Art. 1649 Subaffitto
Se il locatore consente il subaffitto, questo è considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario.
Massima della Cassazione
Subaffitto
In materia di contratti agrari, a norma dell'art.21 della legge n. 203 del 1982, sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e, comunque, di subconcessione di fondi rustici; la violazione di tale divieto deve essere fatta valere dal locatore entro quattro mesi dal giorno in cui ne sia venuto a conoscenza, e, se il locatore non si avvale di tale facoltà, il sub - affittuario o il subconcessionario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario, anche con riguardo alla scadenza del rapporto contrattuale
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