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Debiti ereditari

Le spese per le onoranze funebri sono da comprendere tra i pesi
ereditari, cioe' tra quegli oneri che sorgono in conseguenza
dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai
debiti ereditari - ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e
che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli
succedono per legge o per testamento - gravano sugli eredi per
effetto dell'acquisto dell'eredita', concorrendo a costituire il
passivo ereditario, che e' composto sia dai debiti del defunto sia
dai debiti dell'eredita'; ne consegue che colui che ha anticipato
tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre
che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volonta'
espressa dai medesimi.


ANNO/NUMERO 2002 28


REPUBBLICA ITALIANA Ud. 12/06/01
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 11379/99
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - rel. Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. Sergio DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SAORIN IVANA VED. CAVALLARETTO, CAVALLARETTO MICHELE, CAVALLARETTO
MICHELA, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA DI TREVI 86, presso
lo studio dell'avvocato BARBANTINI FEDELI M T, difesi dall'avvocato
MODENA FRANCO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ENAN CHIARINO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 177/98 del Tribunale di ROVIGO, depositata il
08/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/06/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17 aprile 1993 Luigino Cavalleretto,
premesso che aveva pagato nella misura di lire 2.891.000 le spese
del funerale di Fortunata Tenan, che era deceduta il 6 ottobre 1991,
dopo aver nominato unico suo erede il nipote Chiarino Tenan,
deduceva che l'erede predetto era tenuto a rimborsargli tali spese
in quanto pesi ereditari ex art. 752, e pertanto chiedeva al Pretore
di Rovigo di ingiungere al nominato Tenan il pagamento della
predetta somma con gli interessi legali. Il Pretore accoglieva il
ricorso con decreto del successivo 30 aprile. Proponeva rituale
opposizione il Tenan deducendo che il Cavalleretto aveva pagato le
spese funerarie col denaro prelevato dal libretto al portatore della
defunta e si era appropriato di tutti gli arredi dall'abitazione di
costei. L'opposto replicava che era stata la stessa Tenan a
utilizzare le somme depositate nel libretto di risparmio e a donare
gli arredi al altro nipote. La causa veniva istruita mediante la
produzione di documenti e l'assunzione dell'interrogatorio dello
opposto e di prova testimoniale. Il Pretore con sentenza in data 9
luglio 1995, argomentando che il Cavalleretto aveva pagato
spontaneamente le spese funerarie, stabiliva che lo stesso non aveva
diritto al rimborso, esulando ogni ipotesi di surrogazione legale di
cui all'art. 1203 c.c..
Proponeva appello il Cavalleretto, con atto di citazione notificato
il 13 settembre 1995, deducendo che la sentenza era viziata da
ultrapetizione avendo attribuito alla domanda una causa petendi
diversa da quella invocata, posto che egli aveva inteso esperire
l'azione di indebito soggettivo.
L'appellato eccepiva che il pretore si era limitato a qualificare
giuridicamente la domanda e che doveva escludersi nel caso in esame
l'ipotesi di indebito soggettivo e di surrogazione legale, avendo il
Cavalleretto pagato un debito proprio.
Nel corso del giudizio di appello si costituivano quali eredi
dell'appellante Cavalleretto Luigi, deceduto nelle more di causa, i
suoi eredi Ivana Saorin, Michela e Michele Cavalleretto.
Con sentenza del 24.4-8.5.1998 il tribunale di Rovigo rigettava
l'appello.
Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione Saorin Ivana ved.
Cavalleretto, Cavalleretto Michele e Cavalleretto Michela con tre
motivi di gravame.
Nel giudizio di legittimità non si è costituito Tenan Chiarino.
Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa
applicazione degli artt. 752 e segg. cod. civ., in relazione
all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata omesso di
considerare che il Cavalleretto Luigi aveva fondato la domanda già
davanti al pretore sul presupposto che le spese funerarie, da lui
anticipate, costituivano peso ereditario ed ai sensi dell'art. 752
cod. civ. dovevano far capo all'erede della Tenan Fortunata, della
cui designazione si era venuto a conoscenza solo successivamente
alla celebrazione delle esequie della de cuius.
Deducono i ricorrenti che già il pretore aveva ritenuto che tali
spese avrebbero dovuto essere poste a carico della Tenan ai sensi
dell'art. 752 cod. civ., ma aveva poi rigettato, la domanda sotto il
profilo della insussistenza di una causale di surrogazione ai sensi
dell'art. 1203 n. cod. civ.; che il Tribunale di Rovigo, - ritenendo
che l'art. 752 cod. civ. regola i rapporti interni tra i coeredi,
mentre i rapporti esterni con i ereditari sono disciplinati
dall'art. 754 cod. civ., - ha erroneamente escluso che l'invocato
art. 752 cod. civ. poteva costituire la causa petendi della domanda
attorea.
Col secondo motivo i ricorrenti denunciano manifesta illogicità
della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) con riguardo alla
dichiarata non debenza dell'erede al pagamento dell'onere funerario,
per avere la sentenza impugnata erroneamente interpretato la domanda
dell'appellante esclusivamente in base all'art. 752 cod. civ.,
ignorando le altre norme che a tale articolo sono collegate (artt.
1203 n. 5, 2034, 1° comma e 2036, ult. comma, cod. civ.), meglio
illustrate con il terzo motivo del ricorso.
I primi due motivi, per la loro stretta connessione, possono essere
esaminati congiuntamente; essi sono fondati.
È giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. 3489 del 4.8.1977) che
le spese per le onoranze funebri al de cuius sono da comprendere tra
i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza
dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai
debiti ereditari - cioè dai debiti esistenti in capo al de cuius e
che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli
succedono per legge o per testamento - gravano sugli eredi per
effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il
passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia
dai debiti dell'eredità; che, pertanto colui che ha anticipato tali
spese ha diritto di ottenere il rimborso dagli eredi, sempre che non
si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa da
quelli.
Non vi sono motivi per discostarsi da tale orientamento
giurisprudenziale, che qui si conferma.
Il terzo motivo - relativo alla violazione e falsa applicazione
degli artt. 1203 n. 5, 2034 e 2036, cod. civ. - rimane assorbito
dall'accoglimento dei primi due motivi.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi
accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente
giudizio, alla corte d'appello di Venezia che provvederà a nuovo
esame alla luce dei principi di diritto sopra enunziati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 1° ed il 2° motivo, dichiara assorbito il
terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e
rinvia la causa anche per le spese del giudizio di legittimità, alla
corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2002

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