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Casi fortuiti ordinari

Art. 1648 Casi fortuiti ordinari

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo.

Massima della Cassazione
Casi fortuiti ordinari
NON È INCOSTITUZIONALE IL D.L. 1 APRILE 1947 N.277 CHE ISTITUISCE GIURISDIZIONI SPECIALI SULLE CONTROVERSIE RELATIVE AI CANONI DEI CONTRATTI AGRARI. IL D.L. N. 277 DEL 1 APRILE 1947 AUTORIZZA LA REVISIONE DEI CANONI RIGUARDANTI QUALSIASI AFFITTO AGRARIO E QUINDI ANCHE DI QUELLI CONTENENTI L'ACCOLLO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO DEI CASI FORTUITI E DEGLI EVENTI ORDINARI E STRAORDINARI



Casi fortuiti ordinari
 
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