Art. 1624 Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto
L'affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore.
La facoltà di cedere l'affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l'affitto.
Massima della Cassazione
Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto
L'art. 21 della legge 3 maggio 1982 n. 203, che vieta i contratti di subaffitto, di sublocazione o subconduzione di fondi rustici, ha sostituito, abrogandolo implicitamente, il precedente art. 21 della legge 11 febbraio 1971, che estendeva il divieto anche alla cessione del contratto, con la conseguenza che dopo l'entrata in vigore della legge) n. 203 del 1982 la cessione del contratto agrario deve ritenersi lecita, non essendo ad essa applicabile, neppure per analogia, l'art. 21 di tale più recente legge, che si riferisce ad un istituto giuridico, quello del subcontratto, del tutto diverso dalla cessione del contratto, che resta disciplinata dalla normativa generale degli artt. 1406 e segg. cod. civ
Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto
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