Art. 1638 Espropriazione per pubblico interesse
In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.
Massima della Cassazione
Espropriazione per pubblico interesse
In ipotesi di occupazione appropriativa del fondo del privato, per effetto della sua radicale trasformazione ed utilizzazione nell'opera pubblica, l'affittuario del fondo medesimo può chiedere il risarcimento del danno discendente dall'estinzione del rapporto di affitto, ma non l'indennità aggiuntiva contemplata dall'art. 17 secondo comma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, spettando questa solo quando il bene sia stato acquisito con provvedimento d'espropriazione od equipollente atto di cessione volontaria intervenuti prima di detta occupazione appropriativa, essendo in caso contrario entrambi irrilevanti).
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