Obbligazioni in genere - Adempimento - Mora del creditore -
Intimazioni di ricevere la consegna di un immobile -
Riferimento alle porzioni di bene possedute dal debitore - Estensione
a quelle godute da terzi - Esclusione.
Al fine della liberazione dall'obbligo di consegna di bene immobile,
l'intimazione al creditore di ricevere il bene, e poi la nomina di
un sequestratario, secondo le previsioni dell'art. 1216 cod. civ.,
possono riguardare solo le porzioni del bene medesimo di cui il
debitore abbia il possesso, non anche, pertanto, quelle
legittimamente godute da terzi.
ANNO/NUMERO: 1992/11200
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Aldo SCHERMI Presidente
" Francesco SOMMELLA Consigliere
" Ugo FAVARA "
" Michele LO PIANO "
" Giovan B. PETTI Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
D'ALESSANDRO ROLANDA, SECCHI CLAUDIO quale erede della Sig.ra
Malattia Pierina ved. Secchi, BRANCATO CALOGERO, elettivamente
domiciliati in Roma, Via di S. Costanza n. 46 presso lo studio
dell'avv.to Luigi Mancini che li rappresenta e difende per delega a
margine del ricorso.
Ricorrenti
contro
MINISTERO DEL TESORO - (ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI E LA
GESTIONE DEL PATRIMONIO DEGLI ENTI DISCIOLTI) - MINISTERO DELLE
FINANZE e MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE, in persona dei
rispettivi Ministri pro-tempore, elettivamente domiciliati in Roma,
Via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale
dello Stato che li rappresenta e difende ex lege.
Controricorrenti
contro
CHIERICI DANILO, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Aventino n.
36 presso lo studio dell'avv.to Egidio Franco che lo rappresenta e
difende per delega a margine del ricorso.
Controricorrente
contro
REGIONE LAZIO in persona del presidente pro-tempore della Giunta
Regionale.
Intimata
Visto il ricorso avverso la sentenza n. 3920 della Corte di Appello
di Roma dell'11.11-28.12.87;
udito il Consigliere Relatore Dott. G.B. Petti nella pubblica udienza
del 3.12.91;
udito per il ricorrente l'avv.to L. Mancini che chiede l'accoglimento
del ricorso.
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
Zema che ha concluso per il rigetto del ricorso.
(N.D.R.: La discordanza fra i nomi delle Parti citate
nell'intestazione e nel testo della sentenza e' nell'originale della
sentenza).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Instauratasi controversia tra l'Opera Nazionale Combattenti (da
ora, breviter, ONC) e Chierici Danilo, a seguito di opposizione
proposta da detta Opera avverso intimazione del Chierici di ricevere
in consegna un terreno sito in localita' Isola Sacra di Fiumicino, a
suo tempo ceduto in locazione al medesimo Chierici con contratto (1
ottobre 1969) che poi, con sentenza del Tribunale di Roma (dep. 14
gennaio 1976) era stato dichiarato risolto per impossibilita'
sopravvenuta di godimento da parte del locatario (dovuta al fatto che
il terreno era stato delimitato come demanio marittimo), ed
essendosi, nell'ambito di detta controversia, provveduto, su istanza
del Chierici, alla nomina di un sequestratario del terreno in
questione (ai sensi dell'art. 1216 secondo comma cod. civ.),
intervennero in causa volontariamente i sig.ri D'Alessandro Rolanda,
Malattia Pierina (cui poi succedette Secchi Claudio) e Brancato
Calogero. Costoro, assumendo di avere realizzato e di detenere,
nell'ambito del terreno de quo, immobili adibiti ad abitazione, di
cui il Chierici non aveva mai ottenuto il possesso, e lamentando che
il sequestratario, mediante apposizione di cartelli, aveva loro
inibito l'accesso a detti immobili medesimi e venisse riconosciuto
che gli stessi non dovevano essere riconsegnati all'O.N.C. ne',
conseguentemente, essere sottoposti al sequestro chiesto dal
Chierici.
Nel corso del giudizio si costituiva il Ministero del Tesoro,
Ufficio Liquidazione, facendo proprie le difese dell'ente in
liquidazione.
Quindi era disposto, iussu iudicis, l'intervento in giudizio della
Regione Lazio, in quanto era territoriale succeduto all'Opera, del
Ministero delle Finanze e del Ministero della Marina Mercantile.
Le amministrazioni dello Stato chiedevano la revoca del
sequestratario e la condanna del Chierici al rilascio dei beni in
loro favore.
La Regione Lazio, per suo conto, aderiva alle regioni dell'ONC.
Istruita la causa il Tribunale di Roma, con sentenza del 22
novembre 1974, per quanto qui ancora interessa,
a) dichiarava inammissibile l'opposizione all'intimazione diretta
alla riconsegna della res;
b) respingeva tutte le altre domande.
La decisione era impugnata da tutte le parti in lite, ed in
particolare gli attuali ricorrenti ne chiedevano la riforma
sostenendo:
a) che erroneamente il tribunale aveva ritenuto non provata la
loro domanda, dato che dagli atti e dai documenti prodotti emergeva
il loro diritto a possedere gli immobili siti sul fondo de quo;
b) Secchi Proto, Romano e Claudio (eredi di Secchi Pier Mario)
deducevano inoltre che comunque il sequestratario li aveva riammessi
nel possesso dei beni, e che, per quanto li concerneva, era cessata
la materia del contendere, onde la sentenza andava riformata sul
punto e sulle spese processuali del grado, poste a loro carico;
c) D'Alessandro Rolanda al contrario chiedeva l'accoglimento delle
domande avanzate in primo grado, con vittoria delle spese o
compensazione, vantando una posizione di pacifico e legittimo
possesso, peraltro accertata con pronuncie passate in giudicato.
Con sentenza, depositata il 28 dicembre 1987, la Corte di Appello
di Roma respingeva il gravame dei suddetti appellanti (odierni
ricorrenti), osservando in sintesi:
a) quanto al Secchi ed al Brancato, che avendo costoro a suo tempo
stipulato, con il Chierici un contratto di locazione avente ad
oggetto i manufatti da loro detenuti, l'avvenuta risoluzione del
contratto di locazione dell'intero terreno (precedentemente
stipulato, il 1 ottobre 1969, tra l'ONC e lo stesso Chierici) faceva
venir meno ogni loro diritto sui manufatti de quibus;
b) quanto alla D'Alessandro, che costei non aveva prodotto alcun
documento o titolo che la legittimasse ad opporsi all'intimazione di
ricevere il terreno, notificata dal Chierici all'O.N.C., nulla
rilevando in contrario la circostanza che la situazione di fatto
(possesso e detenzione di fatto, come rappresentata dalla
D'Alessandro) avesse ottenuto tutela, come da sentenze del Pretore di
Roma, prodotte in atti, nei confronti della stessa O.N.C.
La Corte romana dichiarava compensate le spese tra gli attuali
ricorrenti ed il Ministero del Tesoro, condannandoli invece al
pagamento delle spese del grado in favore del Chierici e della
Regione Lazio, nonche' al pagamento delle spese di entrambi i gradi
del giudizio in favore dei Ministeri delle Finanze e della Marina
Mercantile.
Avverso la decisione ricorrono d'Alessandro, Sacchi Claudio quale
erede di Malattia Pierina e Brancato Calogero, deducendo cinque
motivi, illustrati da memoria, cui resistono i Ministeri del tesoro,
delle finanze e della Marin Mercantile, nonche' il Chierici,
chiedendo ciascuno, per quanto rispettivamente di interesse, il
rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' fondato in ordine ai primi tre motivi, restando
assorbiti gli altri per le considerazioni che seguono.
I primi tre motivi, per la loro connessione logico giuridica
vengono in esame congiunto.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 1216 cod.
civ., unitamente a insufficienza e contraddittorieta' della
motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che il
provvedimento di cui all'art. 1216 potesse riguardare anche i beni
detenuti dai ricorrenti, sol perche' ricompresi nell'ambito del
terreno a suo tempo locato al Chierici, senza considerare che, nella
specie, faceva difetto il presupposto per l'applicabilita' della
norma anzidetta, e cioe' il previo possesso di quei medesimi beni da
parte del Chierici; possesso che invece, per quanto riguardava in
particolare la D'Alessandro, era stato riconosciuto in favore di
quest'ultima con le pronuncie giudiziarie di cui a torto la Corte
territoriale aveva affermato l'irrilevanza.
Con il secondo motivo si deduce ancora la violazione dell'art.
1216 cod. civ., in relazione all'art. 1595 cod. civ., unitamente ad
insufficienza o contraddittorieta' della motivazione su punto
decisivo, per quanto attiene in particolare alle posizioni Secchi e
Brancato, per avere la Corte romana erroneamente ritenuto che, per il
solo fatto dell'avvenuta risoluzione del contratto di locazione del
terreno tra l'O.N.C. ed il Chierici, il sequestratario nominato ad
istanza di questo ultimo potesse estromettere i nominati ricorrenti
dalle rispettive abitazioni, site in detto terreno, relativamente
alle quali essi avevano stipulato con esso Chierici contratto di
locazione, senza considerare che, in base all'ultimo comma dell'art.
1595 cod. civ., la risoluzione del contratto di locazione comporta si
la restituzione del bene da parte del subconduttore, ma in favore del
sub locatore, sibbene in favore del locatore, per cui nella specie il
sequestratario giudiziale, derivando il proprio possesso solo dal
conduttore Chierici, non avrebbe potuto pretendere la detta
restituzione.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 100 cod.
proc. civ. unitamente ad omessa pronuncia su punto decisivo, sempre
con riferimento alle posizioni Secchi e Brancato, per avere la Corte
romana omesso di pronunciare sulla richiesta di declaratoria di
cessazione della materia del contendere, avanzata da essi ricorrenti
in sede di conclusioni nel giudizio di appello: richiesta fondata sul
fatto che i medesimi ricorrenti, a seguito di ordinanza del G.I. in
data 20 aprile 1979, avevano riottenuto la disponibilita' dei
rispettivi manufatti ed avevano stipulato un nuovo contratto di
locazione con il sequestratario.
Per una corretta soluzione delle questioni occorre aver chiaro il
quadro della materia del contendere, come si e' venuto delineando nel
corso del giudizio.
Il Chierici, nella veste di debitore (dovendo adempiere ad un
obbligo di riconsegna. concernente un immobile, posto che nei suoi
confronti operava la risoluzione del rapporto per impossibilita'
sopravvenuta) era legittimato ad avvalersi della procedura di cui
all'art. 1216 del codice civile. L'intimazione e' stata fatta nelle
forme prescritte del secondo comma dell'art. 1219. Il debitore
(Chierici) dopo l'intimazione allocatore (O.N.C.), ha ottenuto dal
giudice la nomina di un sequestratario.
Secondo il capoverso dell'art. 1216 il debitore resta liberato dal
momento in cui abbia consegnato la cosa dovuta (nella specie il
fondo, sul quale si collocano le abitazioni dei terzi intervenuti) al
sequestratario.
Dagli atti di causa emerge inoltre che:
a) il sequestratario e' stato nominato dal Giudice Istruttore nel
corso del giudizio di opposizione all'intimazione, promosso dal
creditore (locatore ONC) contro il debitore (conduttore obbligato
alla riconsegna);
b) che il sequestratario ha ricevuto la consegna dell'immobile,
tanto che ha provveduto dapprima ad inibire ai terzi l'ingresso nel
fondo (con l'apposizione di cartelli) e quindi a compiere atti
dispositivi, consentendo ai terzi di entrare nel fondo e di occupare
le abitazioni. (Vedi il terzo motivo).
In questa prima fase processuale abbiamo dunque da un lato un
debitore (il Chierici) che avvia una procedura di messa in mora del
creditore (l'ONC) con un'offerta d'intimazione; d'altro lato abbiamo
un creditore che si oppone a detta offerta, non gia' perche' la
stessa e' incompatibile con la posizione di terzi possessori, bensi'
per la ragione che la stessa imporrebbe un facere cui la P.A. non e'
tenuta, in relazione alla sua posizione di supremazia rispetto al
privato.
Questa linea difensiva sara' poi modificata (senza contestazione
delle contro parti) proprio dell'ente succeduto all'O.N.C. e cioe' la
Regione Lazio, che invece si dira' disposta a ricevere in consegna il
fondo.
Una volta che il creditore ha introdotto il tema della lite, con
citazione (qualificata dalla Corte territoriale come azione di
accertamento negativo dell'obbligo, come tale ammissibile ed
esaminabile nel merito), in questa prima fase processuale trova
ulteriore ingresso l'azione dei terzi possessori, i quali si
oppongono alla riconsegna, sostenendo di essere in una posizione di
possesso.
In sostanza i terzi deducono l'inopponibilita' e l'inefficacia
dell'intimazione nei loro confronti.
Si noti che la posizione degli enti pubblici intervenuti iussu
iudicis non consiste nel contestare tale situazione soggettiva dei
terzi, ma e' diretta ad ottenere la riconsegna della res. Orbene,
poiche' era pendente, in altra sede (Consiglio di Stato), una
controversia diretta a stabilire la legittimita' della delimitazione
e la appartenenza del fondo in questione, in tutto o in parte, a
detti enti, la pronuncia di appello ha opportunamente sospeso il
giudizio sul punto, in attesa del giudicato sulla questione
pregiudiziale.
In buona sostanza la materia del contendere si e' dilatata con
l'ingresso in causa dei terzi asseriti possessori e delle
Amministrazioni interessate alla riconsegna in luogo dell'ONC,
dapprima posto in liquidazione e poi estinto, con successione della
Regione Lazio.
Da un lato abbiamo l'originaria procedura di messa in mora seguita
da azione di accertamento negativo; dall'altro lato abbiamo
l'eccezione dell'inefficacia della procedura di riconsegna fatta da
terzi asseriti possessori, che chiedono l'accertamento del loro
pacifico e legittimo possesso; d'altro lato ancora Pubbliche
Amministrazioni pretendono di essere legittimate alla riconsegna,
vuoi perche' l'ente creditore e' ormai estinto (e quindi iure
successionis) come e' per la Regione Lazio, vuoi perche' sono i
titolari del bene demaniale (e quindi ex iure publicae proprietatis).
La questione che rileva, in questa sede, concerne la tutela dei
terzi asseriti possessori.
La Corte territoriale ha negato ai terzi suddetti la tutela (e
cioe' l'inopponibilita' dell'intimazione con conseguente obbligo di
accettare la riconsegna e cosi' la reimmissione nel possesso)
distinguendo due posizioni:
per la prima posizione, ha negato la tutela possessoria ai cd.
sublocatori (eredi Sacchi e Brancato), rilevando che resoluto iure
dantis resolvitur ed ius accipientis. Una volta risolto il diritto
del dante causa (conduttore e sublocatore Chierici) si risolve anche
il diritto del subconduttore.
Per la seconda posizione si e' andati oltre: la D'Alessandro, pur
forte di sentenze passate in giudicato, tra la stessa o l'ONC
(iniziale "proprietaria" del fondo, tanto che anche la Regione Lazio
rivendica tale posizione), non vanterebbe alcun titolo giustificativo
di quel possesso, nei confronti del Chierici (che ha ricevuto in
locazione l'intero fondo con il contratto del 1969) ed ancora nei
confronti dell'Opera Nazionale combattenti.
Entrambi gli argomenti risultano viziati, e l'error in procedendo,
unito a quello in iudicando, sono delineati, pur complessivamente,
nei motivi di censura indicati.
L'error in procedendo e' consistito nel negare l'interesse ad
agire alle posizioni vantate dagli attuali ricorrenti (vedi terzo
motivo). Orbene ove la Corte romana si fosse adeguatamente soffermata
sulle complesse vicende tra le parti in causa, ed in particolare
sulla clausola 8 del contratto di locazione intercorso tra l'ONC ed
il Chierici (contratto 1 ottobre 1986) avrebbe rilevato che l'ente
autorizzo' espressamente il Chierici a sublocare porzioni del fondo
agli occupanti che dimostrassero di avere un'autorizzazione
amministrativa (la cd. concessione demaniale) alla detenzione del
fondo. In tale condizione si trovavano appunto il Sacchi Piero Mario
(dante causa degli eredi) ed il Brancato, i quali, ad evitare
complicazioni giudiziarie, addivennero a tale atto.
Orbene, poiche' il possesso e' il potere sulla cosa che si
manifesta in un'attivita' corrispondente all'esercizio della
MOTIVI DELLA DECISIONE
proprieta' o di altro diritto reale (art. 1140 cod. civ. primo
comma), non vi ha dubbio che i "concessionari" costruendo
un'abitazione su un suolo altrui (la cui natura in tutto o in parte
demaniale e' ancora sub iudice) abbiano posto in essere atti
corrispondenti all'esercizio quanto meno del diritto reale di
edificazione per abitazione. (Cfr. art. 1022 e 952 correlati del cod.
civ.).
Pertanto la successiva sublocazione dell'area (su cui insisteva
l'immobile) e la successiva "consegna" del fondo al sequestratario
non potevano incidere sulla posizione di possessori dei terzi, e
sugli effetti del possesso, acquistato in modo non violento e non
clandestino.
Ancora piu' chiara era la posizione della D'Alessandro, che aveva
un titolo (la sentenza passata in giudicato) opponibile sia
all'O.N.C. (controparte in quel giudicato) sia all'avente causa
dell'O.N.C. (il Chierici), che era a ben conoscenza della situazione
di occupazione parziale del fondo, con le relative edificazioni.
Dall'error in procedendo (consistito nel ritenere opponibile ai
terzi possessori l'intimazione de qua) e' derivato l'error in
iudicando, che si e' tradotto in un vizio della motivazione, che
appare contraddittoria e insufficiente (primo motivo) sul punto
decisivo relativo all'esame dell'intero concerto probatorio in ordine
allo status di possessori dei ricorrenti, ed errata sul punto,
parimenti decisivo, dell'interesse sostanziale dei medesimi ad
opporsi a tale riconsegna (terzo motivo e secondo motivo,
sostanzialmente assorbito).
In altri termini, con riferimento alla fattispecie in esame, puo'
rilevarsi che l'oggetto dell'intimazione e' il trasferimento, dal
debitore al creditore, della situazione di fatto con la cosa:
possesso o detenzione.
Il sequestratario nominato subentra in tale situazione di fatto;
pertanto il debitore poteva offrire (nel caso di specie), con
l'intimazione, soltanto gli immobili di cui aveva il possesso o la
detenzione (e cioe' la parte del fondo adibita ad impianti sportivi e
la parte non occupata dalle abitazioni) e non gia' l'intero fondo,
incluse le porzioni su cui i terzi potevano vantare un possesso
tutelabile.
Questa soluzione, che accoglie sostanzialmente le censure, non
preclude certo alle parti pubbliche di avvalersi di idonei mezzi di
tutela, anche di natura coercitiva pubblica (specie ove si formi il
giudicato sulla natura demaniale del bene e quindi sulla inidoneita'
del possesso stesso); ma allo stato degli atti occorre tener conto
della situazione di obiettiva incertezza sulla natura del bene e
sugli effetti della delimitazione. Quanto infine alla deduzione
(contenuta nel terzo motivo) relativa alla cessata materia del
contendere, avanzata dai ricorrenti, si osserva che la stessa non e'
fondata, proprio perche' e' ancora controversa la natura in tutto o
in parte demaniale del bene, e non risulta che le controparti (che
insistono nel contrastare le ragioni dei ricorrenti) abbiano inteso,
nella sede di merito, comporre la lite proprio con i terzi,
occupanti, sia pure in base ad un possesso legittimo, terreni che
potranno risultare di proprieta' pubblica e indisponibile dello
Stato.
Restano cosi' assorbiti il quarto ed il quinto motivo di gravame
che attengono alla condanna alle spese dei precedenti gradi del
giudizio. Posto che la cassazione e' con rinvio, sara' compito del
giudice del merito, che dovra' attenersi ai principi formulati nella
presente pronuncia, determinarle ed attribuirle in base ai principi
della soccombenza o secondo giusti motivi di compensazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione, e
rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di
Roma.
Roma, 3 dicembre 1991.
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