OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE -
Effetti estintivi dell'obbligazione solidale - Limiti – Transazione
La transazione produce i suoi effetti estintivi dell'obbligazione
solidale nei limiti dell'obbligazione stessa e nei confronti di
tutti i debitori solidali che dichiarano di volerne profittare, ma
non si estende a quella parte dell'obbligazione non solidale perche'
dovuta esclusivamente da uno dei debitori per un diverso titolo.
Pertanto la transazione stipulata dal locatore con l'assicuratore
della cosa locata non si estende all'obbligazione risarcitoria del
conduttore, ai sensi dell'art. 1589 cod. civ., per la parte
eccedente l'indennizzo assicurativo per la perdita o il
deterioramento della cosa derivante da incendio.
ANNO/NUMERO 2002/10564
REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 5119/2000
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - rel. Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VITALE DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARANTO 40,
presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MUSOLINO, difeso
dall'avvocato GIUSEPPE ARICO', giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE GAETANO MARINA, SAI ASSICURAZIONI SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 07066/00 proposto da:
DE GAETANO MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI TRASONE
22, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA SCOPELLITI, difesa
dall'avvocato ROSARIO INFANTINO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
VITALE DOMENICO, SAI SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 272/99 del Tribunale di REGGIO CALABRIA,
emessa il 29/06/99 e depositata il 04/08/99 (R.G. 263/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/02/02 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso
principale e l'assorbimento di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 17.9.96 Vitale Domenico
conveniva dinanzi il giudice di pace di Villa S. Giovanni De Gaetano
Marina per sentirla condannare al pagamento della somma di lire
5.000.000, oltre interessi e spese.
Esponeva l'istante in citazione di aver locato alla De Gaetano
un magazzino sito alla via ammiraglio Curzon. Tale magazzino in
seguito ad incendio aveva subito danni per 14.235.000. Avendo
ricevuto dalla compagnia di Assicurazioni Norditalia lire 10.023.000
esso Vitale richiedeva la differenza alla conduttrice che, a sua
volta, chiamava in causa la Sai presso la quale era assicurata.
All'esito della istruttoria, il giudice di pace con sentenza
dell'1.7.97 condannava la De Gaetano al pagamento di lire cinque
milioni ex art. 1589 cc quale differenza tra indennita' assicurativa
versata e danno effettivo. Veniva, di poi, rigettata la domanda di
garanzia proposta dalla De Gaetano nei confronti della Sai. Avverso
detta sentenza proponevano appello in via principale la De Gaetano ed
in via incidentale il Vitale.
Si costituiva la Sai contestando la chiamata in garanzia
spiegata dalla De Gaetano. Con sentenza del 4.8.99 il Tribunale di
Reggio Calabria accoglieva l'appello della De Gaetano, rigettava il
gravame incidentale del Vitale che condannava al pagamento delle
spese del doppio grado.
Motivava, tra l'altro, il Tribunale che alla sottoscrizione
della transazione con la sua compagnia di assicurazione il vitale non
fece alcuna riserva nei confronti di altri dichiarando di non avere
piu' nulla a pretendere sia dalla compagnia di assicurazione che da
terzi coobligati. Pertanto, il proprietario non poteva agire nei
confronti della conduttrice per il risarcimento di ulteriori danni. I
secondi giudici dichiaravano infine assorbito il motivo relativo alla
chiamata in garanzia della SAI spiegata dalla de Gaetano in via
subordinata.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Vitale affidandolo ad unico motivo.
Ha resistito con controricorso la De Gaetano che, a sua volta,
ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad unico
motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ex art. 335 cpc,
trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza.
Con l'unico mezzo di annullamento il Vitale, denunziata la
violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1588 e 1589 cc in
riferimento all'art. 360 n. 3 lamenta che il Tribunale di Reggio
Calabria abbia erroneamente interpretato la transazione fra la
Norditalia ed esso Vitale attribuendo alla stessa effetti liberatori
verso altri eventuali coobbligati, in tale modo disattendendo la
domanda di esso ricorrente verso la conduttrice De Gaetano
responsabile per il residuo danno ex artt. 1588, 1589 cc.
La censura va accolta.
Costituisce principio pacifico della giurisprudenza di questa
Corte che la transazione produce i suoi effetti estintivi della
obbligazione solidale nei limiti della obbligazione stessa e nei
confronti di tutti i debitori solidali che dichiarano di volerne
profittare, ma non si estende a quella parte della obbligazione non
solidale perche' dovuta esclusivamente da uno dei debitori per un
diverso titolo.
Nella ipotesi in esame va evidenziato che la responsabilita' del
conduttore ex art. 1589 cc per la perdita o il deterioramento della
cosa locata derivante da incendio non resta in alcuna misura limitata
nel caso in cui la cosa sia stata assicurata, in quanto
l'assicurazione incide solo sulla posizione soggettiva del locatore
indennizzato, nel senso che questi, una volta ricevuto il pagamento
dell'indennizzo, puo' pretendere dal conduttore unicamente la
differenza tra indennizzo corrisposto dall'assicuratore ed il danno
effettivo sofferto (cfr. Cass. 3761/79).
Nella motivazione della sentenza impugnata i secondi giudici
hanno rilevato, nell'esaminare la prodotta transazione, che il Vitale
nel ritenere l'indennizzo dal suo assicuratore aveva liberato
eventuali terzi coobligati per cui non poteva agire nei confronti
della De Gaetano per il risarcimento degli ulteriori danni rispetto a
quelli gia' indennizzati dalla propria assicurazione.
In tale modo argomentando, il Tribunale calabro non ha operato
corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, non
avendo tenuto presente che il locatore poteva agire nei confronti
della conduttrice ex artt. 1588 e 1589 cc, pertanto per un diverso
titolo e per una diversa obbligazione alla quale la De Gaetano era
esposta e per la quale nessuna efficacia poteva avere la transazione
conclusa, con l'assicuratore dell'intero fabbricato, dal Vitale
essendo la stessa De Gaetano responsabile ripetersi un diverso
titolo.
La sentenza in esame va, pertanto, cassata con conseguente
rinvio della causa ad altro giudice, che si indica in dispositivo,
che, tenendo presente le ragioni dell'annullamento della pronunzia,
tornera' a decidere sulla domanda proposta dal Vitale nei confronti
della De Gaetano uniformandosi agli indicati principi.
Con l'unico mezzo del ricorso incidentale la De Gaetano chiede
che venga cassato il capo della sentenza del Tribunale laddove
considera assorbito il motivo di gravame relativo alla chiamata in
garanzia spiegata in via subordinata da essa ricorrente nei confronti
della soc. Sai.
Anche tale censura deve essere accolta.
Una volta che il giudice del rinvio dovra' esaminare la domanda
del Vitale nei confronti della De Gaetano per il risarcimento del
residuo danno, consegue l'esame anche della domanda di garanzia
spiegata dalla stessa De Gaetano nei confronti della sua
assicuratrice SAI, domanda che i secondi giudici hanno ritenuto
assorbita per effetto della decisione adottata.
Allo stesso giudice del rinvio e' demandata la liquidazione
delle spese della fase di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie entrambi.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, a
diversa sezione del Tribunale di Reggio Calabria.
Cosi' deciso in Roma, il 27 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2002
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