Art. 550 Lascito eccedente la porzione disponibile
Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia (1872) il cui reddito eccede quello della porzione disponibile (556), i legittimari (536), ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare (1350) la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede (588).
La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.
Se i legittimari sono più, occorre l`accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione.
Le stesse norme si applicano anche se dell`usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione.
Massima della Cassazione
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LASCITO ECCEDENTE LA PORZIONE DISPONIBILE (CAUTELA SOCINIANA) -
Disciplina ex art. 550 cod. civ. - Conferimento al legittimario di un diritto potestativo di scelta - Non determinazione della forma - Conseguenze in ordine alla prova - Prova per testi o per presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.
La norma di cui all'art. 500 cod. civ. (cosiddetta cautela sociniana) - la quale, nell'ipotesi che il testatore abbia disposto di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile (comma primo) o della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile (comma secondo), attribuisce al legittimario, al quale, rispettivamente , sia stata assegnata la nuda proprietà ovvero l'usufrutto della disponibile (o di parte di essa), il potere di incidere unilateralmente sulla successione, senza ricorrere all'azione di riduzione, la quale, impostata sul concetto di lesione quantitativa, non assicura al legittimario la qualità (piena proprietà), oltre che la quantità della legittima - configura, quale diritto potestativo, una scelta (per la legittima in piena proprietà, con abbandono del resto - cioè della nuda proprietà o dell'usufrutto della disponibile -, ovvero per il conseguimento dell'oggetto della disposizione testamentaria) di cui la legge non determina la forma, con la conseguenza che essa, espressa o tacita, può essere provata anche per testimoni o per presunzioni, anche se è in questione l'usufrutto o la nuda proprietà di beni immobili. L'effettuazione di tale scelta è incompatibile con il successivo ricorso all'azione di riduzione per la diversità di presupposti, struttura e finalità delle norme di cui agli artt. 550 e 554 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza, con cui il giudice di merito aveva accolto l'azione di riduzione esperita da legittimario - coniuge del "de cuius" -, al quale il testatore aveva destinato alcuni beni in piena proprietà ed inoltre l'usufrutto di tutti gli altri beni, perché non erano state valutate, come fatto potenzialmente idoneo ad esprimere la scelta in questione, le circostanza relative al possesso e godimento esclusivo da parte dell'attore degli immobili costituenti l'asse ereditario).
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