Art 483 cc
L`accettazione dell`eredità non si può impugnare se è viziata da errore.
Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell`accettazione, l`erede (662 e seguente) non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell`eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli e dovuta (536 e seguenti). Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.
L`onere di provare il valore dell`eredità incombe all`erede (2697
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