I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa
ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai
coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano
all'epoca dell'apertura della successione e non gia' al momento
della divisione, perche' detti prelevamenti, pur costituendo una
delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le
operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della
collazione, il prevalente scopo di assicurare la parita' di
trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari.
ANNO/NUMERO: 2000 03235
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N E
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Rel. Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LAUDANI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAMILLO
SERAFINI 71-73, presso lo studio dell'avvocato CARNEVALI, difeso
dall'avvocato CARUSO GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LAUDANI MARIA, LAUDANI VENERA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA
MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell'avvocato CALCIOLI
FILIPPO, che li difende unitamente all'avvocato FLORENO GIROLAMO,
giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonchè contro
DE LUCA GIUSEPPA, LAUDANI AGOSTINO;
- intimati -
avverso le sentenze n. 38/94 non definitiva e n. 442/97 della Corte
d'Appello di CATANIA, depositate il 25/01/94 ed il 28/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/10/99 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito l'Avvocato Giovanni CARUSO difensore del ricorrente che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Filippo CALCIOLI difensore del resistente che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso -
(rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Successivamente alla morte dei propri genitori, avvenuta per la
madre Apa Rosa il 14.3.69 e per il padre Laudani Agostini il 7.3.75,
Laudani Maria, con citazione 23 - 24 marzo 1978 conveniva davanti al
Tribunale di Catania i fratelli Venera, Salvatore e Barbaro Laudani
chiedendo lo scioglimento della comunione delle eredita' materna e
paterna, previa collazione dei beni mobili e immobili ricevuti da
ciascuno in donazione dai genitori.
Stante la diversa quantita' dei beni pervenuti in dotazione ai figli
maschi rispetto alle femmine, l'attrice rivendicava il diritto di
prelevare in ciascuna eredita' una quantita' di immobili sufficiente
a ripianare la diversita' di trattamento a meno che i coeredi maschi
avessero preferito restituire in natura alle masse ereditarie i
cespiti ricevuti in donazione, anziche' effettuarne l'imputazione
del valore.
Mentre Barbaro Laudani dichiarava di trattenere la donazione
imputandone il valore e Venera Laudani aderiva sostanzialmente alla
domanda della sorella, Salvatore Laudani, tardivamente costituitosi,
muoveva dei rilievi alle stime fatte dal C.T.U. sui fondi rustici,
sui fondi urbani e sui beni mobili eretti in dote dai genitori alle
sorelle, riservandosi all'esito di nuove stime (che richiedeva) il
diritto di rinunciare eventualmente alla collazione per imputazione.
Con sentenza 17 luglio 1990 il Tribunale di Catania dichiarava
aperta la successione ad Apa Rosa e Laudani Agostino, affermava che
tutti i coeredi erano tenuti alla collazione di quanto singolarmente
ricevuto a titolo di donazione, detratte le migliorie; che la
collazione degli immobili andava effettuata per imputazione del
valore dei cespiti al tempo dell'apertura della successione; che le
coeredi femmine, avendo ricevuto con le liberalita' un trattamento
deteriore, erano ammesse a prelevare da ciascuna eredita' immobili
fino a raggiungere il valore delle donazioni ricevute dai fratelli.
Disponeva, quindi, che la divisione procedesse limitatamente al
cespite residuo.
Su impugnazione di Salvatore Laudani, la Corte di Appello di
Catania, con sentenza non definitiva del 25.1.1994, confermava
sostanzialmente la pronuncia del tribunale, variando pero' alcuni
beni nella formazione delle quote per il soddisfacimento dei diritti
di Laudani Maria e Venera, sfavorita nelle donazioni, beni che cosi'
avevano il diritto di prelevare in natura sia dall'eredita' materna
che da quella paterna. Con separata ordinanza si davano disposizioni
per la prosecuzione del giudizio, ai fini del procedimento
divisionale vero e proprio, ormai limitato al solo fondo LISI
(esteso Ha 1.00.80), compendio della eredità Laudani Agostino.
Affermava la corte, quanto alla scelta della collazione per
imputazione, che essa poteva essere ritenuta in base al contegno
tenuto ed alle espressioni usate da parte di Salvatore Laudani che,
nel sollecitare la rideterminazione dei valori di alcuni cespiti,
aveva espressamente dichiarato di riservarsi all'esito di nuove
stime il diritto di rinunciare eventualmente alla collazione per
imputazione, rinuncia che non fu piu' manifestata fino al termine
del giudizio di primo grado.
Quanto all'assunto degli appellanti mirante a trattenere le
donazioni per le parti incidenti sulla disponibile e configurante,
quindi, l'obbligo di collazione solo per le donazioni incidenti
sulla legittima, affermava la corte che la tesi anzidetta non solo
era in contrasto con il principio che le donazioni, salva dispensa,
si intendono fatte in conto di anticipata successione, e la
successione, ancorche' riguardi legittimari, di per se' comprende
sia la quota di riserva che la disponibile; ma l'avere nella specie
i donanti inserito in tutte le donazioni la clausola esternante la
loro volonta' di effettuare le attribuzioni in conto di legittima e
per l'eventuale eccedenza in conto della disponibile, rendeva
evidente che i donanti stessi non avevano avuto alcuna intenzione di
escludere dalla disponibile le discendenti femmine.
Affermava ancora la Corte che i miglioramenti e le addizioni non
erano stati considerati nella valutazione dei beni redatti come non
lo era stata l'attitudine edificatoria di uno dei fondi, acquisita
in epoca successiva all'apertura della successione, dal momento che
l'esigenza di ragguagliare ad un unico parametro valutativo i beni
oggetto di prelevamento e quelli oggetto di collocazione per
imputazione, comportava l'individuazione del loro valore al momento
dell'apertura della successione, dovendosi valutare come stima al
momento della divisione solo quei beni che sarebbero residuati dalla
procedura dei prelievi.
Avverso tale sentenza Salvatore Laudani proponeva riserva di gravame
alla prima udienza dopo la sua pubblicazione ma con atto
d'impugnazione notificato il 17 - 18.5.95 ricorreva subito in
cassazione proponendo tre motivi di gravame.
Resistono con controricorso Maria e Venera Laudani rilevando
l'inammissibilità del ricorso.
Il procuratore generale concludeva chiedendo che il ricorso fosse
dichiarato inammissibile.
Con sentenza dep. il 3.01.1997 questa Corte ha dichiarato
inammissibile il ricorso, data la riserva di gravame e, comunque, la
sua tardività.
Il 19 maggio 97 (dep. il 28.06.97) e' intervenuta la sentenza
definitiva con cui la Corte Catanese ha disposto la divisione come
per legge del predetto fondo LISI, delegando un notaio per
l'estrazione a sorte dei quattro lotti tra i quattro coeredi.
Avverso le due sentenze di appello, definitiva e non definitiva,
ricorre nuovamente per cassazione Laudani Salvatore nei confronti
degli altri coeredi, con atto fondato su tre motivi d'impugnazione.
Resistono con controricorso Laudani Maria e Venera.
Nessuna attivita' difensiva da parte di De Luca Giuseppa e Laudani
Agostino, quali eredi di Barbaro Laudani.
Sia il ricorrente che le resistenti hanno depositato memoria ex art.
378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata, e rigettata, l'eccezione di
inammissibilita' del ricorso avverso la sentenza non definitiva,
opposta dalle resistenti.
La sentenza (dep. il 25.01.94) della Corte catanese è, invero,
"expressis verbis" dichiarata non definitiva; non ha pronunciato
sulle spese giudiziali ed ha previsto la prosecuzione del giudizio
per operazioni divisionali che - aggiungasi - sono in stretta
relazione al tema proprio del giudizio (divisione ereditaria; cfr.
Cass. 24.XI.1993 n. 11587; 13.01.1995 n. 372; 2.05.1991 n. 4778).
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa
applicazione degli artt. 746 co. 1°, 1183 co. 2°, 1362 co 1°, 2227 e
2729 c. civ., nonche' la motivazione contraddittoria sullo stesso
punto, il ricorrente sostiene - dopo aver proposto una rilettura dei
suoi comportamenti processuali in I grado - che male la Corte
territoriale, traendo spunto da una sua poco felice "dizione" di
riserva, aveva, a mezzo "presunzioni e ragionamenti tutt'altro che
ineccepibili", ritenuta come operata "per facta concludiandia" la
scelta - da parte sua - di cui all'art. 746 c. civ., nel senso della
collazione per imputazione. Solo con l'atto di appello - invece -
esso deducente dichiaro' di scegliere la collazione in natura, cosi'
operando expressis verbis la scelta che gli competeva.
Il motivo non può essere accolto.
La interpretazione e valutazione dei comportamenti processuali delle
parti compete esclusivamente al giudice del merito, che ne qualifica
le rispettive domande (cfr. Cass. 6687/98; 2153/98).
Non può, il ricorrente, riproporre in questa sede un riesame di tali
comportamenti al fine di trarne diversi, e per lui più favorevoli,
apprezzamenti (ex plurimis Cass. 916/99 Sez. lav.9384/95; 2700/97).
Dal punto di vista della coerenza logica, invece, la sentenza
impugnata e' ineccepibile, quanto puntuale e dettagliata nella
descrizione della condotta processuale del Laudani (Salvatore).
Questi invero non solo fece inequivoca acquiescenza in fatto alle
modalita' operative della stima, che presupponevano la collazione
per imputazione (e la s.i. elenca le sue posizioni, persino all'atto
della conclusionale di I grado: pag. 16 ibid), ma tale atteggiamento
avvaloro' con la, peraltro inammissibile, riserva di retrocedere in
tempo successivo da tale scelta.
Nessuna contraddizione intrinseca alla sentenza impugnata, pertanto,
mentre quelle denunciate dal ricorrente sono correlative alla sua
personale interpretazione degli atti giudiziali, interpretazione
che, inammissibilmente, ritiene di poter sovrapporre a quella della
Corte di merito in questa sede di legittimità.
Con il secondo motivo, ancorato al vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c.
in relazione agli artt. 556 e 737 c. civ. ed a quello ex art. 360 n.
5 c.p.c. sugli stessi punti, Laudani Salvatore deduce che la
clausola delle donazioni circa "l'eccedenza da imputarsi sulla quota
disponibile" - contrariamente a quanto ritenuto nella s.i. - ben
indicava la volonta' del disponente di agevolare il donatario con la
dispensa della collazione.
Anche questo motivo giudica questa Corte infondato.
Se la clausola con cui il donante stabilisce che l'attribuzione è
fatta in conto di legittima e, per l'eventuale eccedenza, in conto
della disponibile, cio' non implica dispensa della collazione, se
vero che a questa sono sottoposti tutti i beni donati, sia quelli
della disponibile che della legittima (cfr. Cass. n. 726/79;
275/84).
Vero e' che tale imputazione del donante non interferisce nei
rapporti tra coeredi, ma solo sul limite che la quota di legittima
rappresenta per il potere di disposizione del de cuius (cfr. Cass.
27.01.1995 n. 989).
Con il terzo motivo di ricorso, infine, si denuncia violazione e
falsa applicazione dell'art. 725 c.p.c., e tanto perche' le
valutazioni dei beni date con riferimento all'epoca dell'apertura
delle successioni avevano creato disparita' di trattamento tra gli
eredi rispetto ai valori attuali degli stessi beni, ne' era
obbligatorio seguire il criterio dei prelevamenti in natura.
Con un'altra censura dello stesso motivo il ricorrente deduce che il
bene oggetto di collazione, che lo riguardava, andava valutato con
la considerazione di tutte le migliorie apportate, non limitate cioè
a due terzi.
Anche questo motivo non può essere accolto.
Mentre non sono ammissibili in questa sede censure relative a scelte
e valutazioni prettamente di merito (quali la stima dei singoli
beni), e' certo che anche la valutazione ex art. 725 co. 2° c. civ.
e' questione fattuale (e, peraltro, non sembra che sia stata agitata
in appello).
Se vi sono stati beni su cui i prelevamenti si sono potuti
effettuare con i criteri (pari natura e qualità) indicati da tale
disposizione di legge, e' segno che tanto "e' stato possibile", ed a
nulla rileva il diverso valore venale all'atto della divisione,
essendo rilevante quello all'atto della apertura della successione
(cfr. sent. n. 2630 del 1990 di questa Corte).
Sulla questione della imputazione dei miglioramenti sul bene in
collazione, la Corte territoriale ha dato congrua e logica
motivazione (v. pag. 21 - 24 s.i.); il ricorrente ne prescinde e
apoditticamente assume che gli competeva l'accredito delle intere
migliorie (pur avendo avuto il possesso pieno solo di due terzi del
bene donatogli).
Ne consegue la genericità e inammissibilità della censura.
In definitiva il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi, anche per la natura della causa, per
compensare tra le parti anche le spese del presente giudizio (art.
92 co. 2° C.P.C.).
P.Q.M.
LA Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese tra le
parti.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 1999.
Depositato in cancelleria il 18 marzo 2000.
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