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Riserva a favore dei figli

Art. 537 Riserva a favore dei figli legittimi e naturali

Salvo quanto disposto dall`art. 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale (459, 231, 573), a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.
I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.

Massima della Cassazione
Art. 540, comma secondo, cod. civ. - Interpretazione - Comprensione dei diritti di uso e di abitazione nella quota di riserva - Esclusione - Attribuzione aggiuntiva - Incremento quantitativo - Configurabilità - Natura dell'attribuzione - Legato "ex lege" - Acquisto "ipso iure" - Necessità del ricorso all'azione di riduzione - Esclusione - Successione legittima - Diversità di regime.

In tema di successione necessaria, la disposizione di cui all'art. 540 comma secondo cod. civ. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà(posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, la disponibile, ciò significa che, come prima operazione si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 cod. civ. e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono gli artt. 540 comma primo, 542 e 543 comma primo, alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare la disponibile. Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari). L'attribuzione dei diritti di abitazione e di uso costituisce un legato "ex lege" in favore del coniuge, per cui questi può invocarne l'acquisto "ipso iure", ai sensi dell'art. 649 comma primo cod. civ., senza dover ricorrere all'azione di riduzione. Per contro, non essendo ciò previsto da nessuna norma in tema di successione legittima, non v'è ragione per ritenere che alla quota intestata contemplata dagli artt. 581 e 582 cod. civ. si aggiungano i diritti di abitazione e di uso.

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