L'art. 460 cod. civ. dispone che i chiamati all'eredita' possono, in
quanto tali, esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni
ereditari senza bisogno di materiale apprensione degli stessi,
obbedendo all'esigenza che, pur nel periodo tra la delazione e
l'accettazione, l'eredita' non sia lasciata indifesa contro gli
spogli e le turbative; conseguentemente, in applicazione di detto
principio, possono anche proseguire un giudizio possessorio iniziato
dal proprio dante causa.
ANNO/NUMERO 2002 4991
REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 18840/1999
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SORBARA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TANGORRA 9,
presso lo studio dell'avvocato ANTONINO MARAZZITA, che la difende
unitamente all'avvocato DOMENICO ALVARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LONGO GIORGIO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 21851/99 proposto da:
LONGO GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 6,
presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI ACQUARELLI, difeso dagli
avvocati ANNUNZIATO SANTORO, FRANCESCO SOFIA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SORBARA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TANGORRA 8,
presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MARAZZITA, che la difende
unitamente all'avvocato DOMENICO ALVARO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 71/99 del Tribunale di PALMI, depositata il
04/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/12/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,
l'inammissibilita' del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 10.2.1994 Maria Stella Belcastro adiva il
Pretore di Palmi sezione distaccata di Cinquefondi, chiedendo che
venisse ordinato il ripristino dello status quo ante alla costruzione
realizzata da Giorgio Longo ovvero in subordine, che venisse ordinato
al resistente di arretrare il suo fabbricato "nel rispetto delle
norme in tema di distanze tra costruzioni".
Esponeva la ricorrente:
possedeva un fabbricato sito in Giffone, Vico Piazza Vittorio Veneto;
sul terreno antistante tale fabbricato Giorgio Longo aveva intrapreso
la costruzione di un fabbricato irregolare per la violazione delle
norme previste dallo strumento urbanistico vigente nel Comune di
Giffone in tema di distanze tra le costruzioni.
Si costituiva in giudizio Giorgio Longo contestando che la ricorrente
fosse nel possesso dell'immobile e la genericita' del ricorso, e
deducendo altresi' la regolarita' della costruzione dallo stesso
realizzata.
Con l'ordinanza depositata il 3.5.1997, il Giudice di prime cure,
aderendo alla tesi monofasica del giudizio possessorio, rigettava il
ricorso sul presupposto dell'esistenza tra le dite costruzioni di una
pubblica via, Vico Piazza Vittorio Veneto, e condannava la ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale ordinanza la ricorrente proponeva reclamo che pero',
veniva dichiarato inammissibile con l'ordinanza dell'11.8.1997 in
quanto proposto oltre la scadenza (del termine perentorio previsto
dall'art. 669 terdecies cpc.
Avverso tale ordinanza collegiale la ricorrente proponeva nuovamente
reclamo, dichiarato inammissibile con l'ordinanza dell'11.12.1997.
Con atto di appello notificato il 30.4.1998 Maria Sorbara, quale
successore legittimo di Maria Stella Belcastro, proponeva gravame
avverso l'originaria ordinanza pretorile deducendo che erroneamente
il Pretore aveva qualificato come pubblico lo spazio esistente tra le
due costruzioni. Sulla base di tale motivo l'appellante chiedeva la
revoca dell'ordinanza impugnata e la contestuale emissione dei
provvedimenti cautelari chiesti con il ricorso introduttivo di primo
grado, In particolare, l'appellante chiedeva che venisse ordinata la
demolizione del fabbricato di proprieta' del Longo ed il suo
conseguente arretramento rispetto al fabbricato ed al suolo libero
posseduti dall'appellante secondo quanto previsto dalla legge e dallo
strumento urbanistico del Comune di Giffone.
Si costituiva in giudizio l'appellato deducendo la inammissibilita'
dell'appello sia perche' il potere di impugnazione era stato
consumato con la proposizione del reclamo, sia perche' l'appellante
agiva quale successore e non quale crede di Maria Stella Belcastro e,
dunque, "salva dimostrazione di tale assunto", quale mera chiamata
all'eredita'.
Nel merito, l'appellato contestava la fondatezza del gravame,
Con sentenza in data 21.1/4.2.99, il Tribunale di Palmi rigettava
l'impugnazione e regolava le spese, osservando, quanto al profilo
afferente all'eccezione di inammissibilita' dell'appello a seguito
dell'avvenuta consumazione del potere di impugnazione da parte della
ricorrente, che la questione non aveva pregio.
L'ordinanza impugnata infatti, aveva in realta' natura di sentenza
dal momento che non fissava l'udienza per la trattazione della causa
di merito, conteneva una decisione sul merito della controversia
introdotta dalla ricorrente, nonche' la regolamentazione delle spese
processuali. Alla luce di tale natura decisoria, doveva dunque
riconoscersi l'idoneita' del provvedimento gravato ad acquisire la
stabilita' proprio del giudicato. Tale qualificazione emergeva gia'
dall'ordinanza collegiale dell'11.8.1997 laddove il Tribunale si pose
il problema della normativa in materia di impugnazione e in
particolare, degli artt. 285 e 327 cpc. Cosi' qualificata l'ordinanza
gravata. era dunque evidente che la stessa poteva essere impugnata
solo con l'appello e non con il reclamo, strumento di impugnazione
espressamente previsto per i provvedimenti cautelari di per se'
idonei ad acquisire la stabilita' propria del giudicato.
Andava invece accolta l'eccezione relativa al difetto di
legittimazione attiva dell'appellante la quale non aveva prodotto
alcun documento o altro elemento di prova al fine di dimostrare la
sua qualita' di erede di Maria Stella Belcastro Trattandosi infatti
di un requisito positivo dell'azione, l'onere della prova gravava
esclusivamente sull'appellante la quale avrebbe dovuto dimostrare la
sua qualita' di erede dell'originarla ricorrente. Non poteva inoltre,
accogliersi l'istanza di rimessione sul ruolo formulata
dall'appellante per la produzione della denuncia di successione di
Maria Stella Belcastro in quanto tale istanza era stata formulata
solo nella memoria di replica per cui la stessa non poteva essere
presa in nessuna considerazione avendo le memorie di replica la sola
finalita' di consentire alla parte di controdedurre alle
argomentazioni avversarie.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, basato su
tre motivi Maria Sorbara, resiste con controricorso Giorgio Longo che
ha proposto altresi' appello incidentale basato su di un solo motivo.
Motivi della decisione
I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la
medesima sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell'art. 335 cpc.
Il ricorso incidentale e' inammissibile, per vero, la procura
speciale e' stata rilasciata in calce alla copia notificata del
ricorso principale e tanto non consente de verificare l'anteriorita'
del rilascio della procura stessa rispetto alla proposizione del
ricorso (v. Cass.8.7.1995, n.n. 7544; n. 2815 del 1995).
I primi due motivi del ricorso principale (violazione e/o falsa
applicazione degli art 100 e 110 cpc in relazione all'art. 485 c.c.
e/o 476 stesso codice; violazione e falsa applicazione dell'art. 110
cpc in relazione all'art. 460 c.c.) investono la decisione impugnata
nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva
della Sorbara, la quale non aveva provato la sua qualita' di erede di
Maria Stella Belcastro.
Sotto duplice profilo la ricorrente lamenta la violazione delle sue
ragioni: l'accettazione tacita dell'eredita' e la disposizione
dell'art. 460 c.c., deducendo sotto il primo profilo, una serie di
atti e comportamenti, acquisiti al processo, che dimostravano
l'assunto e, sotto il secondo, la disposizione richiamata, secondo
cui il chiamato all'eredita' puo' esercitare le azioni possessorie a
tutela dei beni ereditari senza bisogno di materiale apprensione.
Non e in discussione nella specie la qualita' di figlia di Maria
Stella Belcastro in capo a Maria Sorbara; cio' posto, non e' neppure
in dubbio che la odierna ricorrente fosse chiamata all'eredita'.
Cio' posto va ricordato come sia stato ritenuto (v. Cass. 1.3.1990,
n. 1566) che ai figli della parte defunta va riconosciuta la
legittimazione alla prosecuzione del processo, ex art. 110 cpc, sulla
base della prova del rapporto di filiazione, comportando questo, di
per se', l'attribuzione della qualita' di credi necessari e, cioe' di
successori a titolo universale (v. anche Cass 6.3.1080, n. 1501).
Ma nella specie si verte in materia di giudizio possessorio, per cui
opera altresi' la disposizione di cui all'art. 460 c.c., gia'
ricordata, in forza della quale i chiamati all'eredita' possono, in
quanto tali, esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni
ereditari senza bisogno di materiale apprensione, obbedendo
all'esigenza che, pur nel periodo tra delazione e accettazione.
l'eredita' non abbia ad essere lasciata indifesa contro spogli o
turbative (v. Cass 30.10.1992, n. 11832).
E' appena il caso di rilevare che tale principio puo' essere
pacificamente applicato anche nel caso, come l'attuale, in cui il
procedimento possessorio era stato instaurato dalla proprietaria o
comunque da colei che possedeva il fondo oggetto di turbativa, e
proseguito, mediante l'appello della figlia chiamata all'eredita'.
Ne consegue che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dei
principi normativi e giurisprudenziali surriferiti ed e' carente
altresi' laddove non esamina i pur prospettati profili afferenti alla
dedotta accettazione tacita dell'eredita'.
Il terzo motivo di ricorso (omessa motivazione e omesso esame delle
prove documentali ritualmente prodotte dalla ricorrente in relazione
alla sua legittimazione attiva) alla luce delle considerazioni svolte
sin qui, deve ritenersi assorbito.
In definitiva, vanno accolti, per quanto di ragione, il primo ed il
secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; conseguentemente,
l'impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte di
appello di Reggio Calabria che decidera' uniformandosi ai principi
enunciati e provvedera' anche sulle spese relative al presente
procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso
incidentale; accoglie, per quanto di ragione, il primo ed il secondo
motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il terzo. Cassa e
rinvia, anche per le spese, alla Corte eli appello di Reggio
Calabria.
Cosi' deciso in Roma, il 18 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile
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