Art. 579 Concorso del coniuge e dei genitori
Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne genitori, sopravvive il coniuge, l`eredità si devolve per intero al medesimo.
Se vi sono genitori, l`eredita è devoluta per due terzi al coniuge e per l`altro terzo ai genitori (c.c.538).
Massima della Cassazione
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE -
Obbligo di mantenimento - Decorrenza - Dalla nascita - Inosservanza - Condanna al rimborso di quanto dovuto pro - quota dall'altro genitore - Domanda di parte - Necessità - Fondamento.
L'obbligo dei genitori di mantenere la prole sussiste per il solo fatto di averla generata e prescinde da ogni statuizione del giudice al riguardo. Pertanto, qualora il genitore affidatario del figlio minore consenta che il medesimo vada a vivere con l'altro genitore, è tenuto a concorrere al suo mantenimento anche prima ed indipendentemente da un provvedimento di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, potendo agire l'altro genitore, in caso d'inosservanza dell'obbligo, per l'attribuzione di un assegno a partire dalla data della domanda, e per il rimborso di quanto dovuto dall'onerato per il periodo precedente, tenendo al riguardo presente che a differenza del primo provvedimento, che mirando a tutelare il minore può essere adottato anche d'ufficio dal giudice, il secondo attiene alla definizione dei rapporti fra debitori solidali, e presuppone, perciò, la formulazione di una specifica richiesta da parte dell'avente diritto
Concorso del coniuge e dei genitori
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