Art. 1647 Nozione affitto a coltivatore diretto
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono (sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative
Massima della Cassazione
Nozione affitto a coltivatore diretto
Anche i contratti di affitto di fondo agricolo, prorogati per effetto dell'art. 2 della legge 3 maggio 1982 n. 203, sono da ritenersi "in corso" ai fini dell'applicabilità (art. 53) della predetta legge; pertanto, pur se per effetto dell'art. 2 di detta legge la scadenza del contratto è determinata, è comunque necessaria, a norma del successivo art. 4, la tempestiva disdetta per impedire la rinnovazione tacita dell'affitto.
Nozione affitto a coltivatore diretto |