Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell`apertura della successione.
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell`apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta (232).
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti (643, 715, 784).
Testo della Massima
Dovendo escludersi, in via di principio, che la qualita' di chiamato
a succedere possa essere riconosciuta esclusivamente a soggetti
dotati di personalita' giuridica, la designazione, da parte del
testatore, di un ente ospedaliero che, nelle more, tale personalita'
abbia perduto (nella specie, per essere stato inserito, al momento
dell'apertura della successione, in una struttura pubblica piu'
ampia, facente capo al comune) ben puo' essere utilizzata per
assumere come elemento di individuazione, in via relazionale,
proprio i fini da quell'ente perseguiti, onde pervenire alla
conclusione che il "de cuius", volendo istituire il soggetto che,
alla sua morte, si fosse trovato preposto alla cura di ben
individuati interessi pubblici, abbia validamente nominato, nella
scheda testamentaria, l'ente che, al momento della sua redazione,
tali interessi perseguiva in concreto, salvo che non risulti che
egli avrebbe inteso escludere un ente che tali scopi assolvesse in
un piu' ampio quadro di finalita' istituzionali, poiche', ove cio'
non risultasse, la disposizione, attraverso la esplicita definizione
dello scopo, puo' efficacemente assumere connotazione modale nei
confronti della piu' vasta struttura pubblica legittimamente
chiamata alla successione.
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