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Liquidazione dell'eredità

I reclami contro lo stato di graduazione previsti dall'art. 501 cod.
civ., correttamente instaurati davanti al pretore quale giudice
competente per valore al momento della introduzione della domanda ai
sensi del previgente art. 778 cod. proc. civ., sono in ogni caso
definiti dal tribunale secondo la disciplina transitoria dettata
dall'art. 132 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che, appunto,
devolve a tale organo la competenza in ordine ai procedimenti
pendenti davanti al pretore alla data di efficacia dello stesso
D.Lgs., essendo da escludere che tra le "disposizioni introdotte dal
medesimo decreto", applicabili dal tribunale ai sensi del citato
art. 132 (e della lett. b dell'art. 135), rientri l'art. 114, che ha
modificato l'art. 778 cod. proc. civ. attribuendo, ora, "al giudice
competente per valore del luogo dell'aperta successione" - e quindi
ripartendo tra giudice di pace e tribunale - la competenza sui
reclami contro lo stato di graduazione.


ANNO/NUMERO 2002 2002


REPUBBLICA ITALIANA Ud. 25/20/01
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 7037/01
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
FAVERIO LIDIA VED. NAZZARRI, NAZZARRI SILVIA, NAZZARRI ROSSANA,
elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo
STUDIO STAFFA, FRANCESCO MASSA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SNAM SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante Ing.
Luciano SGUBINI, elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.RE DELLE
NAVI30, presso lo studio dell'avvocato ORESTE FASANO, che lo difende
unitamente all'avvocato MARIO PALMISANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè
contro
CRED EMILIANO SPA, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio
dell'avvocato ENRICO BUGLIELLI, difeso dall'avvocato ENRICO
D'ALBERTIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè
contro
BANCA INTESA SPA già (CASSA RISP. PROV. LOMBARDE SPA), elettivamente
domiciliato in ROMA VIA VALGARDENA 35, presso lo studio
dell'avvocato DOMENICO GUIDI, che lo difende unitamente all'avvocato
CARLO GREPPI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè
contro
BANCA ROMA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELL'UMILTA'
43, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO MAESTRI, difeso dagli
avvocati ANTONIO LEONINI, FERNANDO LEONINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè
contro
BNL SPA;
- intimata -
avverso l'ordinanza del Tribunale di GENOVA, depositata il 24/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il
25/10/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale
Dott. Federico SORRENTINO che chiede che la Corte di Cassazione, in
camera di consiglio, rigettata l'istanza di regolamento di
competenza, dichiari la competenza del Tribunale di Genova, con le
conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15-17 marzo 2001 Faverio Lidia, vedova
Nazzarri, Nazzarri Silvia e Nazzarri Rossana hanno proposto istanza
di regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza - si
sostiene avente contenuto di sentenza affermativa di competenza - in
data 30 dicembre 2000 del giudice unico del tribunale di Genova,
depositata in data 24 gennaio 2001, comunicata al difensore delle
ricorrenti in data 16 febbraio 2001, in una controversia relativa a
reclamo contro lo stato di graduazione.
Le ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza suddetta e
l'affermazione della competenza per materia e valore del giudice di
pace di Recco.
A fondamento del ricorso le istanti hanno dedotto la violazione e la
falsa applicazione degli articoli 5 e 778 cod. proc. civ., 114, 135
del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. in
relazione alle precisate conclusioni del 9 dicembre 1999 concernenti
la richiesta dichiarazione di competenza del giudice di pace di
Recco (e non, come in un primo tempo dedotto, del pretore di Recco),
essendo Camogli il luogo dell'aperta successione e l'attivo
ereditario inventariato dal notaio pari a lire 1.223.143.
La SNAM s.p.a., il Credito Emiliano s.p.a., la Banca Intesa (già
Cariplo) s.p.a. e la Banca di Roma hanno presentato memorie ai sensi
dell'articolo 47, ultimo comma, cod. proc. civ., concludendo per
l'inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso. Non si è
costituita la B.N.L. s.p.a. Il P.G. nelle sue richieste scritte, ha
concluso per il rigetto dell'istanza con declaratoria di competenza
del Tribunale di Genova.
Le ricorrenti, la Banca di Roma s.p.a. e la Banca Intesa hanno
depositato ulteriori memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)- Le eccezioni di inammissibilità dell'istanza di regolamento,
sollevate sotto vari profili, appaiono infondate:
a) in primo luogo la suddetta istanza deve ritenersi notificata
tempestivamente a tutte le parti, dato che l'ordinanza impugnata è
stata comunicata alle ricorrenti in data 16 febbraio 2001 (e non il
12 febbraio 2001, come dedotto dal Credito Emiliano);
b) in secondo luogo il presente regolamento di competenza non può
ritenersi tardivo per essere stato preceduto nel febbraio 2000 da un
provvedimento di assegnazione della causa da parte del Presidente
del tribunale alla sezione fallimentare del tribunale di Genova
(secondo quanto dedotto dalla Banca di Roma), poiché tale
provvedimento presidenziale era privo di contenuto decisorio, anche
implicito, sulla competenza;
c) in terzo luogo l'impugnata ordinanza del tribunale di Genova ha
natura di sentenza affermativa della competenza del medesimo, tenuto
conto che la questione posta dalle ricorrenti in sede di
precisazione delle conclusioni era idonea a determinare la traslatio
iudicii (essendo stato indicato come competente il giudice di pace
di Recco) e che il tribunale si è pronunciato sulla questione
relativa alla competenza per valore (giudicandola "non più
rilevante").
2)- Per l'individuazione del giudice competente occorre premettere
quanto segue:
a) la controversia avanti al tribunale di Genova ha per oggetto più
reclami avverso lo stato di graduazione ai sensi dell'articolo 778
cod. proc. civ.; in tale controversia le eredi Faverio Lidia e le
altre ebbero ad eccepire tempestivamente l'incompetenza del
tribunale adito in favore del pretore di Recco e poi, in sede di
precisazione delle conclusioni in data 9 dicembre 1999, in favore
del giudice di pace di Recco;
b) l'articolo 778 cod. proc. civ. individuava tra pretore e
tribunale il giudice competente per valore, ciò fino alla modifica
apportata dall'articolo 114 del d.lgs. n. 51 del 1998 (efficace dal
2 giugno 1999), a seguito della quale si fa ora riferimento al
"giudice" competente per valore (senza quindi distinguere tra
pretore e tribunale);
c) al momento della proposizione della domanda (ai sensi
dell'articolo 5 cod. proc. civ.) il giudice competente per valore
doveva ritenersi il pretore di Recco; tuttavia con la istituzione
del giudice unico di primo grado a decorrere dal 2 giugno 1999 ai
sensi del d.lgs. n. 51 del 1998 - che pure, come si è detto, ebbe a
regolare diversamente la competenza per valore relativamente alla
presente fattispecie - l'ufficio del pretore è stato soppresso.
3)- Orbene la disciplina transitoria di cui all'articolo 135,
lettera b, del citato d.lgs. n.51 del 1998, invocata dalle istanti,
prevede che "i procedimenti pendenti davanti al tribunale alla data
di efficacia del presente decreto legislativo sono definiti ... dal
tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente
decreto".
Tuttavia tale norma non sembra applicabile alla fattispecie, giacchè
si limita ad individuare le disposizioni procedurali da applicare a
procedimenti legittimamente instaurati avanti al tribunale e quindi
già di competenza di tale giudice, distinguendo infatti soltanto tra
l'applicazione delle "disposizioni anteriormente vigenti" (cfr.
ipotesi di cui all'articolo 135, lettera a, del d.lgs. n. 51 del
1998) e l'applicazione delle "disposizioni introdotte dal presente
decreto" (cfr. ipotesi di cui all'articolo 135, lettera b, del
d.lgs. n. 51 del 1998). In ogni caso appare erroneo ritenere (come
invece dedotto dalle istanti) che fra le "disposizioni introdotte
dal presente decreto" applicabili sia compreso anche l'articolo 114
del d.lgs. n. 51 del 1998 (recante la modifica del giudice
competente per valore nella controversia di cui all'articolo 778
cod. proc. civ.), perché ciò contraddirebbe la premessa dello stesso
articolo 135 del d.lgs. n. 51 del 1998 (laddove stabilisce che "i
procedimenti pendenti davanti al tribunale ... sono definiti dal
tribunale ...", e non da un altro giudice).
Invero, tenendo conto della fondatezza dell'eccezione di difetto di
competenza a suo tempo formulata, la soluzione della questione
relativa alla presente fattispecie va affrontata e risolta alla
stessa stregua di un procedimento correttamente instaurato avanti al
pretore, quale giudice competente per valore al momento della
domanda, ai sensi del previgente articolo 778 cod. proc. civ.;
orbene in tali casi (e fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 133
del d.lgs. n.51 del 1998) soccorre la generale regola transitoria di
cui all'articolo 132, comma 1, del d.lgs. n. 51 del 1998, che
rimanda al tribunale la definizione dei "procedimenti pendenti
davanti al pretore".
Per le suesposte considerazioni la competenza sulla presente
controversia va attribuita al tribunale di Genova.
4)- A tali conclusioni deve pervenirsi, a norma degli articoli 10 e
40 cod. proc. civ., anche tenendo conto della domanda proposta dalla
Banca di Roma concernente la dichiarazione di decadenza dal
beneficio d'inventario, trattandosi di causa di valore
indeterminato.
5)- Gli argomenti sopra illustrati rendono ultroneo l'esame di
quanto dedotto dalle parti resistenti circa la contestazione del
valore della causa di cui all'articolo 778 cod. proc. civ., da
determinarsi - si sostiene - dovendo tenere conto non solo
dell'attivo ereditario di cui all'inventario redatto dal notaio
Barletti (pari a complessive lire 1.223.134), ma anche della
ulteriore somma di ben oltre due miliardi di lire, quale ricavato di
beni immobili venduti all'incanto e oggetto di procedura esecutiva
pendente presso il tribunale di Milano.
Conformemente alle conclusioni del P.G. la proposta istanza va
pertanto rigettata, mentre ricorrono giusti motivi per compensare
interamente tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'istanza e dichiara la competenza del Tribunale
di Genova.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Roma 25 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 febbr
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
 
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