La "petitio hereditatis" ha natura di azione reale, volta a conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possegga,petizione di eredità vantando un titolo successorio che non gli compete, ovvero senza alcun titolo, e presuppone l'accertamento della sola qualita' ereditaria dell'attore o di diritti che a costui spettano "iure hereditatis", qualora siano contestati dalla controparte; la"petitio hereditatis", pertanto, si differenzia dalla "rei petizione di eredità vindicatio" malgrado l'affinita' del "petitum", in quanto si fonda
sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota petizione di eredità parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio che, mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprieta' dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella petizione di eredita' puo'petizione di eredità invece limitarsi a provare la propria qualita' di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario.