Art. 566 Successione dei figli legittimi e naturali
Al padre ed alla madre succedono (c.c.459) i figli legittimi e naturali, in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell`art. 537.
Massima della Cassazione
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - DEI PARENTI - FIGLI LEGITTIMI E FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI O RICONOSCIBILI - FACOLTÀ DI COMMUTAZIONE -
Diritto potestativo (art. 574 cod. civ. antecedente alla legge 151/1975) - Negozio unilaterale commutativo - Perfezionamento ed efficacia - Manifestazione recettizia o accertamento giudiziale di idoneità - Sussistenza - Inadempimento - Conseguenze.
Il diritto potestativo, riconosciuto dall' art. 574 cod. civ. secondo comma - prima dell'abrogazione disposta dall'art. 187 legge 19 maggio 1975 n. 151 - ai figli legittimi del "de cuius" di sciogliere la comunione ereditaria con i figli naturali del medesimo commutando la porzione a questi spettante con l'equivalente in denaro o in immobili ereditari, è efficace dal momento della sua manifestazione ai destinatari - che non hanno il potere di impedirlo - o per effetto del giudizio di accertamento della validità e dell'idoneità di tale manifestazione, mentre l'inadempimento degli obblighi che ne derivano non incide sul perfezionamento del negozio commutativo unilaterale, ma sulla attuazione di esso, e sul conseguente obbligo di risarcire i danni ai figli naturali.
|