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Mora del debitore

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - COSTITUZIONE IN MORA - ATTO STRAGIUDIZIALE - MODALITA' DI TRASMISSIONE - FORMA PARTICOLARE - NECESSITA' - ESCLUSIONE.* L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non e' soggetto a particolari modalita' di trasmissione, ne' alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la prova della sua ricezione da parte del destinatario non postula necessariamente la produzione dell'avviso di ricevimento e puo' essere evinta anche da elementi presuntivi, ivi inclusi quelli offerti dall'attestazione dell'ufficio postale circa la spedizione del plico. ( v.5617/86, massima n.448.106). ANNO/NUMERO: 1990/8621 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Aldo SCHERMI Presidente " Marcello TADDEUCCI Rel. Consigliere " Aldo PAPA " " Angelo GIULIANO " " Ugo DE ALOYSIO " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ric. n. 1815-85 TONINI Ivo - residente Mestre Venezia, Via Colombo n. 5-4 - elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Achille Morcavallo, con studio in Cosenza, C.so d'Italia n. 108 per proc. not. dr. A. Dalla Valle di Mestre in data 29.1.1985; rep. n. 2221 Ricorrente contro S.p.a. RANK XEROX Intimata Ricorso n. 3090-85 k.p.a. RANK XEROX - con sede in Milano - in persona del suo legale rappresentante - elettivamente domiciliata in Roma, Via Tigre' n. 37 presso l'avv. Francesco Caffarelli, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Avezza per mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale Controricorrente e ricorrente incidentale contro TONINI Ivo Intimato Visti i ricorsi avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 18.1-17.4.84 (R.G. 931-81); Udito il Cons. Rel. dr. M. Taddeucci nella pubblica udienza del 1.2.89; Sentito l'avv. A. Morcavallo; Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. dr. D. Iannelli che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso della Soc. p. az. Rank Xerox di Milano, il Presidente del Tribunale di quella citta' emetteva in data 12 gennaio 1979 ingiunzione di pagamento a carico di Ivo Tonini della somma di lire 3.826.559 oltre agli interessi dovuta alla ricorrente a titolo di canoni di locazione di una macchina fotocopiatrice modello R.X. 720 (installata presso lo studio dell'intimato nel settembre del 1971 e ritirata nell'aprile del 1976) secondo contratto stipulato tra le parti il 9 settembre 1971 e novato il 1 marzo 1973. La opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dal Tonini, veniva rigettata dal Tribunale di Milano con sentenza del 5 febbraio 1981 ed il gravame interposto detta sentenza dal soccombente era respinta dalla Corte di Appello ambrosiana con sentenza del 17 aprile 1984. In ordine alle questioni che in questa sede di legittimita' ancora si dibattono, la Corte territoriale osserva: a) che rettamente il Tribunale aveva respinto la eccezione di prescrizione del credito da corrispettivi di locazione (art. 2948 cod. civ.) in quanto vi era in atti la prova della posizione della spedizione al Tonini di una lettera raccomandata della Rank Xerox, datata 30 aprile 1976 contenente richiesta di pagamento dell'intero credito, ed in quanto doveva presumersi, in assenza di prova contraria, che detta richiesta scritta fosse stata ricevuta dal debitore destinatario si' da interrompere la prescrizione (art. 2943 ultimo comma cod. civ. ); b) che altrettanto correttamente il Tribunale aveva ritenuto irrilevante la "disdetta" del contratto comunicata dal Tonini con lettera raccomandata del 15 maggio 1973 (cioe' due mesi dopo la novazione del rapporto) in quanto successivamente egli aveva continuato ad utilizzare regolarmente la macchina fotocopiatrice locatogli, come risultava dalle schede di lettura dei contatori e di manutenzione, formate da dipendenti della Rank Xerox e da lui Tonini controfirmate, in data 30 giugno 1975 e 26 gennaio 1976 (e cioe' oltre due anni dopo l'invio della lettera) cosicche' risultava essere stato posto in essere un comportamento tale da far ritenere "per facta concludentia" che la disdetta fosse stata rinunziata. Per la cassazione di tale sentenza Ivo Tonini ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi di censura, illustrati anche da memoria. La societa' Rank Xerox ha resistito con controricorso, contenente altresi' ricorso incidentale imperniato su di una unica censura. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi devono essere preventivamente riuniti. 1 In ordine al rigetto della sua eccezione di prescrizione il ricorrente sostiene con il primo mezzo di annullamento (lamentando la violazione delle discipline sull'onere della prova e sulla disponibilita' della prove, rispettivamente ex art. 2697 cod. civ. e art. 115 c.p.c.) che non era consentito ai giudici del merito di presumere la ricezione, da parte del destinatario, della lettera raccomandata contenente la richiesta di pagamento - con conseguente interruzione del decorso della prescrizione quinquennale - dal momento che la prova della consegna del plico spedito a mezzo del servizio postale poteva essere attinta soltanto attraverso la esibizione del relativo avviso di ricevimento; e dal momento che risultavano violate le norme di cui al R.D. 21 ottobre 1923 n. 2393 (sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta) e di cui al R.D. 18 aprile 1940 n. 689 (regolamento di esecuzione del codice postale per la parte relativa alla notificazione di atti giudiziari per mezzo del servizio postale). Tali censure sono prive di fondamento. Ai sensi degli art. 2943 ultimo comma e 1219 cod. civ., la prescrizione e' interrotta da qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore e che presenti quindi i tre requisiti: di rivestire forma scritta (cfr. Cass. n. 2680 del 1988); di provenire dal titolare del diritto o da soggetto da quello abilitato a porlo in essere; di manifestare la chiara volonta' di conseguire il soddisfacimento del diritto di credito inattuato (cfr. Cass. n. 1234 del 1988). Nella compresenza di questi tre requisiti, ai fini della interruzione della prescrizione possono essere utilizzati sia gli atti processuali di cui al 1 e 2 comma dell'art. 2943 cod. civ., sia gli atti stragiudiziali previsti nell'ultimo comma dell'articolo ora citato, atti per loro stessa funzione teleologica di natura recettizia (anche se in genere non ricompresi nel novero dei negozi giuridici unilaterali). Ma la idoneita' della funzione non toglie che la notificazione degli atti del primo tipo e la comunicazione degli atti del secondo tipo siano soggette a regimi diversi e tra di loro non contaminabili. Gia' in passato questa Corte di legittimita' ha infatti avuto occasione di precisare (cfr. sent. n. 1662 1981) che le norme sulla notificazione degli atti giudiziali non trovano applicazione relativamente agli atti stragiudiziali di costituzione in mora inviati a mezzo di lettera raccomandata; ed ancor prima aveva avuto modo di chiarire - con riferimento all'art. 1335 cod. civ. - che laddove il legislatore non dettava alcuna disposizione circa il mezzo di trasmissione della dichiarazione recettizia non poteva ritenersi richiesto, qualora il dichiarante si fosse avvalso del servizio postale, che la consegna del plico dovesse avvenire secondo le norme dettate dal regolamento di esecuzione del codice postale per le raccomandate o secondo le norme speciali sulla notificazione degli atti giudiziali (cfr. Cass. n. 629 del 1978 e Cass. n. 1434 del 1977); dato che non era ipotizzabile che alla base della medesima presunzione di conoscenza fossero poste condizioni piu' o meno rigorose a seconda del mezzo di comunicazione prescelto (lettera raccomandata, lettera semplice, recapito a mano: cfr. Cass. n. 1765 del 1975). Del tutto sterile e fuorviante risulta quindi il richiamo fatto dal ricorrente alle norme relative alla notificazione, a mezzo posta, degli atti giudiziari. Ed inaccoglibile e' del pari l'affermazione che soltanto mediante la esibizione di un avviso di ricevimento la societa' creditrice avrebbe potuto comprovare l'arrivo del plico postale raccomandato presso il domicilio del debitore. L'assunto riceve smentita dell'insegnamento di questa Corte (sent. n. 5617 del 1986) secondo cui, in tema di atti interruttivi della prescrizione, la spedizione di una lettera raccomandata, attestata dall'ufficio postale con il rilascio di ricevuta, e' idonea anche in mancanza di un avviso di ricevimento, a sorreggere la presunzione del suo arrivo a destinazione, in considerazione dei particolari doveri che la "raccomandata" impone al servizio postale in ordine al suo inoltro ed alla sua consegna. Ora non si ravvisa ragione per discostarsi da tale insegnamento, considerando tra l'altro che il divieto della presunzione di secondo grado opera esclusivamente nella consecuzione ad una presunzione semplice di altra prescrizione semplice, si' da non escludere che dal fatto presunto dal giudice (ricezione della lettera raccomandata) consegua la presunzione di altro fatto per espressa previsione di legge (praesumptio legis ex art. 1335 cod. civ. di conoscenza del contenuto dell'atto al momento della sua ricezione: cfr. Cass. n. 3194 del 1980; n. 5306 del 1983). Sulla scia della sentenza per ultima citata giova inoltre ricordare che la presunzione di arrivo al destinatario di una lettera raccomandata costituisce un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimita', se immune da vizi logici (nella specie non denunziati) e da errori di diritto (nella specie denunziati ma alla stregua delle considerazioni sopra svolte, rilevatisi inesistenti). 2 Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente, principale - deducendo genericamente la inammissibilita' di una "presunzione di rinuncia" - si duole che i giudici del merito, al fine di considerare irrilevante ed improduttiva di effetti la disdetta del contratto comunicata dal Tonini alla soc. Rank Xerox in data 15 maggio 1973, abbiano valorizzato quale "facta concludente" i comportamenti posteriori a quella data ed in particolare la continuata regolare utilizzazione della macchina fotocopiatrice noleggiata. Soggiunge che erroneamente la Corte milanese aveva evinto da quell'uso gli estremi di una manifestazione di volonta' contraria, in termini di assoluta certezza, rispetto a quella in precedenza espressa con la disdetta: cosicche', a suo avviso, si verserebbe in ipotesi non di rinunzia tacita ma di rinuncia "presunta", sulla base di circostanze meramente occasionali, e proprio perche' presunta inidonea a giustificare la perdita di un diritto. Con il terzo mezzo di annullamento - impostato sulla riassuntiva proposizione che, una volta verificatasi una "automatica risoluzione del contratto" per effetto della disdetta, il conduttore non si presentava piu' quale titolare di un qualche diritto al quale potesse rinunziare - il ricorrente principale sostiene che, successivamente alla disdetta da lui comunicata, il godimento in uso della macchina fotocopiatrice si sarebbe protratto "sine titulo", si' da legittimare la societa' locatrice a proporre soltanto azione di pagamento per le "prestazioni" del bene locato, se dimostrate, e di risarcimento dei danni, se sussistenti. Anche queste due censure - che per la connessione tra i temi che propongono vanno congiuntamente esaminate - sono prive di fondamento. Puo' subito cominciarsi con l'osservare che, in un contratto di locazione per una durata determinata con clausola di tacita rinnovazione per un eguale lasso di tempo, salvo disdetta di una delle parti da inviarsi con un certo preavviso rispetto alla scadenza, la fruizione della clausola relativa alla disdetta non assume le caratteristiche proprie dell'esercizio di un diritto quanto piuttosto quelle del soddisfacimento di un onere: nel senso che se la parte interessata alla produzione di un dato effetto convenzionalmente previsto (quale la non rinnovazione della locazione) non pone in essere l'atto negoziale unilaterale stabilito come condizionante la cessazione del rapporto, tale effetto non si verifica, ed il risultato favorevole perseguito non ha modo di essere realizzato. Va soggiunto che la funzione assegnata alla clausola contrattuale relativa alla disdetta non puo' essere confusa con quella tipica di una clausola risolutiva espressa, poiche' dalla utilizzazione della prima non deriva il troncamento traumatico, immediato ed automatico del rapporto per la disfunzione della sinallagma a causa di inadempimento; bensi' la cessazione degli effetti del contratto ad una predeterminata scadenza, lo scioglimento fisiologico di un vincolo di durata per esaurimento della convenienza della sua protrazione (ad avviso di una delle parti). Tanto basta per ritenere fuorviante, o quanto meno non pertinente alle questioni di causa, il richiamo fatto dal ricorrente principale alle regole relative alla rinunzia ad un diritto (non senza ricordare pero' che, in argomento, pacifica giurisprudenza, se nega rilevanza alla rinunzia presunta, la riconosce invece a quella manifestata in forma tacita, riservando al giudice del merito il correlativo apprezzamento dei facta concludentia; cfr. Cass. n. 248 del 1979; n. 2261 e n. 4697 del 1981). Tanto basta per ritenere altresi' inaccettabile la equiparazione delle conseguenze scaturenti della attivazione di una clausola risolutiva espressa (irrevocabile cessazione del rapporto prima della sua naturale scadenza) alle conseguenze derivanti dalla tempestiva e rituale comunicazione della disdetta (non protrazione del vincolo oltre il termine in precedenza pattuito per la sua durata e per un eguale periodo di tempo). Dottrina e giurisprudenza concordano, invero, nel ritenere retrattabili gli effetti della comunicata disdetta, o meglio revocabile la volonta' con essa esternata, mediante la manifestazione successiva di una volonta' di segno contrario, con la prima incompatibile ed inequivoca, anche se tacita. A tale costruzione offre, del resto, base legislativa adeguata la disciplina di cui all'art. 1597 cod. civ., disciplina la quale non sembra introdurre una disparita' di trattamento a seconda che la disdetta sia stata data dal conduttore oppure dal locatore, e che - stante la sua collocazione tra le disposizioni generali (sezione I del Capo VI ) relative al contratto di locazione - deve ritenersi applicabile nelle ipotesi del c.d. "noleggio" di cosa mobile. Naturalmente, nella vigenza di una legislazione sostanzialmente caratterizzata da vincoli di durata del rapporto locatizio di beni immobili imposti per favorire la posizione del conduttore, non meraviglia che la pratica giudiziaria si sia dovuta occupare, in netta prevalenza, delle ipotesi in cui, comunicata la disdetta del locatore, il conduttore fosse rimasto (o fosse stato lasciato) nella detenzione dell'immobile locatogli; e si e' avuto in questi casi doveroso riguardo all'atteggiamento volitivo dello stesso autore della disdetta, per poi giudicare insufficiente a rivestire i tratti di una manifestazione tacita di volonta' contraria a quella di porre termine al rapporto, la mera accettazione dei canoni di locazione, od il ritardo nel promovimento dell'azione di rilascio (cfr. tra le altre, Cass. n. 4699 e n. 1590 del 1985; n. 4149 del 1983). Ma per le ipotesi in cui la disdetta sia stata comunicata ad iniziativa del conduttore, e' sul successivo atteggiamento volitivo e comportamento di questi che occorre concentrare l'attenzione al fine di stabilire se la volonta' in precedenza espressa sia stata revocata e sostituita da altra di contenuto opposto; senza peraltro trascurare l'esame se l'affidamento ingenerato nella controparte dalla ricevuta disdetta sia stato superato e se, in definitiva, il locatore sia assenziente agli effetti scaturenti dalla revoca e sostituzione della volonta' del conduttore. In queste ultime ipotesi, mutata rispetto a quelle di disdetta proveniente dal locatore la prospettiva dell'indagine, ben diverso MOTIVI DELLA DECISIONE valore deve essere attribuito alle circostanze che l'autore della disdetta sia volontariamente rimasto nella detenzione del bene oltre il termine in cui, in precedenza, avrebbe voluto farla cessare; che alla detenzione si sia associata una utilizzazione del bene non diversa da quella goduta anteriormente alla scadenza del termine; e che detto godimento si sia protratto per un lungo periodo di tempo oltre quella scadenza. Dal suo canto, l'assenso del locatore a che il conduttore, con un proprio inequivoco comportamento attivo, rimuova gli effetti della sua precedente volonta' espressa con la disdetta, ben puo' essere desunto attraverso il riscontro di comportamenti, messi in atto dallo stesso locatore ed incompatibili con la intenzione di opporsi alla tacita rinnovazione del contratto: quali ad esempio l'osservanza della obbligazione di manutenzione (ex art. 1575 n. 2 Cod. Civ.) e-o l'esercizio del diritto di controllo (ex art. 1619 cod. civ.) in epoche successive alla data di scadenza del contratto richiamata nella altrui disdetta. In ogni caso, poi, la valutazione se, eliminati gli effetti della volonta' contraria alla rinnovazione del contratto, questi debba stimarsi o meno per tacitamente rinnovato, in virtu' di "facta concludentia", costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimita', sempreche' non sia inficiato da vizi logici i da errori di diritto. Vizi ed errori che certamente risultano concretati dall'avere la Corte territoriale opportunamente tenuto presente che la locazione della macchina fotocopiatrice (prevista per la durata di un anno e tacitamente rinnovabile di anno in anno salvo disdetta) si era prolungata per oltre due anni dopo la disdetta comunicata dal Tonini con lettera del 10-15 maggio 1973; che detto ulteriore utilizzo della macchina era stato documentalmente provato e non aveva assunto carattere occasionale dato che si era protratto con carattere di abitualita' in misura pressoche' corrispondente a quella anteriore alla disdetta; che la volonta' di rinnovare il contratto e di tenere in vita il regime con esso pattuito emergeva altresi' dalle schede di lettura dei contatori e di manutenzione delle macchine (formate in date 30 giugno 1975 e 26 gennaio 1976 da dipendenti della Rank Xerox e timbrate e controfirmate dal Tonini). Se, in conclusione, le critiche del ricorrente principale si palesano immeritevoli di accoglimento, non si intravede nemmeno quale concreto interesse possa muoverlo a sostenere l'assoggettamento della fattispecie alla disciplina prevista dall'art. 1591 cod. civ., dal momento che anche in base ad essa i canoni locativi sarebbero stati calcolati in ragione di un corrispettivo unitario per fotocopia prodotta oltre al c.d. "minimo garantito" (come convenuto) si' da raggiungere lo stesso importo riconosciuto dovuto con il decreto di ingiunzione di pagamento. 3 Puo' quindi passarsi all'esame del ricorso incidentale. Con esso la societa' Rank Xerox lamenta che la Corte territoriale ha omesso, in violazione dell'art. 277 1 comma c.p.c., di pronunziarsi in qualsiasi senso sulla sua domanda, di riconoscimento di una adeguata rivalutazione monetaria del credito a ristoro del danno subito per il ritardo nel soddisfacimento di esso, domanda che aveva costituito oggetto di subordinato appello incidentale. Questa censura e' fondata e deve essere accolta. Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato - posto dall'art. 112 prima ancora che dall'art. 277 c.p.c. - esige che il giudice debba pronunciarsi su tutte le domande, quale che sia la parte (legittima del processo) che le abbia ritualmente proposte. Il vizio di omessa pronunzia non e' peraltro configurabile (a parte i casi in cui due domande siano state avanzate in forma alternativa di modo che l'accoglimento dell'una non puo' non implicare il rigetto dell'altra) allorche' le varie domande cumulate nello stesso processo propongono oggettivamente questioni logico-giuridiche tra di loro collegate da un rapporto di cosi' netta contrapposizione o stretta dipendenza, per cui l'accoglimento dell'una non puo' che comportare il rigetto dell'altra (nel primo caso) ovvero l'accoglimento o il rigetto dell'una non puo' non significare anche l'accoglimento o il rigetto dell'altra (nel secondo caso) senza che al riguardo occorra una ulteriore spendita di attivita' decisionale da parte del giudice e la manifestazione di un separato aggiuntivo giudizio; ed allorche' infine sia la stessa parte istante a prospettare (per ragioni non necessariamente logiche, ma di rispondenza ad un proprio tornaconto) come primaria una sua domanda e come subordinata un'altra: cosi' rendendo palese di avere interesse ad ottenere una pronuncia sulla domanda subordinata solo nel caso di mancato accoglimento di quella primaria (accoglimento stimato maggiormente satisfattorio e quindi piu' appetibile ai risultati conseguibili con l'accoglimento della sola istanza subordinata). Naturalmente la casistica sopra enunciata postula la necessita' che il giudice provveda ad una adeguata interpretazione del cumulo delle domande e delle interrelazioni tra di esse: tenendo presente non soltanto la formulazione letterale delle varie istanze, ma anche le finalita' pratiche con esse perseguite (cfr., tra le altre, Cass. n. 793 e n. 3879 del 1987) ed adottando all'occorrenza gli stessi criteri ermeneutici dettati dagli art. 1362 e seguenti del codice civile per i contratti ed applicabili ai negozi giuridici in genere (cfr. Cass. n. 4205 del 1987); criteri tra i quali vi e' anche quello (rat. 1367 cod. civ.) di privilegiare la interpretazione idonea a far conseguire, alla istanza, un qualche effetto, rispetto a quella secondo cui essa non potrebbe mai conseguirne alcuno. Se a tale compito ermeneutico la Corte avesse atteso, avrebbe dovuto porsi i quesiti: a) quale finalita' muovesse la societa' appellata a richiedere, in via primaria, il rigetto della impugnazione (con la quale l'avversario negava il credito di cui al decreto ingiuntivo) ed in via secondaria la rivalutazione monetaria della somma portata da quel titolo; b) se avesse un qualche senso ritenere che la istanza di rivalutazione monetaria della somma dovuta fosse subordinata al rigetto della istanza rivolta alla conferma della condanna al pagamento della somma medesima; c) o se al contrario non fosse piu' plausibile che la societa' appellata sollecitasse una revisione (per rivalutazione monetaria) della misura del proprio credito condizionatamente e quindi successivamente alla conferma della esistenza di esso e dell'obbligo dell'appellante a soddisfarlo; d) se in definitiva la domanda di rivalutazione fosse stata avanzata "in subordine" non al rigetto ma all'accoglimento della primaria domanda della stessa societa', rivolta a difenderne la propria ragione creditoria gia' riconosciuta fondata dal giudice di primo grado. Ora, poiche' nella impugnata sentenza vi e' traccia di decisione in ordine alla domanda riconvenzionale di rivalutazione monetaria del credito, ne' dalla motivazione e' dato evincere quale rapporto di connessione-dipendenza (comportante o meno assorbimento) sia stato individuato tra di essa e la primaria istanza di rigetto dell'appello avversario, si impone la cassazione, in parte qua, della stessa sentenza e la remissione della causa, per un nuovo esame sul punto, da parte del giudice del rinvio affinche' il vizio di omessa pronunzia sia sanato. Nell'ipotesi in cui la domanda di rivalutazione fosse per essere riconosciuta come non assorbita dal rigetto dell'appello principale del Tonini, spettera' al giudice del rinvio di decidere - in piena incondizionata autonomia - circa la fondatezza o meno di essa. Sempre allo stesso giudice si demanda altresi' di provvedere in ordine alle spese relative a questo giudizio di legittimita'. P.Q.M. La Corte suprema di Cassazione: riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale; cassa la impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Cosi' deciso in Roma il 1 febbraio 1989:
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