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Eredità devolute a società ed associazioni

Art. 473. – Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.

L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario. Il presente articolo non si applica alle società.


Testo della Massima
Fermo il profilo per cui l'autorizzazione governativa all'acquisto
degli immobili non costituisce un requisito di esistenza e di
validita' del negozio di accettazione dell'eredita', ma una mera
condizione legale di efficacia, che, quando sopravvenga, opera "ex
tunc", non puo' trovare applicazione, ai fini del computo del
decenni di ininterrotto possesso che fa scattare l'obbligo della
dichiarazione I.N.V.I.M. cosiddetto decennale, la disposizione di
cui all'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, in tema di imposta
di successione, secondo la quale nel termine per la presentazione
della denuncia di successione, non viene in conto il periodo
antecedente al rilascio della autorizzazione governativa. Ed
infatti, in materia, l'operativita' del rinvio generale alla
disciplina sull'imposta di successione e di registro (rinvio
operato, in via generale, dall'art. 31 del d.P.R. n.643 cit., e che,
in ragione della stessa sua formulazione, assume a suo necessario
presupposto, la mancanza, nello stesso d.P.R. n. 643 cit., sulle
stesse materie, di una diversa ed espressa normativa) non trova
ragione di esprimersi, in quanto, la questione del termine di
presentazione della dichiarazione I.N.V.I.M., trova espressa
disciplina nella previsione di cui all'art. 18, il quale, al sesto
comma, espressamente dispone che la dichiarazione suddetta debba
essere presentata ,all'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione
si trova l'immobile, entro il 31 gennaio o il 31 luglio successivo
al semestre in cui si e' compiuto il decennio.
 
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