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Promessa del fatto del terzo

Contratti in genere - Effetti del contratto - Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo - Contenuto - Rifiuto del terzo - Indennizzo del promissario - Nella promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, disciplinata dall'art. 1381 cod. civ., l'obbligo assunto dal promittente verso il promissario e' quello di adoperarsi perche' il terzo si obblighi a fare o faccia cio' che il promittente medesimo ha promesso alla propria controparte, ed il rifiuto del terzo di assumere l'obbligazione o di compiere il fatto oggetto della promessa (i quali debbono avere specificita' e concretezza di contenuto) non libera il promittente, il quale e' tenuto ad indennizzare il promissario. Tale indennizzo per l'inadempimento dell'obbligazione del promittente - la quale, in difetto di determinazione di termine, e' immediatamente esigibile ai sensi dell'art. 1183, primo comma, cod. civ. - differisce dall'ordinario risarcimento del danno e pertanto la sua liquidazione, attesa anche la mancata determinazione di appositi criteri, non puo' che essere equitativa. ANNO/NUMERO: 1991/6984 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Alberto ZAPPULLI Presidente " Michelangelo D'ALBERTO Consigliere " Pasquale PONTRANDOLFI Rel. " " Gentile RAPONE " " Fulvio ALIBERTI " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FERRARIS ANTONIO, elett.te dom.to in Roma V.le G. Rossini, 9 presso l'Avv. Michele Tamponi che rapp.ta e difende insieme all'avv. Carlo Granelli, per delega a margine del ricorso. Ricorrente contro FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI VERCELLI. Intimata Il secondo (R.G. n. 2751-89) proposto da: FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI VERCELLI, in persona del presidente p.t.; elett.te dom.ta in Roma Via Flaminia, 21 presso l'Avv. Giacomo Mereu che la rapp.ta e difende insieme all'Avv. Pier Luigi Lanza per delega in calce alla copia notificata del ricorso. Controricorrente e ricorrente incidentale contro FERRARIS ANTONIO, elett.te dom.to in Roma rapp.to e difeso come sopra. Controricorrente Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Vercelli dell'8.1 - 10.2.1988 R.G.N. 28-86. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.1.1990 dal Cons. Pontrandolfi. Uditi gli Avv.ti Granelli e Mereu. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Dopo aver promosso "ante causam" un ricorso d'urgenza rigettato con provvedimento del 19 ottobre 1984, Antonio Ferraris, con ricorso depositato il 27 ottobre 1986, adiva il Pretore di Vercelli, esponendo che il 19 dicembre 1983 aveva sottoscritto con la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Vercelli un verbale di conciliazione con il quale, ponendo fine ad una controversia instaurata davanti allo stesso Pretore, esso ricorrente aveva rinunziato all'esperita impugnazione del licenziamento intimatogli dalla predetta Federazione e la convenuta datrice di lavoro gli aveva versato la somma di L. 17.000.000 a titolo di integrazione dell'indennita' di fine rapporto, dandogli atto di avere egli dimostrato di non avere mai stornato denari dalla Federazione stessa "per fini estranei a quelli istituzionali". Contestualmente essi avevano sottoscritto, in pari data, una scrittura privata complementare con la quale la Coldiretti si era impugnata "a fare tutto quanto in suo potere per assicurare" ad esso Ferraris, quale lavoratore subordinato, "l'assunzione presso il Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Vercelli ovvero presso un'organizzazione o ente in qualche modo controllato o collegato alla Coldiretti, con mansioni, anzianita' e in categoria equivalenti a quelle accordategli presso la Coldiretti"; con trattamento economico non inferiore a quello precedentemente goduto e con sede di lavoro "in Vercelli o localita' compresa nel raggio di dieci chilometri". La Federazione si era altresi' impegnata a corrispondergli a titolo di penale la somma di L. 5.000.000 qualora detta assunzione non fosse avvenuta, per causa a lui non imputabile, entro il 31 maggio 1984, e "fermo restando l'impegno ....... di continuare ad attivarsi per assicurare l'assunzione" stessa. In data 31 maggio 1984 la Coldiretti aveva quindi versato la penale senza provvedere neppure in seguito, e nonostante le reiterate richieste, in ordine alla promossa assunzione. Pertanto il Ferraris, sulla base di quanto esposto, chiedeva all'adito Pretore che la stessa Coldiretti, inadempiente all'obbligazione assunta - configurabile quale premessa del fatto del terzo -, venisse condannata al pagamento in suo favore, dal 1 giugno 1984 al momento della pronuncia giudiziale, delle somme mensili che egli avrebbe percepito se fosse stato assunto; nonche' al pagamento, con condanna anticipata, di altre somme mensili, ricavabili dalle retribuzioni mensili, contribuzioni assicurative e indennita' di fine rapporto, da versare fino al momento di una sua eventuale assunzione ovvero fino al raggiungimento dell'eta' pensionabile. Nel costituirsi in giudizio, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Vercelli contestava l'avversa pretesa negando di avere assunto, con la scrittura del 19 dicembre 1983, alcuna obbligazione di risultato nello schema dell'articolo 1381 c.c., ma sostenendo di avere unicamente contratto un'obbligazione di mezzi adempiuta con la richiesta diligenza. Con sentenza 18 ottobre 1985 il Pretore rigettava la domanda attrice, individuando, anche attraverso la ricostruzione ermeneutica della volonta' delle parti, nell'impiego assunto dalla Coldiretti, non una promessa del fatto o dell'obbligazione del terzo - a cio' ostando principalmente la mancanza di una manifestazione certa ed inequivocabile e di una inequivoca individuazione del terzo - bensi' un'obbligazione di mezzi, "capace di rimanere continuamente inalterata anche dopo l'esaurirsi degli effetti di una penale accessoria", a fronte della quale non era stato allegato da parte del promissario alcun fatto di inadempimento specifico della promittente. Su appello del Ferraris, al quale resisteva la Federazione appellata, il Tribunale di Vercelli, con sentenza 19 aprile 1988, in riforma della gravata sentenza, dichiarava la Federazione appellata tenuta al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di L. 5.000.000 (cinque milioni) a favore del Ferraris per il titolo dedotto in giudizio e compensava interamente tra le parti le spese del grado, confermando, nel resto, la gravata sentenza. Secondo il Tribunale, la formulazione della prima parte della dichiarazione in data 19 dicembre 1983, nel prevedere l'impegno della Coldiretti di fare "tutto quanto in suo potere" per assicurare al Ferraris l'assunzione presso il Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Vercelli ovvero presso altro ente ad essa collegato, si inquadrava perfettamente nello schema dell'art. 1381 c.c.. Ed invero, per giurisprudenza costante, nella promessa dell'obbligazione o del fatto altrui il promittente si impegna nei confronti del promissario ad "adoperarsi" affinche' il terzo si obblighi a fare, oppure faccia, quanto costituisce oggetto della promessa. E che l'obbligazione di cui all'articolo 1381 c.c. consista nell'impegno di "adoperarsi" (formula che non differisce da quella di "fare tutto quanto in suo potere", usata nel caso di specie) e' d'altronde dimostrato dal rilievo che il contenuto proprio della promessa non puo' essere, direttamente, il fatto del terzo, fatto che solo quest'ultimo, estraneo al rapporto tra promittente e promissario, puo' impegnarsi a compiere. Quanto alla identificazione del terzo, necessaria ai fini della validita' della promessa, nella convenzione "de qua" il preciso riferimento al Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Vercelli non era certamente vanificato ne' reso meno chiaro dal richiamo, in via alternativa e sussidiaria, ad altro "ente od organizzazione in qualche modo controllato o collegato alla Coldiretti", ente comunque individuabile alla stregua dei predetti elementi prestabiliti dalle parti: ente rientrante nella sfera di controllo della Federazione o a questa legato. Quanto rilevato gia' evidenziava come l'impegno della promittente di adoperarsi per ottenere da altri l'assunzione del Ferraris risultasse in modo certo ed univoco dal contesto negoziale: ma ad escludere definitivamente che si fosse trattato di una promessa generica deponeva l'esplicito e concreto riferimento alla categoria, mansioni, trattamento economico e finanche alla sede - a non oltre dieci chilometri da Vercelli - che la Coldiretti si era impegnata ad assicurare al suo ex dipendente. Sempre secondo il Tribunale, procedendosi all'esame della dichiarazione negoziale nel suo complesso, non era revocabile in dubbio che questa era stata voluta dalle parti, come esattamente rilevato dal Pretore, quale obbligazione omogenea e continua; non di mezzi in senso proprio, bensi', secondo quanto esposto, avente per contenuto la promessa del fatto del terzo (che, in ogni modo, non era esatto configurare quale obbligazione di risultato in senso stretto), cui accedeva, con funzione rafforzativa, una clausola penale - certamente compatibile con lo schema di cui all'art. 1381 c.c. - sanzionatrice soltanto di un primo periodo di inadempienza, essendosi stabilito, col ribadire espressamente l'impegno della Coldiretti di "continuare ad attivarsi per assicurare l'assunzione", il permanere dell'obbligazione (e non gia' una sorta di risarcibilita' del danno ulteriore) anche successivamente alla scadenza del termine pattuito per il pagamento della penale. Ne' contrastava con tale soluzione la mancata previsione di una sanzione in ordine "alle sorti dell'inadempimento susseguente", niente affatto essenziale, ed in luogo della quale si applicava il disposto dell'art. 1381 c.c., ovvero la mancata previsione del termine di adempimento per la cui individuazione soccorrevano i principi generali di cui all'art. 1183 c.c.. Aggiungeva il Tribunale che, sebbene il senso letterale del negozio "de quo" rivelasse con chiarezza ed univocita', attraverso le espressioni usate, la comune volonta' delle parti, tuttavia andava sottolineato come non potesse accogliersi la tesi avanzata dal Pretore secondo cui l'intento pratico perseguito dalle parti non avrebbe potuto ravvisarsi nella promessa della Coldiretti di fare il possibile per garantire l'assunzione del suo ex dipendente presso terzi perche' cio' avrebbe significato "reintrodurre dalla finestra ..... quanto, in termini di risultato economico-pratico, la transazione conciliativa e la rinuncia alle precedenti domande aveva inteso sicuramente bandire dalla porta principale". Mentre, da un lato, la circostanza che la Federazione non avesse avuto piu' interesse, per qualsivoglia motivo, alla prestazione di lavoro del Ferraris non contrastava affatto (in astratto, a nulla rilevando una eventuale riserva mentale) con l'impegno di adoperarsi per farlo assumere da terzi, dall'altro, appariva piu' sensato presumere che proprio una simile prospettiva - che ben piu' di una mera obbligazione di mezzi gli avrebbe garantito un duplice vantaggio economico e morale - avesse indotto il Ferraris stesso a rinunciare alle proprie precedenti pretese nei confronti della sua ex datrice di lavoro. Cio', premesso, rilevava il Tribunale che l'obbligazione cui era tenuta l'appellata, in difetto di determinazione del termine di adempimento, era, ai sensi del 1 comma dell'art. 1183 c.c., immediatamente esigibile; che la promittente era stata regolarmente costituita in mora del Ferraris con lettera del 12 giugno 1984 ed era da considerarsi - in conformita' del disposto di cui all'art. 1381 c.c., unanimemente interpretato sul punto dalla giurisprudenza - inadempiente per il solo fatto obiettivo della mancata prestazione del terzo (dato, questo, pacifico in causa). Conseguentemente, la Federazione appellata andava condannata a pagare in favore dell'appellante l'indennizzo di cui all'art. 1381 c.c., per la cui liquidazione doveva sottolinearsi che, a differenza del risarcimento del danno, che tende a ricostruire la situazione patrimoniale del danneggiato lesa dal comportamento illegittimo del danneggiante, l'indennizzo qui considerato era rivolto a compensare la lesione di interessi altrui, prescindendosi dall'inadempimento colpevole. Pertanto, nonostante gran parte della giurisprudenza applicasse implicitamente le norme generali relative alla liquidazione del danno nella determinazione dell'indennita' in questione, questa conservata pur sempre le sue peculiari caratteristiche, tanto che la stessa giurisprudenza, oltre a ripetere che ovviamente il promittente non potrebbe mai essere tenuto alla reintegrazione in forma specifica, aveva a volte anche sostenuto che il predetto indennizzo, in quanto indipendente dall'accertamento di un comportamento colpevole, non era comprensivo del lucro cessante. Relativamente al caso di specie, il Tribunale riteneva, comunque, opportuna una liquidazione in via equitativa: soprattutto per non avere l'appellante fornito una prova rigorosa in ordine allo specifico pregiudizio subito, bensi' soltanto allegato il calcolo di quanto a suo parere avrebbe guadagnato, al lordo, qualora fosse stato assunto dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza per il pagamento della penale, fino al momento di una eventuale assunzione o, addirittura, fino all'eta' del pensionamento; senza considerare, comunque, l'inammissibilita', nel caso qui esaminato, di una pronuncia di adempimento specifico o, tanto piu', di una condanna in futuro. A cio' doveva aggiungersi che il Ferraris aveva ammesso e documentato in primo grado di avere rifiutato, nell'attesa dell'adempimento della promittente, un vantaggio posto di lavoro offertogli da altri, con cio' aggravando la propria situazione economica. Stimava, pertanto, equo il Tribunale contenere nella misura di L. 5.000.000 (cinque milioni) - somma pari all'entita', convenzionalmente determinata dalle parti, della clausola sanzionatrice del primo periodo di inadempimento - l'indennizzo che l'appellata era tenuta a corrispondere al Ferraris. Avverso la suddetta sentenza Antonio Ferraris ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. La Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Vercelli ha resistito con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale per un solo motivo. Il Ferraris ha resistito al ricorso incidentale con controricorso. Lo stesso ha prodotto memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 1381 c.c., nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il Ferraris muove alla sentenza impugnata una censura relativa alla diversificazione operata dal Tribunale intorno ai concetti di "risarcimento del danno" e di "indennizzo", rilevando che il Tribunale stesso, opinando all'opposto dell'unanime dottrina e giurisprudenza, avrebbe affermato erroneamente che "l'indennita' di cui all'art. 1381 c.c. conserva pur sempre le sue peculiari caratteristiche rispetto all'istituto generale del risarcimento del danno da inadempimento negoziale". Critica, percio', la suddetta sentenza sul punto in cui, dalla suddetta premessa, ha tratto la conseguenza che diversi debbano essere i criteri ha seguire in sede di liquidazione della prestazione pecuniaria riconosciuta, nelle due ipotesi, al creditore insoddisfatto. Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del disposto degli articoli 1381, 1226 e 2697 c.c., nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente principale si duole dell'entita' dell'indennizzo liquidatogli in via equitativa dal Tribunale, rilevando l'erroneita' della premessa da cui e' partito il Tribunale stesso nell'affermare l'inapplicabilita' delle norme generali relative alla liquidazione del danno "in subiecta materia" e, inoltre, l'erroneita' e l'incongruenza dell'affermazione aggiuntiva del Tribunale secondo cui il creditore non avrebbe, nella specie, fornito una prova rigorosa in ordine allo specifico pregiudizio subito; mentre - secondo il ricorrente - non solo non era MOTIVI DELLA DECISIONE giuridicamente corretto procedere ad una determinazione equitativa dell'indennizzo-risarcimento spettante al creditore, ma il danno doveva ritenersi provato nel suo ammontare, a seguito della mancata "riassunzione" promessagli dalla Coldiretti, nella misura delle retribuzioni che al creditore stesso sarebbero state corrisposte dal (no reperito) nuovo datore di lavoro, o, comunque, il danno sarebbe stato suscettibile di dimostrazione attraverso i mezzi di prova invano offerti da esso Ferraris. Col terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1381 e 1226 c.c., nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente principale deduce che, quand'anche - diversamente da quanto sostenuto nel precedente motivo - dovesse risultare corretto il ricorso alla liquidazione equitativa dell'indennizzo - risarcimento, sarebbe in ogni caso necessario concludere per l'illegittimita' della quantificazione concretamente effettuata, sia perche', nella liquidazione equitativa del danno, il giudice deve prefiggersi l'obiettivo di far coincidere l'entita' della riparazione pecuniaria con il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, sia perche' errata era stata l'applicazione, fatta dal Tribunale per ridurre l'entita' della riparazione, dell'art. 1227, 2 comma, c.c., sia perche' esigua ed illogica era la liquidazione dell'indennizzo in L. 5.000.000 (cinque milioni), pari alla penale gia' corrisposta ma che era destinata a risarcire il solo danno sofferto dal creditore per essere rimasto senza occupazione per il periodo 19 dicembre 1983 - 31 maggio 1984. Col quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 191, 424 e 441 c.p.c., nonche' omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente principale si duole che il Tribunale, come gia' il Pretore, non abbia accolto la richiesta di nomina di un consulente tecnico di provata capacita' ed esperienza, affinche' lo stesso fornisse ai giudici gli elementi necessari per quantificare esattamente il pregiudizio sofferto dal creditore, sempre che fosse risultata necessaria la consulenza per l'accoglimento della pretesa attrice. Col quinto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 e segg., 2730 e segg., c.c., 187, 228 e segg., 244 e segg., c.p.c., nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorrente principale si duole che il Tribunale non abbia ammesso i capitoli di prova relativi alla proposta di lavoro "estremamente vantaggiosa dal punto di vista economico" che egli aveva rifiutato e che avrebbe poi successivamente riscontrato per inveritiera. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Vercelli denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1381 c.c., in relazione agli articoli 1362 e 1363 c.c., nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui l'obbligazione della stessa Federazione, assunta in forza della scrittura in data 19 dicembre 1983, e' stata inquadrata nello schema dell'art. 1381, c.c.. In particolare, la suddetta Federazione deduce: che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, la clausola penale, prevista al punto n. 2 della scrittura citata, sarebbe incompatibile con la fattispecie di cui all'articolo 1381 c.c.; - che l'oggetto del negozio disciplinato dall'art. 1381 c.c. sarebbe costituito, non gia' come ritenuto dalla sentenza impugnata, dall'assunzione di un'obbligazione di adoperarsi affinche' il terzo esegua una determinata prestazione a favore del soggetto cui la promessa e' fatta, bensi' dall'assunzione di un'obbligazione di corrispondere un indennizzo nel caso in cui un evento dipendente dalla volonta' di terzi, il cui verificarsi e' stato pero' promesso o garantito, non abbia avuto luogo; - che difetterebbe, nel caso di specie, il termine ultimo entro il quale il supposto fatto del terzo si sarebbe dovuto verificare. Da tale argomentazione la ricorrente incidentale trae la conclusione che la scrittura "de qua" avrebbe natura giuridica di obbligazione di mezzi, come rettamente interpretata dal Pretore di Vercelli, e cio' sia perche' tale era la volonta' delle parti stipulanti, sia perche' la situazione processuale transatta non avrebbe giustificato l'esborso di L. 23.000.000 (ventitre' milioni), oltre alla somma di L. 5.000.000 (cinque milioni) di penale e alla promessa di un posto di lavoro a fronte della mera rinunzia a quello esistente, sia ancora perche' gli elementi contenuti nel contratto di transazione potevano essere pertinenti esclusivamente ad un'obbligazione (di mezzi) e non al tipo della promessa del fatto del terzo, sia ancora perche' la Coldiretti non aveva "promesso" alcunche' ma si era solo obbligata ad attivarsi in funzione di un esito, peraltro generico quanto ai destinatari e senza la previsione di un termine finale, termine la cui mancanza (se riferita al momento entro il quale il supposto fatto del terzo si sarebbe dovuto verificare) portava ad escludere l'istituto di cui all'art. 1183 c.c.; mentre il Tribunale si sarebbe limitato ad osservare sul punto, cosi' liquidando la questione, che, per la mancata previsione del termine di adempimento, soccorrevano i principi generali di cui all'art. 1183 c.c. Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Per logica priorita' va esaminato, anzitutto, il ricorso incidentale della Federazione, che, nell'unico motivo prospettato, censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell'"an debeatur", mentre il ricorso principale del Ferraris la censura sotto il profilo del "quantum". Il ricorso incidentale va disatteso giacche' infondatamente la Federazione muove censure alla sentenza d'appello per avere inquadrato l'obbligazione, dalla stessa Federazione assunta in forza della scrittura in data 19 dicembre 1983, nello schema dell'art. 1381 c.c.. E' d'uopo, prima di tutto, osservare che l'interpretazione delle disposizioni negoziali compiuta dal giudice del merito, se condotta nel rispetto delle regole legali di ermeneutica contrattuale e se sorretta da adeguata motivazione, e' incensurabile in sede di legittimita' (Cass. civ., 1.3.1986, n. 1314; 9.2.1987, n. 1379). La sentenza impugnata certamente si sottrae, per quanto riguarda l'interpretazione del contenuto della volonta' contrattuale espressa dalle parti nella suindicata scrittura, al sindacato di questa Corte; mentre appare evidente, nelle considerazioni sviluppate dalla Federazione nel suo ricorso incidentale, come questa tenda inammissibilmente a coinvolgere il giudice di legittimita' in una rinnovata indagine di fatto sull'effettiva volonta' contrattuale delle parti, indagine che compete istituzionalmente al solo giudice del merito. In ogni caso, le principali argomentazioni poste a sostegno del ricorso incidentale non colgono nel segno. Circa l'asserita incompatibilita' della clausola penale prevista al punto n. 2 della scrittura privata con la fattispecie di cui all'articolo 1381 c.c., il Tribunale ha gia' ritenuto che vi fosse invece perfetta compatibilita', avendo tale clausola una funzione sanzionatrice soltanto di un primo periodo di inadempienza e permanendo l'obbligazione anche successivamente alla scadenza del termine stabilito per il pagamento della penale. Circa l'individuazione dell'oggetto del negozio di cui all'art. 1381 c.c., che sarebbe costituito - secondo la ricorrente incidentale - dall'assunzione, in via primaria, dell'obbligazione di indennizzo ove i terzo non faccia, oggetto che non si ravviserebbe nel contenuto nella piu' volte ricordata scrittura, e' da rilevare che la ricorrente incidentale tenta di pervenire ad un risultato interpretativo della scrittura stessa attraverso la formulazione di una costruzione teorica dell'istituto in esame, che e', peraltro, minoritaria anche in dottrina. Ma il Tribunale, richiamando la costante giurisprudenza di questa Corte sull'oggetto della "promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo", disciplinata dall'art. 1381 c.c., peraltro conforme alla prevalente dottrina, ha rilevato che nella suddetta promessa l'obbligo assunto dal promittente verso la controparte (promissario ) e' quello di adoperarsi perche' il terzo si obblighi a fare o faccia cio' che il promittente medesimo ha promesso alla propria controparte, fermo restando che il rifiuto del terzo non libera il promittente il quale e' tenuto ad indennizzare il promissario (sostanzialmente in questo senso: Cass. civ., 23.5.1980, n. 3411; 22.4.1981, n. 2363; 20.2.1982, n. 1081). E sulla base di tale premessa, il Tribunale ha posto in evidenza come il contenuto della scrittura in esame (con cui la promittente si impegnava a "fare tutto quanto in suo potere" per assicurare l'assunzione del Ferraris da parte di altro ente) coincidesse praticamente con la promessa del fatto altrui, nella quale, appunto, il promittente si impegna nei confronti del promissario ad "adoperarsi" affinche' il terzo faccia quanto costituisce oggetto della promessa. Peraltro il Tribunale si e' preoccupato di confutare l'assunto della Federazione circa il carattere del tutto generico e non vincolante della promessa, rilevando come in senso opposto deponesse l'esplicito riferimento nella scrittura alla categoria, mansioni, trattamento economico e finanche alla sede (a non oltre dieci chilometri da Vercelli) e come vi fosse anche una sufficiente determinazione del terzo, ai fini della validita' della promessa, con il preciso riferimento al "Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Vercelli" o, alternativamente e sussidiariamente, ad altro "ente od organizzazione in qualche modo controllato o collegato con la Coldiretti". Insomma, v'erano nella scrittura in oggetto quella specificita' e concretezza di contenuto che sono necessarie acciocche' la promessa dell'obbligazione e del fatto del terzo abbia rilevanza giuridica (Cass. civ., 8.3.1980, n. 1556). Circa il rilevato (dalla ricorrente incidentale) difetto, nel caso di specie, del termine ultimo entro il quale il supposto fatto del terzo si sarebbe dovuto verificare, il Tribunale che ha posto in evidenza l'inconferenza, posto che, in difetto di determinazione di tale termine, l'obbligazione assuntasi dalla Federazione sarebbe stata, ai sensi del 1 comma dell'art. 1183 c.c., immediatamente esigibile (sostanzialmente in questo senso: Cass. civ., 18.11.1987, n. 8483). Il ricorso incidentale va, pertanto, rigettato. Va rigettato anche, in quanto infondato, il ricorso principale del Ferraris, i cui cinque motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi. In sostanza, il ricorrente principale muove alla decisione impugnata due sostanziali critiche: la prima attinente alla diversificazione operata dal Tribunale circa i concetti di "risarcimento del danno" e di "indennizzo" e la seconda circa l'entita' dell'indennizzo liquidato in via equitativa del Tribunale. A parere della Corte il Tribunale ha correttamente posto in evidenza la diversita' dell'indennizzo, richiamato dall'art. 1381 c.c., dal risarcimento del danno, affermando che mentre quest'ultimo tende a ricostruire la situazione patrimoniale del danneggiato lesa dal comportamento illegittimo del danneggiante, l'indennizzo, come nella fattispecie in esame, tende a compensare la lesione di interessi altrui, prescindendo dal carattere colpevole dell'inadempimento. Il Tribunale, peraltro, ha dato atto che la prevalente giurisprudenza applica implicitamente, con riguardo all'art. 1381 c.c., i criteri generali relativi alla liquidazione del danno ai fini della determinazione dell'indennita' in questione e, pur optando per il carattere di indennizzo di quest'ultima, ha fornito una sufficiente e motivata giustificazione dell'operata liquidazione equitativa, giustificazione che sarebbe idonea anche nell'ambito della tesi risarcitoria; richiamando, al riguardo, i limiti della prova raggiunta in ordine allo specifico pregiudizio e il comportamento concorrente del creditore nella causazione del danno, con implicito riferimento all'art. 1227 c.c.. E' opportuno rilevare che, per consolidato indirizzo di questa Corte, l'esercizio concreto, in senso positivo o negativo, del potere di liquidare in via equitativa il danno ex art. 1226 c.c. e l'accertamento del presupposto costituito dall'impossibilita' o rilevante difficolta' della prova non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimita', se la relativa decisione sia sorretta da motivazione immune da vizi logici o da errori di diritto (Cass. civ., 9.6.1987, n. 5031). La Corte, tuttavia, propende per il carattere di indennizzo con riferimento alle conseguenze previste dell'art. 1381 c.c. per l'ipotesi di rifiuto del terzo; e cio' anche se, talvolta, ha fatto implicito riferimento ai generali criteri di liquidazione del danno. Infatti, non puo' negarsi che il legislatore, allorche' ha inteso attribuire ha taluno il diritto al risarcimento del danno, lo ha dichiarato espressamente, mentre ha utilizzato i termini di "indennizzo" o di "indennita'" in occasioni differenti che comportano criteri di applicazione e di valutazione diversificati rispetto alla disciplina generale dettata in tema di risarcimento del danno. E' da rilevare, comunque, che, sia pure a fini processuali, questa Corte, ha recentemente posto in rilievo la differenza esistente tra l'ordinario risarcimento del danno e l'indennizzo contemplato nell'art. 1381 c.c., affermando il principio secondo cui, a differenza del risarcimento del danno che tende a ricostruire la situazione patrimoniale del danneggiato lesa dal comportamento illegittimo del danneggiante, come sanzione della illegittimita' e' rivolto a compensare la lesione di interessi altrui, conseguente, di norma, al legittimo esercizio di un diritto; con la conseguenza che e' inammissibile la richiesta avanzata per la prima volta in appello dell'indennizzo previsto dall'art. 1381 c.c. per il mancato rispetto della promessa di obbligazione o di fatto del terzo, ove in primo grado sia stato richiesto il risarcimento del danno (Cass. civ., 25.5.1984, n. 3228). Se di indennizzo si tratta, non hanno rilievo le considerazioni critiche svolte dal ricorrente principale alla liquidazione operata dal Tribunale; anche perche', essendo dalla legge (art. 1381 c.c.) previsto un indennizzo senza determinazione dei criteri di liquidazione, cosi' come, in genere, accade per l'istituto in esame, la liquidazione non puo' non essere equitativa. Rigettati entrambi i ricorsi, si ritiene giusto, per la reciproca soccombenza delle parti, di disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. Cosi' deciso l'8 gennaio 1990.
 
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