Pareri legali standard

home
 Testamento Condominio Società Matrimonio
 Obbligazioni Famiglia Locazione Successione
 Casa Lavoro Marchi e Brevetti Contratti
 Proprietà Immigrazione Responsabilità Reati
 Persone Minori Consulenza Fallimento
 Consumatori Navigazione Ambiente Internazionale
 Diritto sportivo Banche Crediti Edilizia
 Assicurazioni Diritto sanitario Il Diritto militare Informatica
 Amministrativo Processo Stradale Tributi
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

Azione di riduzione

Art. 564 Condizioni per l`esercizio dell`azione di riduzione

Il legittimario che non ha accettato l`eredità col beneficio d`inventario (c.c.484 e seguenti) non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all`eredità. Questa disposizione non si applica all`erede che ha accettato col beneficio d`inventario e che ne è decaduto (c.c.439 e seguenti).
In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare (c.c.737 e segg.) alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato (c.c.553; disp. di att. al c.c. 1352).
Il legittimario che succede per rappresentazione (c.c.467 e seguenti) deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente (c.c.740; disp. di att. al c.c. 1352).
La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.


Sentenza n. 13310 del 2002

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente



SENTENZA
sul ricorso n. 4094/98 proposto
da
......., elettivamente domiciliati in Roma, Via Giolitti n. 202, presso lo studio dell'Avv. Pietro Ciavarella che rappresenta e difende i primi due come da procura a margine del ricorso e il terzo come da procura per notaio A. ......
- ricorrenti -
contro
....., elettivamente domiciliati in Roma, Via di Pietralata n. 320, presso lo studio dell'Avv. Gigliola Mazza Ricci che li rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso.azione di riduzione
- controricorrenti -
e contro
...., eredi di .....azione di riduzione
- intimati con integrazione del contraddittorio -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 904/97 del 23.09.1997/02.10.1997.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.02.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentiti gli Avv.ti Pietro Ciavarella e Gigliola Ricci Mazza. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Massimo Fedeli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il .....1987, ....., premesso che erano insieme agli altri due germani .....comproprietari, in qualità di eredi di ...... in virtù del testamento del 4.7.75, dei beni immobili siti in ....alla via ..... 236 e 240, con i mobili ivi esistenti; che dopo la morte di ...., coniuge del de cuius ed usufruttuaria, la sorella di questa .....si era immessa nel possesso di tali beni senza alcun titolo; convenivano in giudizio davanti al Tribunale di .... la suddetta .....al fine di sentirla condannare al rilascio dei beni in questione illegittimamente detenuti e al risarcimento dei danni.azione di riduzione
Costituitasi la azione di riduzione contestava la domanda, assumendo che, essendo il de cuius ....deceduto il 1^ febbraio 1984, dopo l'entrata in vigore delle legge 19.5.1975 n. 151, la disposizione testamentaria che considerava la moglie semplice usufruttuaria, doveva ritenersi nulla, con la conseguenza che si era aperta la successione legittima e che alla sorella spettavano (ex art 582 c.c.) i due terzi dell'asse ereditario. azione di riduzione Spiegava, pertanto, domanda riconvenzionale chiedendo che fosse riconosciuto il suo diretto di successione in ordine ai beni pervenuti alla defunta .....unitamente agli altri coeredi, istando per la divisione dell'eredità. Faceva presente che dopo la morte del de cuius .....(deceduto senza figli), gli eredi legittimi, cioè la moglie Giuseppina De Lallo per due terzi e i nipoti (figli del fratello pre morto ....., cioè) .......per un terzo, avevano fatto regolare denuncia di successione e che il coerede ....aveva venduto la propria quota di eredità a ....azione di riduzione Nel giudizio intervenivano i germani della convenuta, ....che aderivano alle richiesta dalla congiunta ..... Interveniva anche ...., fratello degli attori. Veniva quindi disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro fratello ...........
Gli attori chiedevano ed ottenevano sequestro giudiziario dei beni immobili, affidati in custodia a ..... Con sentenza non definitiva del 25.6/16.10.1993, il Tribunale così provvedeva:azione di riduzione
1) dichiara che il compendio ereditario relitto di ....con testamento pubblico del 4 luglio 1975, attuate le riduzioni prescritte a tutela delle quote degli eredi legittimari, va diviso secondo le seguenti quote:azione di riduzione 1/2 a favore del coniuge superstite...., deceduta a sua volta nel 1985, e l'altra metà a favore degli eredi testamentari nipoti "ex frate" del de cuius ed in parti uguali (1/4 dell'altra metà ciascuno) a favore di .....;azione di riduzione
2) dichiara che, a seguito della vendita da parte di .....di una parte della sua quota di eredità (1/4 di 1/3 dell'intero asse) a favore di ......e a seguito del decesso di quest'ultima, la cui eredità è devoluta "ab intestato" per 1/2 a favore del genitore ....e per l'altra metà in parti uguali (1/7 di 1/2) a favore dei germani De ........, i beni ereditari in comunione vanno divisi tra tutti i succitati condividenti secondo le quote seguenti: 7/24 a .....; 3/24 a ciascuno degli eredi ....., .....; 1/24 ciascuno a .....; 1/24 a .....;
3) dichiara che gli eredi di ....., ciascuno in proporzione alla propria quota relativa all'eredità predetta, devono versare la somma di L. 1.050.000. e che ....deve versare quella di L. 600.000, somma eventualmente da rivalutare fino al momento di formazione del progetto di divisione e che fanno parte del patrimonio da devolvere, unitamente ai due beni immobili e mobili ivi compresi, secondo le quote in precedenza determinate;azione di riduzione
4) rimette la causa in istruttoria per le ulteriori disposizioni e per la trattazione dei capi delle domande non decisi, come da separata ordinanza".azione di riduzione
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 904/97 del 23.09.1997/02.10.1997, che rigettava l'impugnazione di ...., condannandoli alla rifusione delle spese legali del grado.azione di riduzione Premesso che la decisione del Tribunale non era definitiva, per cui non erano ammissibili le censure relative al mancato esame di quelle domande per le quali vi era stata remissione in istruttoria, osservava la Corte d'appello che correttamente il Tribunale aveva ritenuto che ......deteneva l'immobile come coerede e che lo aveva messo a disposizione per lo scioglimento della comunione. Peraltro l'autorizzazione al sequestro presupponeva che sulla domanda di rilascio non era stata emesso alcun provvedimento definitivo, essendosi il Tribunale limitato a riconoscere il diritto ereditario, pro quota, della .....azione di riduzione La Corte d'appello escludeva che il Tribunale avesse pronunciato ultra petitum, osservando che la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima può essere chiesta dai legittimari, loro eredi o aventi causa; pertanto gli eredi di .....erano legittimati all'azione di riduzione. azione di riduzione Tale azione era da ritenersi proposta poiché ......e gli altri coeredi intervenuti nel processo avevano, in riconvenzionale, dedotto la totale inefficacia del testamento perché in contrasto con la nuova normativa di cui alla l. n. 151/1975, con conseguente apertura della successione legittima, ovvero la parziale inefficacia del testamento stesso, con conseguente riconoscimento della sola quota di legittima spettante al coniuge superstite.azione di riduzione
Osservava poi la Corte d'appello che correttamente il Tribunale aveva ritenuto che il testamento era lesivo dei diritti di riserva del coniuge superstite, dovendosi applicare la legge vigente al momento dell'apertura della successione, ancorché il testamento fosse stato redatto sotto il vigore della precedente normativa. Dall'esame del testamento (olografo) risultava che il de cuius aveva voluto lasciare il suo patrimonio immobiliare e mobiliare ai nipoti ........azione di riduzione, nominati eredi in parti uguali, e aveva voluto lasciare alla moglie solo l'usufrutto dei beni ed eventuali contanti, depositi bancari e postali, diritti di credito, implicitamente escludendo la sua qualità di erede, avendola privata dell'intera nuda proprietà della totalità dei beni immobili e mobili. Tale disposizione testamentaria era in contrasto con l'art. 536 c.c., che riserva al coniuge una quota dell'eredità, e con l'art. 540 c.c., che riserva al coniuge la metà del patrimonio dell'altro coniuge, il quale è considerato erede dalla nuova normativa introdotta dalla l. n. 151/1975. Tale disposizione non poteva essere intesa come attribuzione di legato in sostituzione di legittima, perché il testatore avrebbe dovuto avere consapevolezza che il legatario aveva diritto ad una quota di legittima, mentre all'epoca in cui il testamento fu redatto, il coniuge non era compreso tra i legittimari, per cui era da escludersi la consapevolezza da parte del ...... che alla moglie spettasse una quota di legittima e, conseguentemente, la volontà di soddisfare con il legato integralmente i diritti di legittimaria spettanti all'istituita.azione di riduzione Dalla stessa scheda testamentaria non si evinceva tale volontà del de cuius.azione di riduzione
Infine osservava la Corte d'appello come la norma dell'art. 550 c.c., attribuendo ai legittimari solo una facoltà di scelta, non poteva essere invocata per interpretare la volontà del testatore nel senso di aver lasciato alla moglie il legato in sostituzione di legittima.azione di riduzione
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ......in base a tre motivi, i primi due articolati in vari punti.
azione di riduzione....hanno resistito con controricorso.
Questa Corte all'udienza del 20.1.2000 ha disposto
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ......e successivamente all'udienza del 16.3.2001 la rinnovazione dell'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di ...... A tale incombente i ricorrenti hanno regolarmente provveduto ed hanno anche depositato memoria. azione di riduzione MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno dell'impugnazione i ricorrenti deducono:
1. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 536, 540, 550, 557 e 558 c.c., artt. 112, 113 c.p.c. e l. n. 151/1975). Difetto e illogicità di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).
1/A) I ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per aver ritenuto che il testamento del de cuis leda i diritti di riserva del coniuge superstite e per aver considerato ......mera usufruttuaria in quanto "privata dell'intera nuda proprietà della totalità dei beni immobili e mobili", senza considerare che, al contrario, la moglie del de cuis è stata istituita dallo stesso testatore erede a titolo universale, con conseguente assegnazione della quota ereditaria prevista per legge. La scheda testamentaria è, infatti, del seguente tenore: "Dichiaro io testatore di essere coniugato con ......, dalla quale non ho avuto figli, e che oltre mia moglie non ho altri aventi comunque diritto a quota di legittima o riserva sul patrimonio. Lascio a favore di mia moglie l'usufrutto generale di tutti i miei beni mobili ed immobili, quali e quanti saranno all'epoca del mio decesso, niente escluso od eccettuato, usufrutto da godere sua vita natural durante, con dispensa dal fare inventario o dal prestare cauzione. Lascio, inoltre, in piena proprietà eventuali miei crediti, contanti, depositi bancari o postali, ratei di pensione non riscossi, diritti, ragioni od azioni. Nomino eredi, in parti uguali, del mio patrimonio, quale sarà all'epoca della mia morte, mobiliare ed immobiliare, i figli di mio fratello .....".azione di riduzione Da tale scheda testamentaria è chiaro che a .......sono stati lasciati, quale quota ereditaria sull'universalità dei beni, l'usufrutto generale sui beni mobili ed immobili, senza imporre condizione alcuna, nonché la piena proprietà di altri beni (crediti, contanti, depositi bancari e postali, ratei di pensione non riscossi, etc.). Ciò comporta che alla istituita, beneficiaria dell'usufrutto, vada riconosciuta la qualità di erede a titolo universale, indipendentemente dall'applicazione della normativa tutt'ora vigente o di quella precedente. Partendo da presupposti errati, la Corte d'appello ingiustamente ha ritenuto che il testamento avesse istituito Giuseppina De ...... legataria e non erede a titolo universale. 1/B) La Corte d'appello ha ritenuto che la disposizione testamentaria contrastava "con la norma di cui all'art. azione di riduzione 536 c.c. che riserva al coniuge una quota dell'eredità, e con quella dell'art. 540 c.c. che riserva al coniuge la metà del patrimonio dell'altro coniuge", senza considerare che il valore dei beni assegnati nel testamento a ......superava di molto il 50% del patrimonio (il solo usufrutto, in considerazione dell'età della ......, superava come valore il 60% dell'asse ereditario) e che il principio dell'intangibilità della quota di legittima deve intendersi soltanto in senso quantitativo e non anche in senso qualitativo, potendo il testatore soddisfare le ragioni dei legittimari con beni di qualunque natura, purché compresi nell'asse ereditario.azione di riduzione
1/C) Neppure condivisibile è la considerazione della Corte d'appello, secondo la quale: "la circostanza che il testamento fu redatto quando il coniuge non veniva compreso tra i legittimari dalla legislazione all'epoca vigente, farebbe escludere l'attribuzione di un legato in sostituzione di legittima", atteso che il testatore ha sempre avuto facoltà di istituire un soggetto erede a titolo universale anche senza una esplicita previsione normativa. 1/D) Parimenti non condivisile è l'altra affermazione della Corte d'appello che prima dell'entrata in vigore della legge n. 151/75 il .....azione di riduzione non poteva attribuire alla moglie la qualità di erede, poiché per giurisprudenza consolidata è stato sempre riconosciuto al testatore il diritto di attribuire alla moglie anche prima di tale ultima legge la qualità di erede a titolo universale. 1/E) Erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che il Tribunale non era andato ultra petitum in assenza di qualsiasi richiesta da parte degli eredi della De Lallo di riduzione delle disposizioni testamentarie. In ogni caso, anche a voler ritenere tale domanda implicitamente proposta, ugualmente la domanda di riduzione non poteva trovare accoglimento non avendo i richiedenti De Lallo indicato entro quali limiti era stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria e, quindi, il valore della quota di legittima violata dal testatore.azione di riduzione
2. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto sotto altro profilo (artt. 112-115-116 e 132 c.p.c.). Difettosa, insufficiente ed illogica motivazione, con omesso esame di punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). 2/A)azione di riduzione I ricorrenti si dolgono che l'impugnata sentenza abbia rigettato la domanda di rilascio dell'immobile sul presupposto che ......detenesse il bene come coerede, senza considerare che tutti i beni del de cuius appartenevano ed appartengono per successione testamentaria solo ed unicamente a .......2/B) azione di riduzione Erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che non erano ammissibili le domande contenute nel sesto e settimo motivo dell'appello, perché a suo dire i relativi capi avrebbero dovuto essere ancora trattati dal Tribunale in sede istruttoria, senza considerare che, invece, tali domande, specialmente quella di nullità della vendita di 2/24 dei beni immobili, effettuata da .....in favore di ......, non avevano nulla a che vedere con la rimessione in istruttoria della causa per la sola divisione dei beni.azione di riduzione
2/C) Infine ingiustamente la Corte d'appello ha rigettato la domanda (contenuta nel quinto motivo d'appello) relativa al ricavato della vendita di alcuni beni mobili da parte di ......, atteso che secondo le disposizioni testamentarie tali beni erano di esclusiva proprietà dei germani ....azione di riduzione
3. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 91 112-115-116 e 132 c.p.c.). Difetto ed illogicità nella motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).azione di riduzione
Con tale ultimo motivo i ricorrenti si dolgono di essere stati condannati al pagamento delle spese del giudizio.
A) Il primo motivo merita accoglimento in base alle seguenti considerazioni.azione di riduzione
La sentenza impugnata ha in sostanza, conformemente alla decisione di primo grado, ritenuto che la disposizione testamentaria, con la quale .....ha lasciato alla moglie ........l'usufrutto generale di tutti i beni mobili ed immobili, nonché la piena proprietà di eventuali crediti, contanti, depositi bancari e postali, ratei di pensione non riscossi, è a titolo particolare ed ha attribuito alla beneficiaria la qualità di legataria, ma non di erede.azione di riduzione L'attribuzione del legato non è stata fatta in sostituzione di legittima. Conseguentemente la disposizione testamentaria si pone in contrasto con la nuova disciplina introdotta dalla riforma di cui alla legge 19.5.1975 n. 151, che appunto attribuisce al coniuge la qualità di erede;azione di riduzione donde l'invalidità o inefficacia del testamento del 4.7.1975 e l'apertura della successione legittima, essendo stati lesi i diritti di riserva del coniuge superstite, fatti valere dagli eredi di quest'ultima. A.1) Ma tale ragionamento si basa su argomentazioni che non possono essere condivise.azione di riduzione
Innanzitutto l'attribuzione per testamento al coniuge dell'usufrutto generale, ammesso che configuri un legato e non la istituzione di erede, non sembra raffigurare una causa di invalidità del testamento.azione di riduzione
L'art. 565 c.c., nel testo introdotto dalla riforma, indica il coniuge tra gli eredi legittimi. Ma tale norma riguarda esclusivamente la successione legittima e non si riflette sulle successioni testamentarie, al punto da inficiare il testamento, che attribuisce l'usufrutto generale al coniuge. azione di riduzione In altre parole, se si apre la successione legittima, il coniuge è compreso tra gli eredi legittimi. Ma ciò non significa che debbano ritenersi invalide tutte le disposizioni testamentarie che non considerino il coniuge come erede. Non sembra cioè che l'art 565 cit. abbia determinato la nullità delle disposizioni testamentarie difformi. A.2)azione di riduzione In secondo luogo, è da dubitare che l'attribuzione in proprietà della totalità di determinate categorie di beni eventuali crediti, contanti, depositi bancari e postali, ratei di pensioni non riscossi - costituisca legato, valendo certamente come istituzione di erede se intesa come quota dei beni del testatore (art. 588 c.c.). A.3) azione di riduzione Inoltre l'attribuzione dell'usufrutto generale, secondo prevalente giurisprudenza e dottrina, non costituisce assegnazione di legato, ma istituzione di erede. azione di riduzione Invero a norma dell'art. 588 c.c. sono attributive della qualità di erede le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, che comprendono l'universalità dei beni o una parte di essi considerati come quota dell'asse ereditario, mentre ogni altra disposizione è a titolo particolare ed attribuisce la qualità di legatario.azione di riduzione
La figura dell'erede è contraddistinta dalla potenzialità del suo titolo a raccogliere tutti i beni del defunto (o una quota) e quindi a subentrare in tutti i rapporti giuridici trasmissibili. Orbene l'usufruttuario generale ha un titolo di uguale potenzialità di estendersi ad ogni bene. L'attribuzione dell'usufrutto su tutti i beni comprende l'universalità dei beni (l'universum ius), ai sensi dell'art. 588 c.c.. Ed in effetti, in base all'art. 1010 c.c., l'usufruttuario di un'eredità risponde dei debiti, essendo obbligato a pagare le annualità dei debiti e dei legati da cui l'eredità stessa sia gravata. Se fosse legatario non sarebbe tenuto, ai sensi degli artt. 756 e 668 c.c..azione di riduzione
B) Le ragioni che hanno indotto la Corte territoriale a ritenere che l'attribuzione dell'usufrutto generale era a titolo di legato e non di erede e che tale legato non era in sostituzione di legittima, si discostano da principi costantemente ribaditi da questa Corte. B.1) Innanzitutto appare incongrua l'argomentazione secondo cui il de cuius, avendo attribuito al coniuge solo l'usufrutto dei beni e ai nipoti ex frate la nuda proprietà, aveva implicitamente escluso la qualità di erede della moglie, avendola privata dell'intera nuda proprietà della totalità dei beni immobili e mobili, perché (a parte l'ulteriore attribuzione alla moglie di contanti, crediti, depositi bancari e postali, ratei di pensione) la scheda testamentaria contenente due simultanee disposizioni, l'una attributiva di usufrutto generale e l'altra della nuda proprietà sull'intero patrimonio, non esclude di per sè la correlativa istituzione di erede, salva l'ipotesi della sostituzione fedecommissaria vietata e nulla ai sensi dell'art. 692, quinto comma, c.c., in quanto non è avulsa dal concetto di disposizione a titolo universale e di comprensione dell'universalità o quota di beni del testatore, ex art. 588 c.c., costituendo il consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà, quando verrà a verificarsi, un effetto non della successione, bensì della vis espansiva della proprietà (v. ex plurimis:azione di riduzione Cass. 21.6.95 n. 7035; 20.2.93 n. 2088, e sotto il vigore della vecchia normativa, Cass. 7.10.1974 n. 2632;
1.1.1972 n. 68; 19.2.1970 n. 389).azione di riduzione
In effetti, quando la designazione risponda ai requisiti indicati dall'art. 588 c.c., la norma, attraverso la vocazione ereditaria, mette a disposizione del soggetto la qualità giuridica di erede e correlativamente il compendio ereditario. B.2) Parimenti inconsistente, ai fini dell'esclusione della istituzione di erede ovvero azione di riduzione dell'attribuzione alla moglie di un legato in sostituzione di legittima, è il rilievo che alla data (4.7.75) di sottoscrizione del testamento pubblico (e non olografo) vigeva ancora la vecchia normativa, atteso che a tale data la nuova legge (L. 19.5.75 n. 151), che annovera il coniuge fra i legittimari, era già stata pubblicata il 23.5.75 sulla G.U., e, pertanto, benissimo poteva essere tenuta presente sia dal notaio rogante sia dallo stesso testatore, al quale, peraltro, è stata sempre riconosciuta la facoltà di istituire un soggetto erede a titolo universale anche senza una esplicita previsione normativa (v. Cass. 5.11.1987 n. 8173; 6.11.1986 n. 6516).azione di riduzione
B.3) Nè sotto altro profilo può dirsi che la quota di
legittima, prevista dall'art. 536 c.c. in relazione all'art. 540 c.c.., non poteva ritenersi soddisfatta, perché il principio dell'intangibilità della quota di legittima deve intendersi in senso quantitativo e non anche in senso qualitativo, potendo il testatore (al quale soltanto spetta tale facoltà) soddisfare le ragioni dei legittimari con beni di qualunque natura, purché compresi nell'asse ereditario (v. fra le tante: Cass. 23.3.1992 n. 3599). Nel caso specifico, sia l'usufrutto generale che i crediti, contanti, etc., attribuiti a ....., facevano parte dei beni dell'asse ereditario.azione di riduzione
B.4) Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei controricorrenti nel corso della discussione orale, vi erano tutti i presupposti di calcolo per accertare se tale usufrutto generale, unitamente a crediti, contanti, etc, era di valore tale da soddisfare la quota della moglie legittimaria.azione di riduzione
Per tutte le considerazioni innanzi esposte, il primo motivo, relativo al punto centrale della controversia di istituzione della moglie come erede ovvero di un legato in sostituzione di legittima, va accolto, mentre tutti gli altri risultano assorbiti. Di conseguenza, la impugnata sentenza va cassata e la causa va rinviata al altra sezione della stessa corte di Appello di ...., che nel riesaminare il punto relativo alla censura accolta, si atterrà ai principi e ai rilievi come sopra enunciati ed esposti. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione, facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, ult. cpv., c.p.c.).
P.Q.M.azione di riduzione
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Bari, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 febbraio 2002.azione di riduzione
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2002




*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
 
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
 
Argomento:
Email : 
* Pref/Num
Tel. Cell. Fax

Descrizione della richiesta di consulenza

*Campi facoltativi


Testamento Condominio Società Matrimonio Obbligazioni
Famiglia Locazione Successione Casa Lavoro
Marchi e Brevetti Contratti Proprietà Immigrazione Responsabilità
Reati Persone Minori Consulenza Fallimento
 
Successione
Disposizioni generali
 - Apertura della successione
 - Azione di riduzione
 - Beneficio d'inventario
 - Capacità di succedere
 - Collazione ed Imputazione
 - Debiti ereditari
 - Denuncia di successione
 - Donazione mortis causa
 - Eredità giacente
 - Imputazione
 - Indegnità
 - Legittimari
 - Liquidazione
 - Liquidazione dell'eredità
 - Patti successori
 - Petizione dell'eredità
 - Poteri del chiamato
 - Qualifica di erede
 - Quota di riserva
 - Rappresentazione
 - Successione
 - Successione pre rappresentazione
Eredità
 - Accettazione dell'eredità
 - Accettazione espressa dell'eredità
 - Accettazione tacita dell'eredità
 - Eredità devolute a minori
 - Eredità devolute a società ed associazioni
 - Impugnazione per errore dell'eredità
 - Prescrizione dell'accettazione dell'eredità
 - Rinuncia all'eredità
 - Termine per accettare l'eredità
 - Trasmissione del diritto di accettare l'eredità
Legittimari
 - Azione contro i donatari
 - Concorso di ascendenti e coniuge
 - Concorso di coniuge e figli
 - Coniuge separato
 - Determinazione della porzione disponibile
 - Divieto di pesi o condizioni
 - Donazione e legati in conto di legittima
 - Esercizio dell`azione di riduzione
 - Insolvenza del donatario soggetto a riduzione
 - Lascito eccedente la porzione disponibile
 - Legato in sostituzione di legittima
 - Legittimari
 - Modo di ridurre le disposizioni testamentarie
 - Modo di ridurre le donazioni
 - Restituzione degli immobili
 - Riduzione delle disposizioni testamentarie
 - Riduzione del legato o della donazione
 - Riduzione delle donazioni
 - Riduzione delle porzioni
 - Riserva a favore degli ascendenti
 - Riserva a favore del coniuge
 - Riserva a favore dei figli
 - Soggetti che possono chiedere la riduzione
Successioni legittime
 - Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle
 - Concorso del coniuge con i figli
 - Concorso del coniuge e dei genitori
 - Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
 - Diritti dei figli naturali non riconoscibili
 - Successione degli ascendenti
 - Successione dei figli legittimati e adottivi
 - Successione dei figli legittimi
 - Successione dei figli naturali
 - Successione dei fratelli e delle sorelle
 - Successione dei genitori
 - Successione dei genitori al figlio naturale
 - Successione di altri parenti
 - Successione del coniuge putativo
 - Successione del coniuge separato
 - Successione del solo coniuge
 - Successione dello Stato
 
Iureconsult consente la pubblicazione dell'argomento che tu vorrai trattare
 
 
Forum sul diritto
 
 
     
   
     
© copyright 2003