Art. 1612 Recesso convenzionale del locatore
Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali (Cod. Proc. Civ. 657). (tacitamente abrogato dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392, Leggi Speciali)
Massima della Cassazione
Recesso convenzionale del locatore
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo e con riferimento alla disciplina transitoria dettata dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, nessuna disposizione prevede espressamente l'ipotesi di una rinnovazione automatica dei contratti alle scadenze previste dagli artt. 67 e 71, mancando un qualsiasi richiamo all'art. 28 che disciplina il fenomeno in regime ordinario e non essendo sufficiente il riferimento all'art. 29, contenuto nell'art. 73, riguardando tale norma l'ipotesi di recesso che non è identificabile con la cessazione del contratto alla sua scadenza legale o convenzionale; ne' un tale effetto è deducibile dall'art. 69, la cui intestazione fa chiaro riferimento al caso di nuova locazione. Conseguentemente, alla suddetta scadenza il locatore può ottenere il provvedimento di rilascio dell'immobile azionando il procedimento per convalida di sfratto o di licenza per finita locazione, senza dover fornire alcuna giustificazione riconducibile ai motivi di cui all'art. 29 e senza neppure essere onerato della disdetta prescritta dall'art. 73 cit
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