OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE
(MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA TIPICA
DELLA COMPENSAZIONE - APPLICABILITA' AI DEBITI E CREDITI
DERIVANTI DA UN UNICO RAPPORTO - ESCLUSIONE.
Le norme che regolano la compensazione riguardano l'ipotesi di
compensazione in senso giuridico, la quale postula l'autonomia dei
rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, ma
non sono applicabili allorquando i rispettivi crediti e debiti
abbiano origine da un unico rapporto fra le stesse intercorso (nella
specie, rapporto di lavoro subordinato), risolvendosi in tal caso la
valutazione delle reciproche pretese in un semplice accertamento
contabile di dare ed avere. ( v.7393/83, mass n.431978; ( v.2943/80,
mass n.406684; ( conf.1245/87, mass n.450765; ( conf.2637/77, mass
n. 386319; ( conf.2399/75, mass n.376267).*
ANNO/NUMERO: 1990/3067
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Dott. Carmine LAUDATO Presidente
" Matteo CAMPANILE Consigliere
" Rosario DE MUSIS "
" Erminio RAVAGNANI "
" Ettore GIANNANTONIO Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
GIUSEPPE ANDRIANI, GAETANO CANTATORE, MICHELE CERVELLI, VITO
CALAPINTO, DOMENICO COTUGNO, MICHELE COTUGNO, FRANCESCO DE PALO,
VINCENZO LIANTONIO, VITO MARINELLI, FRANCESCO MARRONE, PAOLO
MONIELLO, FRANCESCO MOREA, FEDELE PARISI, CLETO PELLEGRINI, FRANCESCO
PIERRI, FRANCESCO RIZZI, PAOLO SCOLAMACCHIA, ANTONIO PIAZZOLLA,
GAETANO TULLO, elettivamente domiciliati in Roma, via C. Poma 2-4
presso l'avv. Giuseppe Tucci e Giancarlo Orlando che li rappresentano
e difendono giusta procura speciale a margine del ricorso;
Ricorrente
contro
S.r.l. PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE e DITTA INDIVIDUALE SCOPPIO
VIAGGI, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore,
elettivamente domiciliati in Roma, Via dell'Olmata, 30 presso l'avv.
Pasquale Cippone che li rappresenta e difende unitamente all'avv.
Angelo Marozzi, giuste procure speciali a margine dei controricorsi;
Controricorrenti
per l'annullamento della sentenza del tribunale di Bari in data
31-3-87 depositata il 8-3-87 (R.G. n. 1654-86);
udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 28 febbraio 1989 la
relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. Ettore
Giannantonio;
uditi gli avv.ti Tucci e Marozzi, Ruggiero;
udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Renato Golia
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 10 maggio 1986, Michele Cervelli, Antonio
Piazzolla, Gaetano Tullo, Francesco Rizzi, Vito Colapinto, Vincenzo
Liantonio, Fedele Parisi, Francesco Morea, Vito Marinelli, Francesco
De Palo, Paolo Moniello, Paolo Scolamacchia, Cleto Pellegrini,
Francesco Marrone, Michele Cotugno, Giuseppe Andriani, Gaetano
Cantatore, Domenico Cotugno e Francesco Pierri convenivano dinanzi al
Pretore di Bitonto quale giudice del lavoro la s.r.l. Paolo Scoppio e
Figlio Autolinee nonche' la ditta individuale "Scoppio Viaggio"
entrambe in persona del sig. Girolamo Scoppio. Esponevano di essere
dipendenti delle imprese convenute; che a seguito delle azioni
giudiziarie da loro esperite nel 1985 al fine di ottenere il
pagamento della giusta retribuzione loro spettante, con verbale di
conciliazione giudiziale, redatto in data 1 agosto 1985 dinanzi allo
stesso Pretore di Bitonto, si era convenuto che:
1) sarebbe stato corrisposto ad essi istanti la complessiva somma di
lire 134.500.000. di cui lire 46.700.000 al momento della
sottoscrizione del verbale, lire 70.800.000 in 12 rate mensili di L.
5.900.000 l'una, il saldo di lire 17.000.000 entro il ferragosto
1987;
2) l'ammontare di dette somme, costituito per circa due terzi da
risarcimento del danno da ritardo e per il residuo terzo da credito
di capitale puro sarebbe stato versato nell'importo come esattamente
indicato, senza decurtazione alcuna;
3) il semplice ritardo, - a qualsiasi causa dovuto, anche se non
imputabile - nel pagamento di una sola delle dodici rate, decorsa la
tolleranza di trenta giorni, avrebbe comportato l'automatica
risoluzione della transazione, con il diritto dei lavoratori di
pretendere l'intero ammontare del loro credito originario - che era
accertato in contraddittorio in complessive L. 233.000.000 - oltre il
danno da svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli
interessi convenzionali nella misura del 15%; che il Sig. Scoppio,
quale legale rappresentante della societa' e quale titolare
dell'impresa individuale, aveva adempiuto puntualmente ai versamenti
delle rate alle scadenze del 30 settembre, 30 ottobre, 30 novembre e
30 dicembre 1985; che, tuttavia, il medesimo, a fine gennaio 1986,
anziche' effettuare il previsto pagamento, con nota diretta alla loro
organizzazione sindacale aveva trasmesso i "prospetti dimostrativi
dei contributi e ritenute fiscali per la parte a carico dei
dipendenti" relativi alle somme loro erogate a tutto il 1985,
comunicando che gli importi a lui anticipati costituivano "partite a
suo credito"; che conseguentemente aveva omesso totalmente di versare
le rate dovute al 30 gennaio e al 28 febbraio 1986 provvedendo a
corrispondere, quanto alla rata del 30 marzo 1986, il minore importo
di L. 5.152.503; che tale comportamento, risolvendosi nel mancato
puntuale pagamento degli importi delle rate come determinate in
verbale, costituiva inadempienza contrattuale e, come tale, era causa
degli effetti sanzionatori previsti nel verbale di conciliazione.
Cio' premesso i ricorrenti chiedevano che: 1) fosse riconosciuto e
dichiarato che il Sig. Scoppio non aveva "il diritto di omettere il
pagamento degli importi delle rate di gennaio e febbraio 1986 come
determinati in verbale di conciliazione, ne' quello di decurtare
quella successiva; 2) fosse dato atto in conseguenza che il mancato o
parziale pagamento effettuato, essendo decorso il termine essenziale
stabilito ha comportato l'insorgere delle conseguenze previste nello
stesso verbale"; 3) fossero condannate le due ditte convenute,
ciascuna per la propria parte, a pagare immediatamente ai creditori"
gli interi importi di credito come gia' determinati in
contraddittorio, al netto degli acconti gia' realizzati, con le
maggiorazioni di danno da svalutazione determinato a norma dell'art.
429 c.p.c. e interessi convenzionali al tasso del 15% in ragione di
anno", oltre che alla rifusione delle spese del giudizio.
Costituitosi il contraddittorio, entrambe le ditte contestavano la
fondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto, con vittoria
di spese ed onorari. Deducevano che il proprio comportamento era
stato determinato - cosi' come a suo tempo tempestivamente comunicato
al sindacato e ai lavoratori - dall'orientamento della Commissione
Tributaria di II grado di Piacenza, secondo la quale era da
assoggettarsi ad imposizione fiscale anche il risarcimento del danno
conseguente alla tardiva erogazione della retribuzione.
All'esito della espletata istruzione, l'adito Pretore con sentenza
del 29 ottobre 1986 dichiarava "risolta la transazione con il
conseguente diritto dei ricorrenti ad esigere l'intero credito, gia'
accertato, secondo quanto stabilito nello stesso verbale di
conciliazione" ponendo a carico dei convenuti il pagamento delle
spese del giudizio.
Affermava il Pretore ha, da un lato, non era dovuto all'INPS alcun
contributo sui versamenti oggetto della transazione, cosi' come
comunicato dallo stesso Istituto, e, dall'altro, che, per quanto
riguardava l'IRPEF, non solo difettava la prova dei versamenti
effettuati a tale titolo, ma che "dalle stesse giustificazioni della
convenuta e' provato che non di trattenute si tratta, bensi' di
compensazione di un proprio credito, arbitrariamente fatta valere,
per pretese trattenute col maggior credito degli attori". Pertanto,
"ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246 n. 3 c.c. e 545 co.
4 c.p.c., i crediti dei lavoratori, essendo impignorabili per la
parte eccedente il quinto, non potevano essere oggetto di
compensazione".
Da cio' derivava, indipendentemente dalla soluzione del problema
IRPEF fosse dovuta, "l'infondatezza e l'illegittimita' della pretesa
compensazione e, conseguentemente, la qualificazione di inadempimento
dell'omesso versamento delle rate non pagate".
La decisione del Pretore e' stata riformata dal Tribunale di Bari
che con sentenza in data 8 maggio 1987 ha rigettato la domanda
proposta dai dipendenti.
Avverso la decisione del Tribunale i dipendenti propongono
ricorso, illustrato con memoria. La ditta individuale Scoppio Viaggi
e la s.r.l. Paolo Scoppio e Figlio Autolinee resistono con
controricorso, illustrato anch'esso con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la
falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 cod. civ., con
riferimento all'art. 1230 cod. civ., e, in genere, alla
interpretazione del contenuto dell'atto transattivo di cui al verbale
di conciliazione del primo agosto 1985; - degli artt. 1965, 2727,
2728, 2729 cod. civ. degli artt. 127 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645, 1
e 23 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, 12 e 13 d.p.r. 597-1973;
denunciano, infine, il vizio di motivazione insufficiente e
contraddittoria (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.).
Lamentano che il Tribunale non abbia tenuto presente che con
l'accordo transattivo di cui al verbale di conciliazione del 1
agosto 1985 le parti avevano conciliato la lite e avevano realizzato
una vera e propria novazione sostanziale del titolo ex art. 1230
cod. civ.; che di conseguenza le erogazioni dovute in base alla
transazione e non piu' derivanti dal rapporto di lavoro, si presumono
al netto da ogni ritenuta fiscale.
Il motivo e' inammissibile in quanto con esso si solleva un tema
di indagine, l'esistenza o meno di un "animus novandi" nel verbale di
conciliazione, tema che non e' mai stato oggetto di contestazione o
discussione nei precedenti gradi di giudizio ed anzi e' in contrasto
con quanto affermato dagli stessi ricorrenti che a pag. 7 del ricorso
dinanzi al Pretore di Bitonto riconobbero espressamente che sulle
rate che dovevano essere pagate dalla controparte "questa avrebbe
potuto effettuare ritenute fiscali e previdenziali".
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la
falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c. con riferimento all'art. 1224
c.c., agli artt. 12 lett. d), 13, 26 e 23 del D.P.R. n. 600-1973,
degli artt. 41 e 46 del d.p.r. 597 del 1973. Lamentano che il
Tribunale non abbia tenuto presente che non sono assoggettabili alla
ritenuta d'acconto Irpef le somme liquidate dal datore di lavoro ex
art.429 c.p.c. a titolo di interessi (e meno che mai quelle liquidate
ex art. 1224 c.c.) poiche' esse costituiscono un'obbligazione
autonoma rispetto al credito di lavoro, anche se accessoria, e,
pertanto, non soggetta allo stesso regime fiscale del credito al
quale accede.
Il motivo e' infondato.
Infatti, come ha gia' piu' volte affermato questa Corte, le somme
dovute dal datore di lavoro al lavoratore per rivalutazione monetaria
a norma dell'art. 429 terzo comma c.p.c, sono soggette, all'atto del
pagamento, alla ritenuta di acconto di cui all'art. 23 secondo comma
del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 con applicazione, ove il credito
originario si riferisca a pregressi periodi di imposta, dell'aliquota
propria del sistema di tassazione separata di cui agli artt. 12
lettera d) e 13 primo comma del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
(Cass. 6-2-1985 n. 912; Cass. 2-2-1985 n. 717).
D'altra parte non puo' accogliersi il rilievo del ricorrente
secondo cui le somme in questione sarebbero dovute non gia' a titolo
di rivalutazione, ma quali interessi moratori ai sensi dell'art. 1224
cod. civ.. Al riguardo va osservato che si tratta di crediti di
natura retributiva, pagabili, secondo gli usi, non gia' al domicilio
del creditore, ossia del lavoratore, ma presso il domicilio del
debitore, ossia del datore di lavoro; tali crediti, quindi, possono
essere produttivi di interessi ex art. 1224 cod. civ. solo dal giorno
della formale costituzione in mora, costituzione che nella specie non
risulta essere mai intervenuta.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la
falsa applicazione dell'art. 1246 n. 3 c.c. e dell'art. 545 c.p.c.
con riferimento agli artt. 12 lettera d), 13, 23, 26 del d.p.r. n.
600-1973, 41 e 46 del d.p.r. 597-1973 nonche' il vizio di motivazione
insufficiente e contraddittoria.
Lamentano che il Tribunale non abbia tenuto presente che lo
Scoppio non aveva assolutamente il potere di operare la compensazione
tra il debito che egli aveva per le singole rate di gennaio e
febbraio 1986 verso i dipendenti e il loro credito che gli derivava
dall'avere nel loro interesse versato all'Erario l'imposta non
trattenuta al momento della liquidazione; e cio' per il divieto
opposto dall'art. 1246 n. 3 c.c. che non consente la compensazione
con crediti impignorabili, quali sono appunto quelli dei prestatori
di lavoro, per la parte eccedente il quinto.
Il motivo e' infondato.
Infatti, come e' stato piu' volte affermato da questa Corte, le
norme che regolano la compensazione riguardano le sole ipotesi di
compensazione in senso tecnico-giuridico la quale postula l'autonomia
dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti;
tali norme, invece, non sono applicabili quando i debiti ed i crediti
abbiano origine da un unico rapporto intercorso tra le parti come,
nella specie, da un unico rapporto di lavoro subordinato. In tale
caso, infatti, la valutazione delle reciproche pretese si risolve in
un semplice accertamento contabile delle rispettive posizioni di dare
e di avere e non e' riconducibile nell'ambito dell'istituto della
compensazione in senso proprio (Cass. 6-2-1987 n. 1245; Cass.
3-12-1984 n. 6320; Cass. 21-1-1985 n. 202).
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la
falsa applicazione dell'art. 1456 c.c. con riferimento agli artt. 12,
13, 23, 26 d.p.r. 600-1973 e degli artt. 41 e 46 del d.p.r. 597-1973
nonche' il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria.
Lamentano che il Tribunale abbia ritenuto che le imprese avessero
esattamente e tempestivamente adempiuto alle obbligazioni assunte con
il verbale di conciliazione. In tal modo il Tribunale non avrebbe
tenuto presente che i datori di lavoro sarebbero stati inadempimenti
non solo per l'illegittime ed ingiustificate trattenute fiscali a
danno dei lavoratori, ma anche per una serie di altri inadempimenti
puntualmente indicati dalla difesa dei lavoratori nella comparsa
costitutiva di appello e non presi assolutamente in considerazione
dal Tribunale.
Il motivo e' inammissibile.
Con esso infatti la ditta ricorrente introduce un tema nuovo di
indagine e cioe' alcuni pretesi inadempimenti del lavoratore non
prospettati nel ricorso introduttivo dinanzi al Pretore come il
versamento di alcune rate oltre i trenta giorni stabiliti come
termine di tolleranza oppure versate mediante assegno di c-c inviato
con lettera raccomandata piuttosto che con assegno circolare
consegnato personalmente nel domicilio del signor Gaetano Catacchio.
Nel ricorso introduttivo dinanzi al Pretore, invece, l'unica
doglianza riguardava l'omesso pagamento delle rate dovute al 30
gennaio e al 22 febbraio 1986 e un preteso incompleto pagamento della
rata dovuta al 31 marzo 1986.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e i ricorrenti devono
essere condannati al pagamento delle spese di causa oltre gli onorari
di avvocato che si liquidano in lire tre milioni per ciascuno degli
MOTIVI DELLA DECISIONE
intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese di questo giudizio di cassazione che liquida in lire
45.000 oltre lire tre milioni per gli onorari di avvocato di ciascuno
degli intimati.
Cosi' deciso il 28 febbraio 1989 in Roma, nella Camera di consiglio
della sezione lavoro della Corte Suprema di Cassazione.
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