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Qualifica di erede

Colui che accetta l'eredita' con beneficio d'inventario, e' erede a
tutti gli effetti con l'unica particolarita' che, ai sensi degli
artt. 484 e 490, secondo comma n. 2, cod. civ., tiene distinto il
proprio patrimonio da quello del defunto. Da cio' consegue che egli
sia soggetto passivo dell'I.n.v.i.m. quale acquirente a titolo
gratuito, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643.

ANNO/NUMERO 2001 16046


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. MARIO CICALA - Consigliere -
Dott. EUGENIO AMARI - Consigliere -
Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere -
Dott. ACHILLE MELONCELLI - rel. consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
UFF REGISTRO FERMO, in persona del Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
- ricorrente -
contro
MICHELANGELI ENRICO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 222/98 della Commissione tributaria regionale
di, ANCONA, depositata il 18/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/04/01 dal Consigliere Dott. Achille MELONCELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato CAPUTI IAMBRENGHI,
che si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1.1. Il Ministero delle finanze ricorre, contro il signor Enrico
Michelangeli nella qualita' di curatore e liquidatore dell'eredita'
beneficiata del signor Aldo Tortolini, per la cassazione della
sentenza della Commissione tributaria regionale di Ancona 4 novembre
1998, n. 222/3/98, depositata il 18 novembre 1998, con la quale viene
respinto l'appello dell'Ufficio del registro di Fermo avverso la
sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno 12
marzo 1997, n. 25/03/97, di accoglimento del ricorso del signor
Enrico Michelangeli contro il silenzio rifiuto di rimborso
dell'INVIM.
1.2. La sentenza della Commissione tributaria regionale di
Ancona fornisce questa descrizione dei fatti: l'11 gennaio 1991
l'Ufficio del registro di Fermo notifica l'avviso di liquidazione n.
10, Vol.80, art. 83/23 al signor Enrico Manrico Michelangeli, nella
sua qualita' di liquidatore dell'eredita' del signor Aldo Tortolini,
deceduto il 24 maggio 1981, accettata con beneficio di inventario
dagli eredi, con il quale si richiedeva il pagamento della somma di
lire 76.368.000 per imposta di trascrizione, catasto, INVIM, con
soprattasse ed interessi; l'avviso veniva notificato anche agli
credi; il liquidatore provvedeva al pagamento della somma richiesta,
previa autorizzazione del Pretore di sant'Elpidio a mare, con due
versamenti distinti del 21 gennaio 1991 e del 12 marzo 1991;
successivamente, con istanza del 18 gennaio 1993, chiedeva il
rimborso di lire 16.162.000, corrisposte per INVIM, e dei relativi
soprattasse ed interessi; in seguito al silenzio rifiuto
dell'amministrazione, il 3 agosto 1993 presentava ricorso alla
Commissione tributaria di primo grado di Fermo, sostenendo la non
debenza dell'INVIM pagata in mancanza di espressa disposizione, e
chiedendo conseguentemente che fosse ordinato il rimborso; la
Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno accoglieva il
ricorso, ritenendo, nel caso di specie, non dovuta l'INVIM in
mancanza di una precisa norma legislativa al riguardo.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di
Ancona e' cosi' motivata: l'unico motivo di appello dell'Ufficio e'
l'affermazione che la legge istitutiva dell'INVIM ha detto e previsto
come e quando l'imposta non e' dovuta e quando invece e' dovuta in
misura ridotta e che, contrariamente al tributo successorio, la legge
che disciplina l'INVIM non prevede alcuna deduzione dal valore degli
immobili del passivo successorio, al pari di quanto stabilito per le
imposte ipotecarie e catastali; ma, al riguardo, si osserva che
l'art. 4 DPR 26 ottobre 1972, n. 643, stabilisce espressamente che
l'imposta e' dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente
a titolo gratuito o per usucapione; nel caso di accettazione di
eredita' con beneficio di inventario nessun acquisto si verifica a
pieno titolo prima dell'estinzione delle passivita' sia in base alla
liquidazione semplice durante l'attivita' di gestione sia con la
liquidazione concorsuale, tanto che l'accettante con beneficio di
inventario non puo' disporre dei beni se non dietro espressa
autorizzazione del magistrato; l'accettante con beneficio di
inventario, in caso diverso dalla liquidazione concorsuale,
amministra soltanto il patrimonio anche negli interessi dei creditori
del de cuius, ai quali deve rendere conto; ne consegue che
l'eventuale INVIM e' dovuta sugli immobili realmente acquisiti dopo
la liquidazione delle passivita'; tale interpretazione si desume
anche dalla risoluzione ministeriale citata dall'Ufficio del registro
appellante, laddove la stessa afferma che le imposte ipotecarie di
trascrizione e catastali, sia principali sia complementari, sono
comunque dovute perche' il loro presupposto si verifica per il mero
fatto della trascrizione della denuncia di successione, quali che
siano i destinatari finali dei cespiti; in altri termini tali imposte
sono dovute perche', anche in caso di accettazione con beneficio di
inventario, la trascrizione dev'essere comunque eseguita e, quindi,
trattasi di un obbligo dell'accettante, che conseguentemente ne
assume tutti gli oneri dovuti; lo stesso Ministero delle finanze,
peraltro, nella sua ricostruzione, nel richiamare l'attenzione
dell'Ufficio sulla debenza di tali imposte, lo stesso non ha fatto
per l'INVIM, evidentemente perche' non ha ritenuto di considerare sic
simpliciter acquirente ai sensi dell'art. 4 DPR 26 ottobre 1972, n.
643, l'erede accettante con beneficio di inventario; ne' vale quanto
sostenuto dall'Ufficio con la sua affermazione che la legge
sull'INVIM non prevede alcuna esenzione al riguardo e che la stessa
ha detto e previsto come e quando l'imposta non e' dovuta e quando,
invece, e' dovuta in misura ridotta, perche' e' proprio l'art. 4
precitato che espressamente stabilisce che debitori dell'imposta sono
gli acquirenti a titolo gratuito ed e' indiscutibile che gli
accettanti con beneficio d'inventario non possono considerarsi tali
fino a quando l'accettazione e' subordinata all'inventario dei beni;
anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione risulta
stabilito che l'erede beneficiario e' tenuto a pagare l'imposta
soltanto con le attivita' a lui pervenute in base a quanto previsto
dall'art. 490, n. 2, cc, principio che, se vale per l'imposta di
successione, non puo' non valere per l'INVIM; dallo stato di
graduazione risulta che tutti i beni caduti in successione sono
rimasti assorbiti per il pagamento delle passivita' e, pertanto, gli
credi non possono essere considerati acquirenti ai sensi dell'art. 4
DPR 26 ottobre 1972, n. 643.
2.1. Il Ministero delle finanze presenta ricorso per la
cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di
Ancona 4 novembre 1998, n. 222/3/98, denunciando la violazione e la
falsa applicazione degli art. 470, 484, 490 e seguenti ce, e degli
art. 2 e 4 DPR 26 ottobre 1972, n. 643, e degli art. 5 e 46 DPR 26
ottobre 1972, n. 637, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc.
2.2. Il ricorrente conclude per l'accoglimento del ricorso e per
l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguenziale
provvedimento in ordine alle spese.
Motivi della decisione
1.1. Nel suo ricorso il Ministero delle finanze adduce come
unico motivo la violazione e la falsa applicazione degli art. 470,
484, 490 e seguenti cc, e degli art. 2 e 4 DPR 26 ottobre 1972, n.
643, e degli art. 5 e 46 DPR 26 ottobre 1972, n. 637, in relazione
all'art. 360, n. 3, cpc. Il ricorrente sostiene che la Commissione
tributaria regionale avrebbe errato nel ritenere che non sia erede
colui che accetta le eredita' con beneficio di inventario e che non
sia, quindi, soggetto passivo dell'INVIM.
1.2. Il motivo e' fondato.
In primo luogo, non e' conforme agli art. 470 e 490 cc
sostenere, come fa la Commissione tributaria regionale, che nel caso
di accettazione di eredita' con beneficio di inventario non si
verifica alcun acquisto a pieno titolo prima della estinzione delle
passivita' e prima che sia compiuta la liquidazione dei beni
ereditari. Infatti, in base alle citate disposizioni del codice
civile, colui che accetta con beneficio di inventario e' erede, come
chiaramente statuisce l'art. 490.1 cc, con l'unica rilevante
differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice (art. 470.1
cc), che il patrimonio del defunto e' tenuto distinto da quello
dell'erede (art. 490.1 cc), e che si producono gli effetti
conseguenti indicati dall'art. 490.2 cc.
Dall'erronea premessa la Commissione tributaria regionale trae,
poi, l'altrettanto erronea conclusione che l'eventuale INVIM sia
dovuta, da colui che ha accettato con beneficio d'inventario, sugli
immobili realmente acquisiti dopo la liquidazione delle passivita'.
In senso contrario si deve considerare, per un verso, che, secondo
l'art. 2 DPR 26 ottobre 1972, n. 643, l'INVIM si applica all'atto
dell'acquisto a titolo gratuito, anche a causa di morte, e che, in
base all'art. 46.2 DPR 26 ottobre 1972, n. 637, l'erede che ha
accettato l'eredita' con beneficio di inventario risponde
dell'imposta nei limiti previsti dall'art. 490 cc.
In sintesi, il chiamato all'eredita' che abbia accettato con
beneficio d'inventario e' soggetto passivo dell'INVIM, perche' e' un
acquirente a titolo gratuito ex art. 4 DPR 26 ottobre 1972, n. 643;
in virtu' degli art. 484 e 490.2, n. 2, cc, egli tiene distinto il
patrimonio del defunto dal proprio, ma risponde dell'imposta nei
limiti dei valori ereditati.
2. Il ricorso del Ministero delle finanze deve, pertanto, essere
accolto. Inoltre, poiche' per la risoluzione della controversia non
sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, essa viene decisa nel
merito ai sensi dell'art. 384.1 cpc.
3. Le spese relative al giudizio di cassazione seguono la
soccombenza e sono poste a carico del ricorrente nella misura
indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglieva il ricorso e, decidendo la causa nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo. Condanna il contribuente al
pagamento delle spese per grado di legittimita' per lire 2.250.000,
di cui lire 2.000.000 per onorari.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 aprile
2001.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2001
 
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