Art. 569 Successione degli ascendenti
A colui che muore senza lasciare prole, ne genitori, ne fratelli o sorelle o loro discendenti (c.c.467 e seguenti), succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l`altra meta gli ascendenti della linea materna.
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l`eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.
Massima della Cassazione
Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva di legittimari - Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Oggetto - In genere -
Donazione - Immobile intestato al discendente - Pagamento da parte dell'ascendente - Donazione indiretta dell'immobile.
In tema di azione di riduzione e cioè che nel caso in cui l'ascendente provveda con proprio denaro al pagamento del prezzo di un immobile che risulta acquistato dal discendente, costituendo la vendita mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l'attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario di detto trasferimento, si ha donazione indiretta non già del denaro, ma dell'immobile, perché, secondo la volontà del disponente, alla quale aderisce il donatario, di quest'ultimo bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario, nel quale, invece, non è mai entrato il denaro utilizzato per l'acquisto.Successione degli ascendenti
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