Art. 1640 Scorte morte
Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all'affittuario all'inizio dell'affitto, con determinazione della specie, qualità e quantità, devono, anche se stimate essere restituite al locatore alla fine dell'affitto, nella stessa specie, qualità e quantità e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi, nello stesso stato d'uso. L'eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non può essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi.
La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma che rappresenti il valore delle scorte presso il locatore salvo l'obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte.
Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l'affittuario ne acquista la proprietà, e, alla fine dell'affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte delle altre.
Sono salve (le diverse disposizioni delle norme corporative o) le diverse pattuizioni delle parti.
Massima della Cassazione
Scorte morte
AI FINI DELLA PRONUNZIA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO, A NORMA DELL'ART 4 LETTERA A) DEL DLL 5 APRILE 1945 N 157, VA CONSIDERATO GRAVE INADEMPIMENTO DELL'AFFITTUARIO SIA IL SUBAFFITTO CONCLUSO SENZA IL CONSENSO DEL LOCATORE, IN QUANTO COSTITUISCE UNA IPOTESI DI VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELL'AFFITTUARIO INERENTE ALLA FEDELTA NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, SIA L'ASPORTAZIONE DAL FONDO DELLE SCORTE VIVE E MORTE, PERCHE CON TALE PRIVAZIONE IL FONDO OGGETTO DEL CONTRATTO SUBISCE UNA MODIFICAZIONE RADICALE NON CONSENTITA ALL'UNILATERALE INIZIATIVA DELL'AFFITTUARIO
Scorte morte
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