitore. Rileva poi che la disposizione testamentaria era formulata nel senso della istituzione di tutti i tre figli quali eredi in parti uguali e non già delle istituzioni del figlio .... nella sola quota legittima salvo a conseguire la differenza in supero attraverso la rinunzia alle due cause concernenti la eredità paterna. Il motivo è infondato.Rinuncia all'eredità
Invero, poiché il diritto dell'erede pretermesso a conseguire la quota legittima di una diversa eredità costituisce entità disponibile dal titolare, la condizione apposta da altro testatore alla istituzione oltre il limite della quota legittima spettante sulla propria eredità deve ritenersi lecita e ciò indipendentemente della formulazione della condizione, come riferita cioè alla istituzione nella sola quota disponibile o invece alla intera disposizione comprensiva anche della quota legittima pur sempre riducibile quindi a tutela dei diritti del legittimario.Rinuncia all'eredità Con il secondo motivo di impugnazione denunciando "violazione degli artt. 634 e 626 c.c. e dell'art. 24 Cost. (art. 360 nn. 3 e 5 cpc)" il ricorrente sostiene che la condizione in discorso si poneva comunque in contrasto con la norma costituzionale che tutela il diritto di azione in giudizio.Rinuncia all'eredità
Anche tale motivo è infondato perché nella specie la condizione di rinuncia attiene non già al diritto processuale di azione bensì al diritto sostanziale al conseguimento della legittima sulla diversa eredità paterna, diritto già di per sè pienamente disponibile e tanto più giustificatamente in rapporto all'eventuale maggiore vantaggio conseguibile sulla eredità materna.Rinuncia all'eredità
Con il terzo motivo di impugnazione denunciando "violazione degli articoli citati ivi epigrafe al precedente mezzo e difetto e contraddittorietà di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) Rinuncia all'eredità"il ricorrente rileva che pur dichiarando la nullità del divieto di proporre in futuro cause contro i congiunti la Corte non abbia considerato che le cause concernenti la eredità paterna solo accidentalmente erano state proposte in precedenza, ciò che evidenzia la contraddittorietà logica della ritenuta liceità della condizione.Rinuncia all'eredità
Il motivo si rivela manifestamente infondato poiché non già in rapporto all'attualità della pendenza delle cause concernenti la eredità paterna, bensì alla avvenuta Rinuncia all'eredità determinazione dell'oggetto della stessa che consentiva all'erede la valutazione della prevalenza o meno del vantaggio conseguibile nella eredità materna al di là del valore della quota legittima, è fondata la declaratoria della liceità della condizione in questione.Rinuncia all'eredità
Il ricorso deve essere dunque rigettato.Rinuncia all'eredità
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.Rinuncia all'eredità
P.Q.M.Rinuncia all'eredità
La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese del presente giudizio.Rinuncia all'eredità
Roma 25 maggio 1993. Rinuncia all'eredità

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