Art. 572 Successione di altri parenti
Se alcuno muore senza lasciare prole, ne genitori, né altri ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi (c.c.76), senza distinzione di linea.
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado
Massima della Cassazione
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - DEI PARENTI - GENITORI DEL FIGLIO NATURALE -
Figlio naturale morto senza prole ne' coniuge - Genitore effettuante il riconoscimento - Qualità di unico erede ex art. 578 cod. civ. - Sussistenza - Concorso di altri parenti - Esclusione - Dubbi di legittimità costituzionale - Infondatezza.
A norma dell'art. 578 cod. civ. qualora il figlio naturale muoia senza lasciare prole ne' coniuge e senza aver redatto testamento, il genitore che ha effettuato il riconoscimento è l'unico erede, restando escluso il concorso degli altri parenti, senza che tale esclusione, siccome non determinata da un irrazionale trattamento deteriore fatto alla famiglia naturale ma dalla discrezionale scelta legislativa di accordare nell'ambito di questa un privilegio al genitore in relazione al riconoscimento del vincolo di sangue, si ponga in contrasto con i parametri offerti dagli articoli 3, 29 e 30 Cost.Successione di altri parenti
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