Art. 1620 Incremento della produttività della cosa
L'affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della produzione.
Massima della Cassazione
Incremento della produttività della cosa
NON SONO CONSENTITE ALL'AFFITTUARIO DI FONDO RUSTICO, E, CONSEGUENTEMENTE, OVE ADOTTATE, INTEGRANO INADEMPIENZE VALUTABILI AI FINI DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO, QUELLE INNOVAZIONI CHE, PUR TRADUCENDOSI IN UNA MAGGIOR PRODUTTIVITÀ DEL FONDO, COMPORTINO UN MUTAMENTO DELLA SITUAZIONE E DESTINAZIONE DEL TERRENO, IL QUALE ESPONGA IL CONCEDENTE AD AZIONI RISARCITORIE DA PARTE DEI VICINI, A SANZIONI AMMINISTRATIVE ED A COSTOSE OPERE PER RICONDURRE A NORMALITÀ LO STATO DEI LUOGHI
Incremento della produttività della cosa
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