OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE -
Cessione "pro solvendo" - Titolarita', da parte del cessionario, di
due crediti concorrenti - Obbligazioni distinte - Configurabilita' -
Conseguenze - Autonoma disponibilita' - Limiti.
Nella ipotesi di cessione di un credito "pro solvendo", in cui il
creditore cessionario diviene titolare di due crediti concorrenti,
l'uno verso il proprio debitore e l'altro verso il debitore ceduto,
si e' in presenza di distinte obbligazioni, ciascuna avente una
propria autonoma causa ed un'attitudine ad essere oggetto di
autonomi atti di disposizione, con l'unico limite costituito dal
fatto che l'obbligazione originaria e' destinata ad estinguersi con
la riscossione del credito dal debitore ceduto (art. 1198, primo
comma, cod. civ.), ma senza che tale collegamento, concernente il
momento estintivo delle due obbligazioni, comporti la necessita' di
una loro vita parallela in capo allo stesso titolare
ANNO/NUMERO 2002/9495
REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 9170/2000
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAIO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BRUDETTI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA
PALESTRINA 4, presso l'avvocato RINALDO GEREMIA, rappresentato e
difeso dall'avvocato NICOLA PROTO PISANI, giusta procura a margine
del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO ANTONIO DARDANO, in persona del Curatore Vincenzo
Gianchino, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL GARDENA 35,
presso l'avvocato DOMENICO GUIDI, rappresentato e difeso
dall'avvocato GASPARE DALIA, giusta procura a margine del
controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2358/99 della Corte d'Appello di NAPOLI,
depositata il 16/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/03/2002 dal consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il resistente, l'Avvocato GUIDI, che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 15.2.1993 la curatela del fallimento
di Dardano Antonio conveniva in giudizio avanti al Tribunale di
Napoli Brudetti Antonio, chiedendo che ai sensi dell'art. 67 comma 1
n.2 L.F. venisse revocata la cessione di credito dell'importo di L.
561.000.000 stipulata il 4.7.1989 tra il Dardano ed il Brudetti in
adempimento del credito vantato da quest'ultimo per la vendita di
materiali nei confronti dell'imprenditore poi fallito.
Si costituiva il convenuto, deducendo l'infondatezza della
domanda in quanto all'epoca della cessione il Dardano non era in
stato d'insolvenza e comunque tale stato era da lui ignorato.
Successivamente in comparsa conclusionale eccepiva il proprio difetto
di legittimazione passiva in considerazione del fatto che, prima
dell'introduzione del giudizio, egli aveva ceduto la propria azienda
conferendola alla s.p.a. Brudetti Simer.
Il Tribunale con sentenza del 14.5.1998 respingeva le eccezioni
ed accoglieva la domanda.
Il Brudetti proponeva impugnazione ed all'esito del giudizio,
nel quale si costituiva la curatela, la Corte d'Appello di Napoli con
sentenza del 28.10-16.11.1999 rigettava il gravame.
Dopo aver ritenuto ammissibile l'eccezione di difetto di
legittimazione passiva, dedotta in primo grado solo con la comparsa
conclusionale, in quanto nel giudizio di appello, secondo la
precedente formulazione dell'art. 345 comma 2 C.P.C. applicabile al
procedimento in esame "ratione temporis", possono essere esaminate
anche nuove eccezioni, rilevava la Corte d'Appello che il
conferimento da parte del Brudetti della propria azienda alla
Brudetti Simer s.p.a. non aveva riguardato anche il credito
acquistato tramite la cessione, non risultando tale credito
dall'elenco redatto dal perito cui rinviano sul punto i verbali
dell'assemblea, con la conseguenza che egli ne era rimasto titolare e
legittimo contraddittore della domanda di revoca. Riteneva poi che
tali conclusioni non solo erano compatibili con la presenza in detto
elenco del credito vantato nei confronti del Dardano in quanto la
cessione, essendo avvenuta "pro solvendo", non si era estinta in
attesa dell'adempimento del credito ceduto, ma trovavano conferma nel
fatto che il Brudetti con atto del 21.7.1989 aveva conferito al Banco
di Roma procura irrevocabile all'incasso del credito ceduto e che
pertanto, avendone disposto, non aveva potuto includerlo tra quelli
conferiti nella nuova societa'.
Quanto alla conoscenza dello stato d'insolvenza, osservava la
Corte di merito che la documentazione prodotta dal Brudetti non solo
non era idonea a superare la presunzione a suo carico, ma conteneva
concreti elementi per ritenere che, anche prima dell'accettazione
della cessione di credito egli diffidasse della solvibilita' del
Dardano, avendo convenuto per la fornitura di materiali il rilascio
di cambiali in acconto con notevoli dilazioni nel tempo, inizialmente
per svariati mesi e, successivamente, per periodi piu' ridotti, ad
ulteriore conferma della diminuita fiducia e non avendo accettato
altri regolamenti cambiari non appena si erano verificati i primi
insoluti. Riteneva quindi che successivamente la cessione di credito
era stata stipulata a definizione degli insoluti cambiari e per
l'intervenuta sfiducia nel Brunetti di proseguire con tali modalita'
di pagamento.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Brudetti
Antonio, deducendo due motivi di censura illustrati anche con
memoria.
Resiste la curatela del fallimento Dardano Antonio con
controricorso illustrato anch'esso con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso 3rudetti Antonio denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 1198, 1260, 1264, 1266,
1267, 2258 e 2559 C.C. nonche' insufficiente e/o contraddittoria
motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia considerato
che, essendo la cessione "pro solvendo" e quindi strettamente legata
al credito da estinguere, non poteva da tale credito essere separata
ma considerarsi trasferita alla societa' e che non abbia spiegato
come sia possibile il trasferimento di uno solo dei due crediti.
Sostiene altresi', in relazione alla procura irrevocabile
all'incasso, che questa non implica alcun trasferimento, mantenendo
la titolarita' del credito in capo al rappresentato.
La censura e' infondata.
Con il presente motivo di ricorso non si pone il problema
dell'assoggettabilita' all'azione revocatoria della cessione del
credito, ma quello ben diverso volto a verificare, ai fini della sua
esperibilita' nel caso concreto, se il credito ceduto segua
necessariamente il credito originario qualora questo venga a sua
volta ceduto ad altro soggetto.
Orbene, nell'ipotesi, come quella in esame, di cessione "pro
solvendo" effettuata a scopo solutorio in cui il creditore
cessionario sia divenuto titolare di due crediti concorrenti, l'uno
verso il proprio debitore e l'altro verso il debitore ceduto, si e'
certamente in presenza di distinte obbligazioni, ciascuna avente una
propria autonoma causa ed un'attitudine ad essere oggetto di autonomi
atti di disposizione, con l'unico limite costituito dal fatto che
l'obbligazione originaria e' destinata ad estinguersi con la
riscossione del credito verso il debitore ceduto (art. 1198 comma 1
C.C.), senza che tale collegamento, riguardante il momento estintivo
delle due obbligazioni, comporti la necessita', non desumibile da
alcuna norma, di una loro vita parallela in capo allo stesso
titolare.
Di cio' del resto ha mostrato di essere consapevole lo stesso
ricorrente che ha trasferito il credito originario nella societa' dal
medesimo Costituita all'atto del conferimento dell'azienda, tacendo
il credito cedutogli di cui ha poi disposto autonomamente e
separatamente a favore di un istituto di credito con mandato
irrevocabile all'incasso.
Ne' rileva ai fini in esame, in cui il problema si pone in
termini di autonoma disponibilita' dei due crediti, che il mandato
irevocabile non implichi alcun trasferimento, a differenza della
cessione. La Corte d'Appello infatti, lungi dall'aver affermato, come
sostiene invece il ricorrente, che un tale mandato comporti il
trasferimento del credito, ha inteso semplicemente individuare in
detto atto un concreto elemento di riscontro alla tesi della
disponibilita' da parte sua, anche dopo la costituzione della
societa', del credito cedutogli - che anche per tale verso ha
ritenuto quindi che non fosse stato oggetto di conferimento - ed in
definitiva affermare la sua legittimazione passiva alla revocatoria
fallimentare proposta nei suoi confronti.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia errata e falsa
applicazione degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 C.C.; 67 L.F.; 112,
113, 115 e 116 C.P.C. nonche' insufficiente e/o contraddittoria
motivazione. Deduce che non sussisteva alcuna presunzione di
conoscenza dello stato d'insolvenza del Dardano, da ritenersi
comunque superata in quanto dalla documentazione da lui esibita in
primo grado risultava l'inesistenza di procedure esecutive mobiliari
e che la Corte d'Appello non ha adeguatamente valutato l'entita' dei
lavori (402 alloggi in localita' Monteruscello di Pozzuoli) che il
Dardano aveva in corso e la necessita' quindi che la fornitura, data
la sua rilevanza, fosse adeguatamente garantita nei pagamenti.
Anche tale censura, relativa all'elemento soggettivo della
"scientia decoctionis", e' infondata, avendo la Corte d'Appello con
una motivazione particolarmente penetrante nell'esame delle varie
circostanze emerse, oltre che congrua nelle sue articolazioni,
accertato non solo che il ricorrente non ha superato la presunzione
posta a suo carico dall'art. 67 comma 1 L.F. ma che era risultata in
concreto provata la consapevolezza da parte sua dello stato
d'insolvenza del debitore che il proprio credito gli aveva ceduto
dopo che le numerose cambiali emesse in pagamento e piu' volte
rinnovate non erano stato onorate.
Trattasi all'evidenza di una valutazione di merito che si
sottrae al sindacato di questa Corte in quanto immune da vizi logici,
peraltro nemmeno adeguatamente prospettati, non potendosi certamente
considerare in tale ambito la specifica doglianza relativa all'omesso
rilievo da parte della Corte d'Appello della documentazione prodotta
in primo grado dall'odierno ricorrente e riguardante l'inesistenza di
procedure esecutive mobiliari e di protesti.
Non ha infatti considerato il ricorrente le osservazioni
espresse al riguardo dall'impugnata sentenza la quale, nel valutare
proprio tale circostanza, ha sottolineato come, in considerazione
della peculiarita' dei fatti di causa caratterizzati da una personale
e diretta conoscenza da parte del Brudetti delle difficolta' del
debitore desumibili dallo stesso rapporto intercorso fra i due,
nessuna necessita' egli aveva "di segnali provenienti dall'esterno",
quali i protesti o le procedure esecutive, sopravvenute
successivamente alla cessione del credito in esame.
Elementi questi che, hanno consentito addirittura di accertare
direttamente l'effettiva conoscenza, senza necessita' di far
riferimento ad elementi che attengono alla mera conoscibilita', come
sarebbe stato pur possibile nelle ipotesi, diverse peraltro da quella
in esame, previste dal comma 2 dell'art. 67 L.F..
Assolutamente errata sotto il profilo giuridico e' infine
l'affermazione, secondo cui la Corte d'Appello si sarebbe basata "su
ipotesi prive di valore presuntivo", non avendo il ricorrente
considerato che, vertendosi nell'ambito del primo comma dell'art. 67
L.F., la presunzione e' prevista per legge e non gia' desumibile dal
giudice.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
dell'onorario che liquida in euro 6.000,00 oltre alle spese liquidate
in euro 136,00.
Cosi' deciso in Roma, il 19 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2002
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