Art. 571 Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.
Se entrambi i genitori non possono o non vogliono (c.c.,463, 521) venire alla successione, e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall`art. 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell`altro
Massima della Cassazione
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - DEI PARENTI - GENITORI DEL FIGLIO NATURALE -
Figlio naturale morto senza prole ne' coniuge - Genitore effettuante il riconoscimento - Qualità di unico erede ex art. 578 cod. civ. - Sussistenza - Concorso di altri parenti - Esclusione - Dubbi di legittimità costituzionale - Infondatezza.
A norma dell'art. 578 cod. civ. qualora il figlio naturale muoia senza lasciare prole ne' coniuge e senza aver redatto testamento, il genitore che ha effettuato il riconoscimento è l'unico erede, restando escluso il concorso degli altri parenti, senza che tale esclusione, siccome non determinata da un irrazionale trattamento deteriore fatto alla famiglia naturale ma dalla discrezionale scelta legislativa di accordare nell'ambito di questa un privilegio al genitore in relazione al riconoscimento del vincolo di sangue, si ponga in contrasto con i parametri offerti dagli articoli 3, 29 e 30 Cost.Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
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