Art. 568 Successione dei genitori
A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti (c.c.467 e seguenti), succedono (c.c.459) il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive
Massima della Cassazione
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - DEI PARENTI - GENITORI DEL FIGLIO NATURALE
Figlio naturale morto senza prole ne' coniuge - Genitore effettuante il riconoscimento - Qualità di unico erede ex art. 578 cod. civ. - Sussistenza - Concorso di altri parenti - Esclusione - Dubbi di legittimità costituzionale - Infondatezza.
A norma dell'art. 578 cod. civ. qualora il figlio naturale muoia senza lasciare prole ne' coniuge e senza aver redatto testamento, il genitore che ha effettuato il riconoscimento è l'unico erede, restando escluso il concorso degli altri parenti, senza che tale esclusione, siccome non determinata da un irrazionale trattamento deteriore fatto alla famiglia naturale ma dalla discrezionale scelta legislativa di accordare nell'ambito di questa un privilegio al genitore in relazione al riconoscimento del vincolo di sangue, si ponga in contrasto con i parametri offerti dagli articoli 3, 29 e 30 Cost. Successione dei genitori
|