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Remissione del debito

Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - Pagamento e remissione del debito – Poiche' ai sensi dell'art. 2726 cod. civ. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, e' ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 cod. civ., ma la deroga e' subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta. ANNO/NUMERO: 1993/5884 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Antonio BRONZINI Presidente " Cesare MAESTRIPIERI Rel. Consigliere " Italico Libero TROJA " " Gaetano GAROFALO " " Rafaele CORONA " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da INDA RITA; elett.dom. in Roma in via Fiorino Fiorini, 16 presso l'avv.to Antonio D'Alessandro che la rapp.ta e difende insieme all'avv.to Franco Oronzo per delega a margine del ricorso. Ricorrente contro ANELLI ANGELO; elett.dom. in Roma via Crescenzio, 16 presso l'avv.to Fabrizio Marinelli rapp.to e difeso dall'avv.to Alessandro Bucco per delega in calce al controricorso. Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 4 della Corte di Appello di L'Aquila in data 29.12.88 - 24.1.1989 - Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.10.1992 dal Cons. Maestripieri - Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Romagnoli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 19.7.1985 Angelo Anelli conveniva, dinanzi al Tribunale di Pescara, Inda Rita chiedendone la condanna al pagamento della somma di lit. 40.000.000, quale residuo prezzo di una compravendita immobiliare. A sostegno della domanda, l'Anelli produceva una dichiarazione resa dalla Inda in data 23.12.1981, contestuale alla stipula del rogito notarile, nella quale l'Inda riconosceva che il prezzo della compravendita non era integralmente pagato e si impegnava a versare il residuo prezzo entro trenta giorni a fare tempo dal 23.12.1981. Nella contumacia della convenuta, il Tribunale di Pescara, con sentenza depositata il 28.8.1986, condannava la stessa a pagare il residuo prezzo di 40.000.000, oltre gli interessi e le Spese di lite. L'appello interposto dalla Inda veniva rigettato dalla Corte di Appello dell'Aquila, con sentenza depositata il 24.1.1989. Per quanto qui interessa, la Corte di merito riteneva: - che l'Anelli aveva provato, esibendo la scrittura privata del 23.12.1981, di essere creditore di una somma e che spettava alla Inda provare di avere pagato, in tutto o in parte, il suo debito. - che l'Inda riconosceva di essere debitrice di 9.500.000 al cui pagamento non aveva provveduto a causa dei gravi vizi afferenti i lavori in legno dell'immobile ma che di tale assunto non aveva dato la prova; - che la prova per interrogatorio e testi non era ammissibile, la prima perche' non era "supponibile che l'Anelli contraddicesse se stesso" e la seconda per il divieto di cui all'art. 2721 c.c. - che doveva essere accolto l'appello incidentale relativamente alla decorrenza degli interessi. Avverso tale decisione, proponeva ricorso per cassazione la Inda. Resisteva con controricorso l'Anelli. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione delle norme afferenti l'onere della prova: Art. 115 c.p.c. e Art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - In sostanza la ricorrente si duole che la Corte di Appello abbia riconosciuto alla scrittura privata del 23.1.1981 un'efficacia probatoria che essa non poteva avere. Il motivo va accolto. La ricorrente ha riconosciuto, nella dichiarazione comune datata 23.11.1981, che "il prezzo della compravendita non e' stato integralmente pagato - contrariamente a quanto dichiarato in atto dalle stesse parti e - pertanto - la sig.ra Inda Rita si impegna di pagare il residuo prezzo al sig. Anelli Angelo entro il termine massimo di trenta giorni da oggi". Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in presenza di una domanda di condanna al pagamento di una somma determinata, perche' il giudice possa emettere pronuncia positiva di condanna in favore dell'avente diritto, occorre dimostrare con certezza il quantum del debito (sent. 23.12.1968 n. 4074; 3.7.1967 n. 1635). 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la errata interpretazione dell'art. 2721 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C. La ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto inammissibile la prova testimoniale della stessa dedotta. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 360 n. 5 C.P.C. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. La censura verte sulla inammissibilita' della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale dell'Anelli. I due motivi sono tra loro strettamente connessi e possono essere esaminati insieme. Vanno accolti. Ai sensi dell'art. 2726 C.C. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito. E' quindi ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento di somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721, richiamato dall'art. 2726 specificamente per il pagamento, ma la deroga e' subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (sent. 18.3.1968 n. 879). Per quanto riguarda l'interrogatorio formale dell'Anelli, la Corte di Appello ha ritenuto che "all'ammissione dell'interrogatorio si oppone la sua inconcludenza, perche' non e' supponibile che Anelli contraddica se stesso in modo tanto clamoroso...." (Pag. 7 della sentenza impugnata). Questa motivazione non puo' essere condivisa, avendo l'interrogatorio formale proprio lo scopo di provocare la confessione. L'ammissione dell'interrogatorio formale non puo' essere negata per il solo fatto che la parte interroganda abbia, in atti processuali pregressi, smentito quanto dedotto nell'interrogatorio. 3. - In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa per nuovo esame ad altra Corte di Appello. P.Q.M. Accoglie il ricorso, in conseguenza cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia, che statuira' anche sulle spese di causa. Roma, 29 ottobre 1992
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