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Gestione e godimento della cosa produttiva

Art. 1615 Gestione e godimento della cosa produttiva

Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti (821) e le altre utilità della cosa.

Massima della Cassazione
Gestione e godimento della cosa produttiva


Perché un contratto sia causalmente qualificabile come contratto di affitto di fondo agricolo è necessario non solo che il contratto abbia ad oggetto una cosa potenzialmente produttiva, ma anche che la disponibilità del bene sia concessa al fine di consentire all'affittuario la gestione produttiva dello stesso, e deve quindi all'occorrenza valutarsi se nell'economia del contratto abbia prevalenza la finalità di coltivazione del fondo o, invece, quella di godimento del fabbricato il cui uso costituisca congiuntamente oggetto del contratto, potendo conseguire, in caso di qualificazione da parte del giudice di merito del contratto come contratto di locazione ad uso abitativo e di accertamento del ricorso delle parti allo schema del contratto di natura agricola a fini di elusione delle norme imperative contenute nella legge n. 329 del 1978 cosiddetta sull'equo canone, la declaratoria di nullità per frode alla legge della clausole contrattuali inerenti agli aspetti agricoli. (Nella specie il contratto aveva ad oggetto un edificio di dimensioni non modeste e un appezzamento di terreno di circa un ettaro sito ad un chilometro e mezzo di distanza, su cui insisteva un uliveto da anni in stato di abbandono; la S.C. ha confermato la sentenza cui la sezione specializzata agraria della Corte territoriale, in relazione anche all'ammontare del canone, aveva qualificato il contratto in relazione alla sua finalità abitativa e, dichiarate nulle per frode alla legge le clausole inerenti alla coltivazione, aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di obblighi inerenti alla qualificazione del contratto quale agricolo). Gestione e godimento della cosa produttiva


 
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