Art. 548 Riserva a favore del coniuge separato
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), ai sensi del secondo comma dell`art. 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell`apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L`assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.
Massima della Cassazione
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - MORTE DI UNO DEI CONIUGI NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESTENSIONE - LIMITI - INSUSSISTENZA - INTERESSE DEGLI EREDI ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO PER L'ACCERTAMENTO DELL'ADDEBITABILITÀ AI FINI SUCCESSORI - IRRILEVANZA.
IL PRINCIPIO, IN FORZA DEL QUALE LA MORTE DI UNO DEI CONIUGI, SOPRAVVENUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE PERSONALE, DETERMINA LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE, TANTO CON RIGUARDO ALLE ISTANZE ACCESSORIE CIRCA LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI ATTINENTI ALLO OBBLIGO DI MANTENIMENTO O DI ALIMENTI, NON PUÒ TROVARE DEROGA PER IL PRETESO INTERESSE DEGLI EREDI ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO, SOTTO IL PROFILO DELLA RILEVANZA DELL'ADDEBITABILITÀ O MENO DELLA SEPARAZIONE SUI DIRITTI SUCCESSORI DEL CONIUGE SUPERSTITE, TENUTO CONTO CHE L'INCIDENZA DI TALE ADDEBITABILITÀ SUGLI INDICATI DIRITTI, A NORMA DEGLI ARTT. 548 E 585, NUOVO TESTO, COD. CIV., POSTULA CHE LA SENTENZA DI SEPARAZIONE SIA PASSATA IN GIUDICATO AL TEMPO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE
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