Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - Pagamento e
remissione del debito –
Poiche' ai sensi dell'art. 2726 cod. civ. le norme stabilite per la
prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione
del debito, e' ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale
in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite
previsto dall'art. 2721 cod. civ., ma la deroga e' subordinata ad
una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali,
nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente
richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la
parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.
ANNO/NUMERO: 1993/5884
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Antonio BRONZINI Presidente
" Cesare MAESTRIPIERI Rel. Consigliere
" Italico Libero TROJA "
" Gaetano GAROFALO "
" Rafaele CORONA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
INDA RITA; elett.dom. in Roma in via Fiorino Fiorini, 16 presso
l'avv.to Antonio D'Alessandro che la rapp.ta e difende insieme
all'avv.to Franco Oronzo per delega a margine del ricorso.
Ricorrente
contro
ANELLI ANGELO; elett.dom. in Roma via Crescenzio, 16 presso l'avv.to
Fabrizio Marinelli rapp.to e difeso dall'avv.to Alessandro Bucco per
delega in calce al controricorso.
Controricorrente
per la cassazione della sentenza n. 4 della Corte di Appello di
L'Aquila in data 29.12.88 - 24.1.1989 -
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29.10.1992 dal Cons. Maestripieri -
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Romagnoli che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 19.7.1985 Angelo Anelli conveniva, dinanzi
al Tribunale di Pescara, Inda Rita chiedendone la condanna al
pagamento della somma di lit. 40.000.000, quale residuo prezzo di una
compravendita immobiliare.
A sostegno della domanda, l'Anelli produceva una dichiarazione
resa dalla Inda in data 23.12.1981, contestuale alla stipula del
rogito notarile, nella quale l'Inda riconosceva che il prezzo della
compravendita non era integralmente pagato e si impegnava a versare
il residuo prezzo entro trenta giorni a fare tempo dal 23.12.1981.
Nella contumacia della convenuta, il Tribunale di Pescara, con
sentenza depositata il 28.8.1986, condannava la stessa a pagare il
residuo prezzo di 40.000.000, oltre gli interessi e le Spese di lite.
L'appello interposto dalla Inda veniva rigettato dalla Corte di
Appello dell'Aquila, con sentenza depositata il 24.1.1989.
Per quanto qui interessa, la Corte di merito riteneva:
- che l'Anelli aveva provato, esibendo la scrittura privata del
23.12.1981, di essere creditore di una somma e che spettava alla Inda
provare di avere pagato, in tutto o in parte, il suo debito.
- che l'Inda riconosceva di essere debitrice di 9.500.000 al cui
pagamento non aveva provveduto a causa dei gravi vizi afferenti i
lavori in legno dell'immobile ma che di tale assunto non aveva dato
la prova;
- che la prova per interrogatorio e testi non era ammissibile, la
prima perche' non era "supponibile che l'Anelli contraddicesse se
stesso" e la seconda per il divieto di cui all'art. 2721 c.c.
- che doveva essere accolto l'appello incidentale relativamente
alla decorrenza degli interessi.
Avverso tale decisione, proponeva ricorso per cassazione la Inda.
Resisteva con controricorso l'Anelli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione delle
norme afferenti l'onere della prova: Art. 115 c.p.c. e Art. 2697 c.c.
in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. -
In sostanza la ricorrente si duole che la Corte di Appello abbia
riconosciuto alla scrittura privata del 23.1.1981 un'efficacia
probatoria che essa non poteva avere.
Il motivo va accolto.
La ricorrente ha riconosciuto, nella dichiarazione comune datata
23.11.1981, che "il prezzo della compravendita non e' stato
integralmente pagato - contrariamente a quanto dichiarato in atto
dalle stesse parti e - pertanto - la sig.ra Inda Rita si impegna di
pagare il residuo prezzo al sig. Anelli Angelo entro il termine
massimo di trenta giorni da oggi".
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in presenza di una
domanda di condanna al pagamento di una somma determinata, perche' il
giudice possa emettere pronuncia positiva di condanna in favore
dell'avente diritto, occorre dimostrare con certezza il quantum del
debito (sent. 23.12.1968 n. 4074; 3.7.1967 n. 1635).
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la errata
interpretazione dell'art. 2721 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3
C.P.C.
La ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto
inammissibile la prova testimoniale della stessa dedotta.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art.
360 n. 5 C.P.C.
Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
La censura verte sulla inammissibilita' della prova testimoniale e
dell'interrogatorio formale dell'Anelli.
I due motivi sono tra loro strettamente connessi e possono essere
esaminati insieme.
Vanno accolti.
Ai sensi dell'art. 2726 C.C. le norme stabilite per la prova
testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del
debito.
E' quindi ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in
ordine al pagamento di somme di denaro eccedenti il limite previsto
dall'art. 2721, richiamato dall'art. 2726 specificamente per il
pagamento, ma la deroga e' subordinata ad una concreta valutazione
delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e
di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli
esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una
documentazione scritta (sent. 18.3.1968 n. 879).
Per quanto riguarda l'interrogatorio formale dell'Anelli, la Corte
di Appello ha ritenuto che "all'ammissione dell'interrogatorio si
oppone la sua inconcludenza, perche' non e' supponibile che Anelli
contraddica se stesso in modo tanto clamoroso...." (Pag. 7 della
sentenza impugnata).
Questa motivazione non puo' essere condivisa, avendo
l'interrogatorio formale proprio lo scopo di provocare la
confessione.
L'ammissione dell'interrogatorio formale non puo' essere negata
per il solo fatto che la parte interroganda abbia, in atti
processuali pregressi, smentito quanto dedotto nell'interrogatorio.
3. - In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza
impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa per nuovo esame
ad altra Corte di Appello.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, in conseguenza cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia, che
statuira' anche sulle spese di causa.
Roma, 29 ottobre 1992
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