OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE -
NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE -
Elementi caratterizzanti - "Aliquid novi, animus e causa novandi" -
Accertamento del giudice di merito - Incensurabilita' in sede di
legittimita' - Limiti.
Testo della Massima
L'accertamento del giudice del merito in ordine agli elementi che
caratterizzano la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio -
"aliquid novi", "animus novandi" (inteso come manifestazione
inequivoca dell'intento novativo) e "causa novandi" (intesa come
interesse comune delle parti all'effetto novativo) - e'
incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato.
|