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Mora del creditore

Obbligazioni in genere - Adempimento - Mora del creditore - Intimazioni di ricevere la consegna di un immobile - Riferimento alle porzioni di bene possedute dal debitore - Estensione a quelle godute da terzi - Esclusione. Al fine della liberazione dall'obbligo di consegna di bene immobile, l'intimazione al creditore di ricevere il bene, e poi la nomina di un sequestratario, secondo le previsioni dell'art. 1216 cod. civ., possono riguardare solo le porzioni del bene medesimo di cui il debitore abbia il possesso, non anche, pertanto, quelle legittimamente godute da terzi. ANNO/NUMERO: 1992/11200 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Aldo SCHERMI Presidente " Francesco SOMMELLA Consigliere " Ugo FAVARA " " Michele LO PIANO " " Giovan B. PETTI Rel. " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'ALESSANDRO ROLANDA, SECCHI CLAUDIO quale erede della Sig.ra Malattia Pierina ved. Secchi, BRANCATO CALOGERO, elettivamente domiciliati in Roma, Via di S. Costanza n. 46 presso lo studio dell'avv.to Luigi Mancini che li rappresenta e difende per delega a margine del ricorso. Ricorrenti contro MINISTERO DEL TESORO - (ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DEGLI ENTI DISCIOLTI) - MINISTERO DELLE FINANZE e MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende ex lege. Controricorrenti contro CHIERICI DANILO, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Aventino n. 36 presso lo studio dell'avv.to Egidio Franco che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso. Controricorrente contro REGIONE LAZIO in persona del presidente pro-tempore della Giunta Regionale. Intimata Visto il ricorso avverso la sentenza n. 3920 della Corte di Appello di Roma dell'11.11-28.12.87; udito il Consigliere Relatore Dott. G.B. Petti nella pubblica udienza del 3.12.91; udito per il ricorrente l'avv.to L. Mancini che chiede l'accoglimento del ricorso. Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. Zema che ha concluso per il rigetto del ricorso. (N.D.R.: La discordanza fra i nomi delle Parti citate nell'intestazione e nel testo della sentenza e' nell'originale della sentenza). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Instauratasi controversia tra l'Opera Nazionale Combattenti (da ora, breviter, ONC) e Chierici Danilo, a seguito di opposizione proposta da detta Opera avverso intimazione del Chierici di ricevere in consegna un terreno sito in localita' Isola Sacra di Fiumicino, a suo tempo ceduto in locazione al medesimo Chierici con contratto (1 ottobre 1969) che poi, con sentenza del Tribunale di Roma (dep. 14 gennaio 1976) era stato dichiarato risolto per impossibilita' sopravvenuta di godimento da parte del locatario (dovuta al fatto che il terreno era stato delimitato come demanio marittimo), ed essendosi, nell'ambito di detta controversia, provveduto, su istanza del Chierici, alla nomina di un sequestratario del terreno in questione (ai sensi dell'art. 1216 secondo comma cod. civ.), intervennero in causa volontariamente i sig.ri D'Alessandro Rolanda, Malattia Pierina (cui poi succedette Secchi Claudio) e Brancato Calogero. Costoro, assumendo di avere realizzato e di detenere, nell'ambito del terreno de quo, immobili adibiti ad abitazione, di cui il Chierici non aveva mai ottenuto il possesso, e lamentando che il sequestratario, mediante apposizione di cartelli, aveva loro inibito l'accesso a detti immobili medesimi e venisse riconosciuto che gli stessi non dovevano essere riconsegnati all'O.N.C. ne', conseguentemente, essere sottoposti al sequestro chiesto dal Chierici. Nel corso del giudizio si costituiva il Ministero del Tesoro, Ufficio Liquidazione, facendo proprie le difese dell'ente in liquidazione. Quindi era disposto, iussu iudicis, l'intervento in giudizio della Regione Lazio, in quanto era territoriale succeduto all'Opera, del Ministero delle Finanze e del Ministero della Marina Mercantile. Le amministrazioni dello Stato chiedevano la revoca del sequestratario e la condanna del Chierici al rilascio dei beni in loro favore. La Regione Lazio, per suo conto, aderiva alle regioni dell'ONC. Istruita la causa il Tribunale di Roma, con sentenza del 22 novembre 1974, per quanto qui ancora interessa, a) dichiarava inammissibile l'opposizione all'intimazione diretta alla riconsegna della res; b) respingeva tutte le altre domande. La decisione era impugnata da tutte le parti in lite, ed in particolare gli attuali ricorrenti ne chiedevano la riforma sostenendo: a) che erroneamente il tribunale aveva ritenuto non provata la loro domanda, dato che dagli atti e dai documenti prodotti emergeva il loro diritto a possedere gli immobili siti sul fondo de quo; b) Secchi Proto, Romano e Claudio (eredi di Secchi Pier Mario) deducevano inoltre che comunque il sequestratario li aveva riammessi nel possesso dei beni, e che, per quanto li concerneva, era cessata la materia del contendere, onde la sentenza andava riformata sul punto e sulle spese processuali del grado, poste a loro carico; c) D'Alessandro Rolanda al contrario chiedeva l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado, con vittoria delle spese o compensazione, vantando una posizione di pacifico e legittimo possesso, peraltro accertata con pronuncie passate in giudicato. Con sentenza, depositata il 28 dicembre 1987, la Corte di Appello di Roma respingeva il gravame dei suddetti appellanti (odierni ricorrenti), osservando in sintesi: a) quanto al Secchi ed al Brancato, che avendo costoro a suo tempo stipulato, con il Chierici un contratto di locazione avente ad oggetto i manufatti da loro detenuti, l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione dell'intero terreno (precedentemente stipulato, il 1 ottobre 1969, tra l'ONC e lo stesso Chierici) faceva venir meno ogni loro diritto sui manufatti de quibus; b) quanto alla D'Alessandro, che costei non aveva prodotto alcun documento o titolo che la legittimasse ad opporsi all'intimazione di ricevere il terreno, notificata dal Chierici all'O.N.C., nulla rilevando in contrario la circostanza che la situazione di fatto (possesso e detenzione di fatto, come rappresentata dalla D'Alessandro) avesse ottenuto tutela, come da sentenze del Pretore di Roma, prodotte in atti, nei confronti della stessa O.N.C. La Corte romana dichiarava compensate le spese tra gli attuali ricorrenti ed il Ministero del Tesoro, condannandoli invece al pagamento delle spese del grado in favore del Chierici e della Regione Lazio, nonche' al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore dei Ministeri delle Finanze e della Marina Mercantile. Avverso la decisione ricorrono d'Alessandro, Sacchi Claudio quale erede di Malattia Pierina e Brancato Calogero, deducendo cinque motivi, illustrati da memoria, cui resistono i Ministeri del tesoro, delle finanze e della Marin Mercantile, nonche' il Chierici, chiedendo ciascuno, per quanto rispettivamente di interesse, il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso e' fondato in ordine ai primi tre motivi, restando assorbiti gli altri per le considerazioni che seguono. I primi tre motivi, per la loro connessione logico giuridica vengono in esame congiunto. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 1216 cod. civ., unitamente a insufficienza e contraddittorieta' della motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che il provvedimento di cui all'art. 1216 potesse riguardare anche i beni detenuti dai ricorrenti, sol perche' ricompresi nell'ambito del terreno a suo tempo locato al Chierici, senza considerare che, nella specie, faceva difetto il presupposto per l'applicabilita' della norma anzidetta, e cioe' il previo possesso di quei medesimi beni da parte del Chierici; possesso che invece, per quanto riguardava in particolare la D'Alessandro, era stato riconosciuto in favore di quest'ultima con le pronuncie giudiziarie di cui a torto la Corte territoriale aveva affermato l'irrilevanza. Con il secondo motivo si deduce ancora la violazione dell'art. 1216 cod. civ., in relazione all'art. 1595 cod. civ., unitamente ad insufficienza o contraddittorieta' della motivazione su punto decisivo, per quanto attiene in particolare alle posizioni Secchi e Brancato, per avere la Corte romana erroneamente ritenuto che, per il solo fatto dell'avvenuta risoluzione del contratto di locazione del terreno tra l'O.N.C. ed il Chierici, il sequestratario nominato ad istanza di questo ultimo potesse estromettere i nominati ricorrenti dalle rispettive abitazioni, site in detto terreno, relativamente alle quali essi avevano stipulato con esso Chierici contratto di locazione, senza considerare che, in base all'ultimo comma dell'art. 1595 cod. civ., la risoluzione del contratto di locazione comporta si la restituzione del bene da parte del subconduttore, ma in favore del sub locatore, sibbene in favore del locatore, per cui nella specie il sequestratario giudiziale, derivando il proprio possesso solo dal conduttore Chierici, non avrebbe potuto pretendere la detta restituzione. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. unitamente ad omessa pronuncia su punto decisivo, sempre con riferimento alle posizioni Secchi e Brancato, per avere la Corte romana omesso di pronunciare sulla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avanzata da essi ricorrenti in sede di conclusioni nel giudizio di appello: richiesta fondata sul fatto che i medesimi ricorrenti, a seguito di ordinanza del G.I. in data 20 aprile 1979, avevano riottenuto la disponibilita' dei rispettivi manufatti ed avevano stipulato un nuovo contratto di locazione con il sequestratario. Per una corretta soluzione delle questioni occorre aver chiaro il quadro della materia del contendere, come si e' venuto delineando nel corso del giudizio. Il Chierici, nella veste di debitore (dovendo adempiere ad un obbligo di riconsegna. concernente un immobile, posto che nei suoi confronti operava la risoluzione del rapporto per impossibilita' sopravvenuta) era legittimato ad avvalersi della procedura di cui all'art. 1216 del codice civile. L'intimazione e' stata fatta nelle forme prescritte del secondo comma dell'art. 1219. Il debitore (Chierici) dopo l'intimazione allocatore (O.N.C.), ha ottenuto dal giudice la nomina di un sequestratario. Secondo il capoverso dell'art. 1216 il debitore resta liberato dal momento in cui abbia consegnato la cosa dovuta (nella specie il fondo, sul quale si collocano le abitazioni dei terzi intervenuti) al sequestratario. Dagli atti di causa emerge inoltre che: a) il sequestratario e' stato nominato dal Giudice Istruttore nel corso del giudizio di opposizione all'intimazione, promosso dal creditore (locatore ONC) contro il debitore (conduttore obbligato alla riconsegna); b) che il sequestratario ha ricevuto la consegna dell'immobile, tanto che ha provveduto dapprima ad inibire ai terzi l'ingresso nel fondo (con l'apposizione di cartelli) e quindi a compiere atti dispositivi, consentendo ai terzi di entrare nel fondo e di occupare le abitazioni. (Vedi il terzo motivo). In questa prima fase processuale abbiamo dunque da un lato un debitore (il Chierici) che avvia una procedura di messa in mora del creditore (l'ONC) con un'offerta d'intimazione; d'altro lato abbiamo un creditore che si oppone a detta offerta, non gia' perche' la stessa e' incompatibile con la posizione di terzi possessori, bensi' per la ragione che la stessa imporrebbe un facere cui la P.A. non e' tenuta, in relazione alla sua posizione di supremazia rispetto al privato. Questa linea difensiva sara' poi modificata (senza contestazione delle contro parti) proprio dell'ente succeduto all'O.N.C. e cioe' la Regione Lazio, che invece si dira' disposta a ricevere in consegna il fondo. Una volta che il creditore ha introdotto il tema della lite, con citazione (qualificata dalla Corte territoriale come azione di accertamento negativo dell'obbligo, come tale ammissibile ed esaminabile nel merito), in questa prima fase processuale trova ulteriore ingresso l'azione dei terzi possessori, i quali si oppongono alla riconsegna, sostenendo di essere in una posizione di possesso. In sostanza i terzi deducono l'inopponibilita' e l'inefficacia dell'intimazione nei loro confronti. Si noti che la posizione degli enti pubblici intervenuti iussu iudicis non consiste nel contestare tale situazione soggettiva dei terzi, ma e' diretta ad ottenere la riconsegna della res. Orbene, poiche' era pendente, in altra sede (Consiglio di Stato), una controversia diretta a stabilire la legittimita' della delimitazione e la appartenenza del fondo in questione, in tutto o in parte, a detti enti, la pronuncia di appello ha opportunamente sospeso il giudizio sul punto, in attesa del giudicato sulla questione pregiudiziale. In buona sostanza la materia del contendere si e' dilatata con l'ingresso in causa dei terzi asseriti possessori e delle Amministrazioni interessate alla riconsegna in luogo dell'ONC, dapprima posto in liquidazione e poi estinto, con successione della Regione Lazio. Da un lato abbiamo l'originaria procedura di messa in mora seguita da azione di accertamento negativo; dall'altro lato abbiamo l'eccezione dell'inefficacia della procedura di riconsegna fatta da terzi asseriti possessori, che chiedono l'accertamento del loro pacifico e legittimo possesso; d'altro lato ancora Pubbliche Amministrazioni pretendono di essere legittimate alla riconsegna, vuoi perche' l'ente creditore e' ormai estinto (e quindi iure successionis) come e' per la Regione Lazio, vuoi perche' sono i titolari del bene demaniale (e quindi ex iure publicae proprietatis). La questione che rileva, in questa sede, concerne la tutela dei terzi asseriti possessori. La Corte territoriale ha negato ai terzi suddetti la tutela (e cioe' l'inopponibilita' dell'intimazione con conseguente obbligo di accettare la riconsegna e cosi' la reimmissione nel possesso) distinguendo due posizioni: per la prima posizione, ha negato la tutela possessoria ai cd. sublocatori (eredi Sacchi e Brancato), rilevando che resoluto iure dantis resolvitur ed ius accipientis. Una volta risolto il diritto del dante causa (conduttore e sublocatore Chierici) si risolve anche il diritto del subconduttore. Per la seconda posizione si e' andati oltre: la D'Alessandro, pur forte di sentenze passate in giudicato, tra la stessa o l'ONC (iniziale "proprietaria" del fondo, tanto che anche la Regione Lazio rivendica tale posizione), non vanterebbe alcun titolo giustificativo di quel possesso, nei confronti del Chierici (che ha ricevuto in locazione l'intero fondo con il contratto del 1969) ed ancora nei confronti dell'Opera Nazionale combattenti. Entrambi gli argomenti risultano viziati, e l'error in procedendo, unito a quello in iudicando, sono delineati, pur complessivamente, nei motivi di censura indicati. L'error in procedendo e' consistito nel negare l'interesse ad agire alle posizioni vantate dagli attuali ricorrenti (vedi terzo motivo). Orbene ove la Corte romana si fosse adeguatamente soffermata sulle complesse vicende tra le parti in causa, ed in particolare sulla clausola 8 del contratto di locazione intercorso tra l'ONC ed il Chierici (contratto 1 ottobre 1986) avrebbe rilevato che l'ente autorizzo' espressamente il Chierici a sublocare porzioni del fondo agli occupanti che dimostrassero di avere un'autorizzazione amministrativa (la cd. concessione demaniale) alla detenzione del fondo. In tale condizione si trovavano appunto il Sacchi Piero Mario (dante causa degli eredi) ed il Brancato, i quali, ad evitare complicazioni giudiziarie, addivennero a tale atto. Orbene, poiche' il possesso e' il potere sulla cosa che si manifesta in un'attivita' corrispondente all'esercizio della MOTIVI DELLA DECISIONE proprieta' o di altro diritto reale (art. 1140 cod. civ. primo comma), non vi ha dubbio che i "concessionari" costruendo un'abitazione su un suolo altrui (la cui natura in tutto o in parte demaniale e' ancora sub iudice) abbiano posto in essere atti corrispondenti all'esercizio quanto meno del diritto reale di edificazione per abitazione. (Cfr. art. 1022 e 952 correlati del cod. civ.). Pertanto la successiva sublocazione dell'area (su cui insisteva l'immobile) e la successiva "consegna" del fondo al sequestratario non potevano incidere sulla posizione di possessori dei terzi, e sugli effetti del possesso, acquistato in modo non violento e non clandestino. Ancora piu' chiara era la posizione della D'Alessandro, che aveva un titolo (la sentenza passata in giudicato) opponibile sia all'O.N.C. (controparte in quel giudicato) sia all'avente causa dell'O.N.C. (il Chierici), che era a ben conoscenza della situazione di occupazione parziale del fondo, con le relative edificazioni. Dall'error in procedendo (consistito nel ritenere opponibile ai terzi possessori l'intimazione de qua) e' derivato l'error in iudicando, che si e' tradotto in un vizio della motivazione, che appare contraddittoria e insufficiente (primo motivo) sul punto decisivo relativo all'esame dell'intero concerto probatorio in ordine allo status di possessori dei ricorrenti, ed errata sul punto, parimenti decisivo, dell'interesse sostanziale dei medesimi ad opporsi a tale riconsegna (terzo motivo e secondo motivo, sostanzialmente assorbito). In altri termini, con riferimento alla fattispecie in esame, puo' rilevarsi che l'oggetto dell'intimazione e' il trasferimento, dal debitore al creditore, della situazione di fatto con la cosa: possesso o detenzione. Il sequestratario nominato subentra in tale situazione di fatto; pertanto il debitore poteva offrire (nel caso di specie), con l'intimazione, soltanto gli immobili di cui aveva il possesso o la detenzione (e cioe' la parte del fondo adibita ad impianti sportivi e la parte non occupata dalle abitazioni) e non gia' l'intero fondo, incluse le porzioni su cui i terzi potevano vantare un possesso tutelabile. Questa soluzione, che accoglie sostanzialmente le censure, non preclude certo alle parti pubbliche di avvalersi di idonei mezzi di tutela, anche di natura coercitiva pubblica (specie ove si formi il giudicato sulla natura demaniale del bene e quindi sulla inidoneita' del possesso stesso); ma allo stato degli atti occorre tener conto della situazione di obiettiva incertezza sulla natura del bene e sugli effetti della delimitazione. Quanto infine alla deduzione (contenuta nel terzo motivo) relativa alla cessata materia del contendere, avanzata dai ricorrenti, si osserva che la stessa non e' fondata, proprio perche' e' ancora controversa la natura in tutto o in parte demaniale del bene, e non risulta che le controparti (che insistono nel contrastare le ragioni dei ricorrenti) abbiano inteso, nella sede di merito, comporre la lite proprio con i terzi, occupanti, sia pure in base ad un possesso legittimo, terreni che potranno risultare di proprieta' pubblica e indisponibile dello Stato. Restano cosi' assorbiti il quarto ed il quinto motivo di gravame che attengono alla condanna alle spese dei precedenti gradi del giudizio. Posto che la cassazione e' con rinvio, sara' compito del giudice del merito, che dovra' attenersi ai principi formulati nella presente pronuncia, determinarle ed attribuirle in base ai principi della soccombenza o secondo giusti motivi di compensazione. P.Q.M. accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione, e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Roma, 3 dicembre 1991.
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