Art. 456 Apertura della successione
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell`ultimo domicilio del defunto (43, 45).
Sentenza n. 11203 del 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA Presidente
" Antonio PATIERNO Consigliere
" Rafaele CORONA Rel. "
" Francesco CRISTARELLA ORESTANO "
" Giovanni PAOLINI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso inscritto al n. 4398 per l'anno 1993, proposto da:
...., in proprio e quali eredi di ......MANGO, domiciliati elettivamente in Roma, via Gramsci 36, presso lo studio del prof. avv. Annibale Marini, che li difende per procura speciale redatta in margine al ricorso. Ricorrenti
contro
....., domiciliate elettivamente in Roma, via Bissolati 76, presso lo studio dell'avv. prof. Guido Zangari, che le difende per procura speciale redatta in margine al controricorso.
Controricorrenti
e
IL PUBBLICO MINISTERO, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alessandro Carnevali.
Intervenuto per legge
per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma 4 novembre 1992 - 25 gennaio 1993.
Lette le conclusioni assunte dalle parti, che rispettivamente chiedono il ricorrente l'accoglimento del ricorso ed il controricorrente il rigetto, alla pubblica udienza del giorno 31 marzo 1995, sentito il relatore, i difensori delle parti ed il Pubblico Ministero, che conclude per l'accoglimento, la causa si assegna a decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ...1980, .....convennero, davanti al Tribunale di ..., ...ed esposero quanto segue. ......., loro padre e marito, nel 1936 aveva abbandonato la famiglia, abitante in ..., si era trasferito a ...., dove aveva acquistato un appartamento sito in via .......15, nel quale, fino alla morte avvenuta in data 8 novembre 1979, aveva convissuto more uxorio con ..... Egli, che non si era mai separato legalmente dalla moglie, aveva accolto in casa la nipote ......dall'età di pochi mesi, e la aveva tenuta come figlia fino all'epoca delle nozze di lei. Con atto pubblico ricevuto dal notaio .......1958, .....aveva venduto alla ..... la nuda proprietà ed alla .... l'usufrutto dell'immobile suddetto, dichiarando di aver ricevuto il relativo prezzo.
La vendita dell'appartamento era simulata, in quanto tra i contraenti esisteva uno strettissimo vincolo affettivo, equiparabile a quelli tra i coniugi e tra i genitori ed i figli e, dopo il contratto, la situazione abitativa non era mutata, in quanto i tre avevano continuato a convivere sotto lo stesso tetto. D'altra parte, il pagamento del prezzo era apparente, per la mancanza di redditi da parte delle acquirenti.
Precisato di aver accettato l'eredità di ......con beneficio d'inventario, gli attori chiesero che fosse dichiarata la simulazione assoluta dell'atto di vendita o, in subordine, la nullità della donazione dissimulata ovvero, in via ulteriormente subordinata, la riduzione della donazione fino a reintegrare la quota di riserva loro spettante per legge; in ogni caso, con la condanna al rilascio dell'immobile ed al risarcimento dei danni da liquidare in separato giudizio.
......si costituirono, contestarono le deduzioni concernenti la simulazione, assoluta o relativa, del contratto e chiesero il rigetto delle avverse pretese;
in via riconvenzionale, domandarono che fosse accertata l'usucapione della nuda proprietà e dell'usufrutto.
Con sentenza 23 ottobre 1984, il Tribunale di Roma dichiarò la simulazione relativa del contratto di vendita e la nullità della donazione dissimulata; respinse le domande riconvenzionali; condanno le convenute al rilascio dell'appartamento ed al risarcimento del danno, da liquidare in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese processuali.
La Corte d'Appello di ...., con sentenza ...1986, accolse l'impugnazione proposta da ....e, in totale riforma, respinse tutte le domanda formulate nei loro confronti, ponendo a carico degli appellati le spese di entrambi i gradi del giudizio, compensate per la metà.
A seguito al ricorso proposto da ...., la Corte di Cassazione, con sentenza ....1989, n. 2976, cassò la sentenza impugnata e rinviò il processo ad altra sezione della Corte d'Appello di .... Al giudice di rinvio la Corte Suprema rimise la causa per selezionare gli elementi presuntivi offerti, acquisendo quelli rilevanti che richiedessero una attività istruttoria; per porre a raffronto le varie presunzioni e procedere alla loro valutazione complessiva e globale, al fine di stabilire se avessero i requisiti richiesti dall'art. 2729 cod. civ., per assurgere al valore di prova del fatto che si intendeva dimostrare; per considerare l'opportunità di tener conto, ai fini dell'accertamento della simulazione eventuale della vendita ......, anche dell'eventuale simulazione della vendita .....
I ...., con citazione in data 18 ottobre 1989, riassunsero la causa e chiesero il rigetto dell'appello; la .....domandarono la riforma della sentenza di primo grado e, in subordine, il riconoscimento dell'avvenuta usucapione.
Espletata una ulteriore istruttoria, con sentenza 4 novembre 1992 - 25 gennaio 1993, la Corte d'Appello di Roma, accolse l'appello per quanto di ragione e dichiarò che .......avevano acquistato per usucapione rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà dell'appartamento; dispose la compensazione di tutte le spese del giudizio.
....., in proprio e quali eredi di ......Mango, propongono ricorso per cassazione;apertura della successione
resistono con controricorso ....apertura della successione MOTIVI DELLA DECISIONE
I
1. - A fondamento del ricorso i ricorrenti deducono:
1.1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 555 ss., 1141 e 1158 ss. cod. civ.. Insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia: in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ..apertura della successione
Riconosciuto che le compravendite dissimulavano delle donazioni, la Corte d'Appello ha dato atto della nullità di queste perché stipulate senza la forma prescritta ma, ciò nonostante, ha ritenuto che le donazioni nulle costituissero un valido titolo giustificativo dell'usucapione in danno dei legittimari.apertura della successione
Tale conclusione appare in contrasto con tutto il sistema di tutela dei legittimari, perché l'usucapione non può paralizzare il vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, essendo quest'ultima un rimedio cui il legislatore attribuisce preminenza rispetto ad ogni altro acquisto.
Una conferma proviene dalla statuizione di cui all'art. 2652 n. 8 cod. civ., secondo cui il legittimario può ricuperare gli immobili anche dagli ulteriori aventi causa dal donatario; dalla costatazione che il diritto dei legittimari è un diritto di credito, che sorge al momento dell'apertura della successione e dunque solo a partire da tale momento puo essere fatto valere, ragion per cui prima dell'apertura della successione il legittimario è sprovvisto di ogni tutela.
1.2 Omesso esame ed omessa pronunzia su una domanda; violazione e falsa applicazione degli artt. 542, 555, 609 cod. civ.; omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia:
in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ..
La Corte d'Appello non ha esaminato la domanda di riduzione, ritenendo che l'immobile fosse uscito dal patrimonio di .....apertura della successione al momento dell'apertura della successione e fosse stato acquistato a titolo originario dalla ........ apertura della successioneL'affermazione, secondo cui nel caso di acquisto a titolo originario l'azione di riduzione non sarebbe esperibile, costituisce un evidente errore di diritto, posto che il trasferimento del bene usucapito è avvenuto per effetto di un atto di liberalità del de cuius.
1.3 Violazione e falsa applicazione degli artt. 1165 e 2935 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ..apertura della successione
La Corte d'Appello ha disapplicato il principio secondo cui l'inerzia del creditore e il possesso del non proprietario producono effetti solo dal momento in cui il diritto di credito ed il possesso del proprietario possono esser fatti valere, mentre gli attuali ricorrenti potevano esercitare il loro diritto solo dalla morte di .....apertura della successione
1.4 Violazione delle norme sui limiti del giudizio di rinvio:
artt. 383 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice.
Disattendendo le indicazioni della sentenza di rinvio, la Corte d'Appello ha allargato l'indagine intorno agli estremi di fatto e di diritto della usucapione. Nonostante le asserite usucapienti non avessero offerto, nelle precedenti fasi, di provare il sostrato indispensabile per l'usucapione, senza l'attività assertiva e probatoria delle parti interessate, la Corte d'Appello ha ritenuto ritenuto acquisiti gli elementi costitutivi della apertura della successionefattispecie. 1.5 Violazione e falsa applicazione delle norme che regolano l'usucapione: artt. 1158 e 1141 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. civ..
La Corte d'Appello, ammessa l'esistenza della simulazione, ha affermato che dal momento della stipulazione degli atti simulati le acquirenti trasformarono la detenzione in possesso idoneo ad usucapire, in quanto compirono atti di interversioneapertura della successione. Il ragionamento è errato perché le simulate acquirenti, consapevoli che il negozio fosse viziato in radice, non potevano avere il convincimento di cominciare a possedere animo domini; allo stesso tempo, non esisteva la possibilità per gli aventi diritto di interrompere con atti idonei il corso dell'usucapione.
II
2.1 I mezzi di impugnazione vanno esaminati congiuntamente, data la loro stretta connessione.
La questione di diritto, che la Suprema Corte deve risolvere per decidere la controversia, concerne la relazione tra l'azione di riduzione e la usucapione. Più analiticamente, riguarda la decorrenza del termine per l'usucapione, ordinaria o abbreviata, in ordine ai beni che, eccedendo la disponibile, formano oggetto dell'azione di riduzione.apertura della successione Il problema è se l'acquisto a titolo originario ponga l'acquirente al riparo da ogni pretesa da parte dei legittimari; ovvero se la tutela della quota di riserva prevalga rispetto all'acquisto della proprietà per usucapione. Anticipando il risultato, la soluzione deve rinvenirsi nel termine di decorrenza dell'usucapione, da ricondursi non all'inizio del possesso, come di consueto, sibbene al momento in cui l'azione di riduzione può esercitarsi.apertura della successione
2.2 Il codice civile del 1865, sotto l'unico titolo dedicato alla prescrizione (titolo XXVIII del libro terzo) dettava la disciplina unitaria della prescrizione e della usucapione, denominata prescrizione acquisitiva.apertura della successione
Il testo non contemplava alcuna norma di ordine generale, che impedisse l'inizio del decorso della prescrizione nel caso di impossibilità di esercitare il diritto o l'azione. Al contrario, prevedeva molteplici ragioni di diritto, che impedivano l'inizio del decorso della prescrizione (artt. 2115 - 2120): predeterminava, cioè, tassativamente i motivi di impedimento, con esclusione di ogni altro non previsto. apertura della successione Al broccardo contra non valentem agere non currit praescriptio, la dottrina e la giurisprudenza riconoscevano soltanto un valore descrittivo; non quello di principio generale idoneo a comprendere tutti i casi di impossibilità di diritto o di fatto. apertura della successione Il codice civile vigente, che distingue la disciplina della prescrizione da quella della usucapione, all'art. 1165 stabilisce che "le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relativamente alle causa di sospensione e di interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto alla usucapione". apertura della successione Peraltro, all'art. 2935 detta una disposizione di ordine generale che sembra ispirata proprio dal principio contra non valentem agere non currit praescriptio ("La prescrizione incomincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo essere fatto valere"). Per opinione dominante, la norma ha riguardo alla possibilità legale dell'esercizio del diritto; non anche all'impossibilità di fatto, in cui venga a trovarsi il titolare. Con la conseguenza che il principio trova applicazione nei casi previsti dalla legge.apertura della successione
2.3 L'usucapione, ancorché costituisca un tipico fatto di acquisto a titolo originario, non ha riguardo esclusivamente alla relazione immediata tra il possessore e la cosa. L'affermazione frequente che si usucapisce "contro il proprietario" significa che l'usucapione non prescinde dall'atteggiamento del titolare. A dispetto della asserita impossibilità di invocare un nuovo titolo, al solo scopo di sottrarsi all'azione di riduzione, colui al quale è stato trasmesso il possesso, come conseguenza del trasferimento del diritto sulla cosa alienata, se lo esercita per il tempo prescritto, puo far valere autonomamente l'acquisto dipendente dal decorso del tempo. apertura della successione Se il titolo traslativo è valido, l'usucapione non è necessaria e non assume rilevanza. Se per qualsiasi ragione l'atto di trasferimento si rivelasse invalido - perché nullo o perché proveniente a non domino - l'acquisto deriverebbe per usucapione, in virtù del possesso continuato. apertura della successione Del resto, in tema di probatio diabolica si riconosce l'efficacia decisiva dell'acquisto a titolo originario, non revocandosi in dubbio che la proprietà viene dimostrata in modo definitivo quando risulta un possesso ventennale (ancorché iniziato in virtù di un atto traslativo).
Queste affermazioni potrebbero ingenerare confusione in ordine ai rapporti tra il possessore ed il proprietario e, quindi, alla rilevanza del comportamento del titolare del diritto. apertura della successione Dall'art. 948 comma 3 cod. civ., che statuisce la imprescrittibilità della proprietà, "salvi gli effetti della usucapione", si argomenta la rilevanza rispetto all'usucapione dell'atteggiamento del proprietario, che omette di esercitare l'azione di rivendica. apertura della successione Ma l'inerzia non equivale al consenso. L'usucapione, in quanto si fonda sul possesso uti dominus, configurato dall'intenzione di esercitare un diritto proprio sulla cosa, matura contro il proprietario, non con il suo consenso: pertanto, non si compie quando il possesso viene esercitato con la tolleranza del proprietario.apertura della successione
2.4 Per ciò che concerne la decorrenza, il principio fissato dall'art. 2935 cod. civ. e richiamato dall'art. 1165 dello stesso codice vale per ogni tipo di usucapione.
Per la usucapione decennale, in difetto di espressa statuizione simile a quella riguardante l'usucapione ventennale (art. 1166 comma 1 e 2 cod. civ.), si ammette la sospensione in presenza di una impossibilità legale.apertura della successione Sotto il codice del 1865, proprio con riferimento all'azione di riduzione, argomentando a contrario dall'art. 2121, si inferiva la sospensione fino al verificarsi della condizione, configurata dalla lesione della legittima riscontrabile soltanto al momento della apertura della successione. Per il codice vigente, la conferma si ricava dall'art. 2652 n. 8), comma 2, per cui se la trascrizione delle domande di riduzione (delle donazioni e delle disposizioni testamentarie) per lesione di legittima è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi, i quali hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base ad MOTIVI DELLA DECISIONE apertura della successione
un atto trascritto prima della trascrizione della domanda. Se prima della prescrizione dell'azione di riduzione, l'azione stessa può portare alla riduzione degli acquisti a titolo derivativo, non si rinvengono ragioni valide (anzitutto sul piano economico) per escludere lo stesso risultato rispetto agli acquisti a titolo originario.
Per quanto concerne l'usucapione ventennale, essa ha origine dal comportamento omissivo del de cuius, che lascia decorrere i termini. apertura della successione Nel caso di beni donati in vita, si fonda non sulla inerzia, ma sul consenso del dante causa: pertanto sostanzialmente non opera contro il de cuius, sibbene contro il legittimario, che non può interromperla se non dopo l'apertura della successione.apertura della successione Poiché la sussistenza della lesione della quota di legittima si può valutare soltanto al momento della apertura della successione, solo da questo momento puo esercitarsi l'azione di riduzione ed il relativo diritto puo farsi valere. Solo dall'apertura della successione, pertanto, incomincia a decorrere contro il legittimario il possesso ad usucapionem.apertura della successione
Alla luce delle considerazioni esposte e del collegato disposto degli artt. 2935, 1165 e 456 cod. civ. è coerente concludere che l'azione di riduzione raffigura una delle ipotesi previste dalla legge, nelle quali l'usucapione non decorre se non dal giorno in cui il diritto puo farsi valere.apertura della successione
2.6 L'asserto è suffragato dalla natura e dallo scopo della azione di riduzione.apertura della successione
La Suprema Corte afferma che l'azione del legittimario di riduzione delle donazioni ex art. 555 cod. civ. non può essere paralizzata dall'eccezione di usucapione del convenuto.apertura della successione La pretesa fatta valere dal legittimario pretermesso si configura come azione di natura personale, diretta a rivendicare non lo specifico bene posseduto dal beneficiario dell'atto di liberalità, ma a far valere sul valore del bene le proprie ragioni successorie: sicché l'eccezione avrebbe la funzione di ribadire l'esistenza del dominio, presupposta dalla domanda di riduzione (Cass., Sez. II, 19 ottobre 1993, n. 10333; Cass., Sez. II, 7 maggio 1987, n. 4230; per i precedenti: Cass., Sez. II, 6 marzo 1952, n. 606).
Non configurandosi come azione reale, in seguito all'esercizio dell'azione di riduzione i beni non passano senz'altro in capo al legittimario leso.apertura della successione
L'azione di riduzione spetta ai legittimari iure proprio e tende a far rientrare nella massa ereditaria i beni, dei quali il de cuius ha disposto oltre i limiti della disponibile, ovvero che in vita ha trasferito a titolo gratuito. Secondo l'art. 560 comma 2 cod. civ., avvenuta la riduzione, l'immobile si deve lasciare "nell'eredità".apertura della successione D'altra parte il legittimario non può vantare nessun diritto specifico sui beni oggetto della disposizione lesiva della riserva, perché il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura "pagando l'equivalente in danaro" (art. 563 comma 3 cod. civ.). Infine, se fosse vero che la proprietà dei beni eccedenti la disponibile appartenesse ipso iure al legittimario leso, non sarebbe possibile la rinunzia abdicativa all'azione di riduzione, che è vietata solo vivente il dante causa (art. 557 comma 2, 458 cod. civ.), ma non dopo la morte di costui.apertura della successione
L'azione di riduzione, dunque, come non mira a recuperare i beni usciti dal patrimonio del de cuius in quanto tali, non contesta il diritto di proprietà dei beneficiari, ne' la legittimità del titolo del loro diritto, che anzi presuppone; per contro, ha per obiettivo il ripristino di una situazione patrimoniale compatibile con i diritti dei riservatari, tramite il conseguimento del valore dei diritti suddetti.apertura della successione
In questo contesto, l'azione non può essere paralizzata dalla eccezione di usucapione ventennale per due ragioni: perché tale eccezione avrebbe la sola funzione di ribadire l'esistenza del dominio, che è il presupposto stesso dell'azione, e perché la domanda di riduzione non è diretta a rivendicare lo specifico bene uscito dal patrimonio del defunto e che si pretende usucapito, ma a far valere sul valore del bene le ragioni successorie spettanti al legittimario (ancora Cass., Sez. II, 19 ottobre 1993, n. 10333 cit.). 2.6 Appurato che l'azione di riduzione non può essere paralizzata dall'eccezione di usucapione sollevata dalle convenute, il ricorso va accolto per quanto di ragione.apertura della successione
La Corte, pertanto, deve cassare la sentenza impugnata e rinviare la causa alla Corte d'Appello, la quale deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità, attenendosi ai principi di diritto enunciati sopra.apertura della successione
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di ...., che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, 31 marzo 1995. apertura della successione
Testo della Massima
La delazione che segue l'apertura della successione, pur
rappresentandone un presupposto, non e' di per se' sola sufficiente
all'acquisto della qualita' di erede, perche' a tale effetto e'
necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante
"aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la
ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ.. Pertanto,
in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede
per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione
del principio generale contenuto nell'art. 2697 cod. civ., l'onere
di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualita' di
erede, qualita' che non puo' desumersi dalla mera chiamata
all'eredita', non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso,
ma consegue solo all'accettazione dell'eredita', espressa o tacita,
la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto
azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua
qualita' di erede.
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